Buongiorno, poniamo il seguente quesito: il Dirigente scolastico è obbligato a fornire le scarpe antinfortunistiche ai collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato, al 30/06, al 31/08 e con supplenze brevi?
Cordiali saluti.
RISPOSTA
L'obbligo di fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) — comprese le scarpe antinfortunistiche e antiscivolo per i collaboratori scolastici — ricade pienamente sul Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro, a prescindere dalla natura o dalla durata del contratto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, supplenza annuale al 31 agosto, supplenza fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno ovvero supplenza breve e saltuaria).
Il quadro normativo di riferimento si fonda sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e sull'art. 2087 c.c. (norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni che specificano la nozione di lavoratore e l'inderogabilità degli obblighi di sicurezza.
Riguardo la qualifica di lavoratore e la parità di trattamento si chiarisce che ai sensi della disciplina generale e dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, è considerato lavoratore colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (e quindi sia a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato), svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.
L'ordinamento non prevede alcuna distinzione tra il personale stabilmente inserito in organico e i supplenti assunti a termine ai sensi della Legge n. 124/1999 (siano essi con incarico annuale, sino al termine delle attività o per supplenze brevi). in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 6445 del 06/03/2020.
Inoltre va tenuta presente la nozione data dal testo unico sicurezza sui dispositivi di protezione individuali.
Difatti ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, per Dispositivo di Protezione Individuale si intende «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo» In questo senso si è espresso il Tribunale di Napoli, sentenza n. 8633/2017.
Inoltre l'art. 76 del D.Lgs. n. 81/2008 specifica i requisiti che i dispositivi di protezione individuale devono avere. In particolare il T.U. impone che i DPI siano:
• adeguati ai rischi da prevenire;
• adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
• rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute;
• adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità.

L'art. 77, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l'obbligo della fornitura a carico del datore di lavoro e si specifica che il datore d ilavoro:

• fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti ;
• mantiene i dispositivi in stato di efficienza e ne garantisce le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le necessarie sostituzioni];
• informa preliminarmente i lavoratori dei rischi dai quali il DPI li protegge e assicura idonee istruzioni e addestramento.
Trattandosi di precetti posti a tutela dell'integrità psicofisica della persona e della salute, gli obblighi previsti dagli artt. 74 e 77 hanno carattere strettamente imperativo e inderogabile. Pertanto, l'esposizione al rischio lavorativo (es. scivolamento, contatto con sostanze liquide o detergenti durante le pulizie dei locali scolastici) determina il sorgere immediato dell'obbligo di fornitura all'atto della presa di servizio, anche qualora la prestazione sia resa per un arco temporale ridotto o in forza di supplenza breve

La giurisprudenza ha confermato la portata vincolante di tali prescrizioni con specifico riferimento all'ambito scolastico e al profilo dei collaboratori scolastici:
Ad esempio si specifica che il Tribunale di Venezia sentenza n. 310/2019 ha condannato l'amministrazione scolastica per le lesioni riportate da una collaboratrice scolastica scivolata sul pavimento bagnato durante la pulizia dei bagni, a fronte della mancata o inidonea fornitura di adeguate calzature antiscivolo.
In tale pronuncia il Giudice del lavoro ha ribadito:
• Che la violazione dell'obbligo di sicurezza datoriale integra l'unico fattore causale dell'evento lesivo, non assumendo rilievo l'eventuale negligenza o imprudenza del lavoratore.
• Che grava sul datore di lavoro scolastico l'onere di provare la concreta idoneità dei DPI forniti.
• Che l'eventuale riparto di competenze con l'ente locale (Comune proprietario dell'edificio) per la manutenzione strutturale dei locali ex art. 18, co. 3, D.Lgs. 81/2008 non esonera in alcun modo l'amministrazione scolastica dall'obbligo di garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e di fornire DPI appropriati:
• «Il fatto che l’edilizia scolastica costituisca materia di competenza dei Comuni e non già del Ministero e che il Dirigente Scolastico sia semplice consegnatario dei locali non esonera il Miur quale datore di lavoro dall’obbligo di garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro».

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