Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Miur. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle «prove differenziate» sostenute, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Comunicazioni scuola-famiglia. Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

Il documento integrale del Garante è reperibile all'indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.