Confermati nella sostanza i casi di esclusione non automatica riguardanti specifiche norme sul lavoro, sul conflitto d’interesse, sulla concorrenza, e sugli illeciti professionali. Consentita inoltre l’esclusione di un operatore economico, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, per gravi violazioni non definitivamente accertate sugli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali nell’ambito indicato dall’Allegato II, che specifica che costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC.
Le cause di esclusione non automatiche rilevano per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto per gravi infrazioni in tema di salute, lavoro e ambiente; per la sola gara cui la condotta si riferisce, per conflitto d’interesse, distorsione della concorrenza, caso presuntivo di unico centro decisionale. Le cause di esclusione automatiche e non automatiche non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.