Con la sentenza n. 24689 del 2 luglio 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato il reato di peculato del Direttore SGA e di un consulente esterno.
La vicenda riguarda il ricorso respinto dalla corte di Cassazione proposto da una DSGA e da una consulente esterna, entrambe condannate, in primo e secondo grado, per il reato di peculato (art. 314 c.p.), per essersi appropriate, attraverso plurimi mandati di pagamento intestati a beneficiari fittizi, di somme non dovute erogate dall'Istituto scolastico presso cui la prima prestava servizio e la seconda collaborava come formatrice del personale.
Il meccanismo ricostruito in sede processuale nei due gradi di giudizio di merito e non contestato nella sua materialità, era il seguente: la DSGA inseriva nel programma gestionale del bilancio scolastico i dati per il pagamento, generando un file che, dopo la doppia firma digitale (del DSGA e del Dirigente scolastica), veniva trasmesso alla banca per l'esecuzione del bonifico; solo successivamente, a pagamento avvenuto, la DSGA sovrascriveva il database sostituendo il proprio nominativo (e quello della consulente, amica e beneficiaria delle credenziali condivise) con nominativi di beneficiari fittizi, occultando così ex post l'appropriazione già consumata.
Secondo la Corte di cassazione la disponibilità condivisa non esclude, ma presuppone, il peculato. Difatti il primo argomento difensivo che la sentenza respinge, ma che riflette un equivoco ricorrente nella prassi, era stato quello di sostenere che il potere decisionale di gestione dei fondi spettasse al Dirigente scolastico e non alla DSGA, sicché quest'ultima non avrebbe avuto una autonoma disponibilità giuridica delle somme idonea a integrare il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.
Sul punto la Cassazione richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza in materia scolastica: la doppia sottoscrizione dei mandati di pagamento da parte del Dirigente scolastico e del DSGA come prevista dall'art. 17 del D.I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità scolastica) quale meccanismo di controllo reciproco non esclude affatto la disponibilità del denaro in capo al DSGA, ma è anzi la conferma normativa che tale disponibilità sussiste congiuntamente in capo a entrambi i cofirmatari. Testualmente la Cassazione afferma: «La gestione condivisa del denaro pubblico non esclude il peculato (ex art. 314 c.p.): se due pubblici funzionari hanno entrambi la disponibilità delle somme, ciascuno può essere responsabile del reato se se ne appropria indebitamente.»
Tale principio lo aveva già chiarito la Corte di Cassazione, Sez. VI penale del 3 febbraio 2022, n. 3920, proprio per distinguere la fattispecie del peculato da quella, meno grave, di truffa: se il DSGA dispone del denaro insieme al Dirigente scolastico, la sua appropriazione non richiede alcun artificio recettivo nei confronti di quest'ultimo per «carpirne» la disponibilità (elemento tipico della truffa), ma integra direttamente l'abuso di un possesso già posseduto per ragione d'ufficio.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Cassazione, Sez. VI penale, n. 10377/2025, in un caso di doppia firma DSGA/Dirigente scolastico, ribadendo che l'accertamento della «autonoma disponibilità» del denaro da parte del DSGA non è escluso dalla necessità del controfirma del Dirigente, salvo che quest'ultimo abbia effettivamente esercitato — e non solo formalmente sottoscritto — un controllo di merito sul contenuto dispositivo dell'atto. Nel caso oggetto della sentenza in commento, tale controllo sostanziale mancava del tutto, essendo il Dirigente scolastico estraneo al meccanismo di sovrascrittura successiva dei beneficiari.
Da qui il secondo, e connesso, principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'annotata sentenza: l'omesso controllo del Dirigente scolastico è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità della DSGA, tanto più che — osserva la Corte — il dovere di verifica contabile sarebbe spettato primariamente proprio alla DSGA e non alla Dirigente, invertendo così l'argomento difensivo che pretendeva di scaricare sulla mancata vigilanza altrui la responsabilità della ricorrente.
La posizione del consulente esterno come extraneus e il concorso ex art. 110 c.p.
Il profilo di maggiore interesse sistematico riguarda la posizione della consulente esterna, priva della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e dunque non punibile a titolo di autrice del reato proprio di peculato, ma solo — come ha ritenuto la Cassazione — a titolo di concorso ex art. 110 c.p.
La giurisprudenza di legittimità ammette il concorso dell'extraneus nel peculato a una condizione precisa, di recente ribadita dalla Cassazione, Sez. VI penale, 1° ottobre 2024, n. 36566: che il soggetto privo di qualifica pubblicistica, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di possesso «per ragioni di ufficio o di servizio» che lega l'agente pubblico al bene. Non è sufficiente, cioè, che l'extraneus benefici materialmente delle somme; occorre che il canale attraverso cui se ne appropria passi necessariamente per la posizione qualificata dell'intraneus.
Nel caso in questione, tale condizione risulta soddisfatta nel modo più diretto: la consulente non si è limitata a ricevere pagamenti non dovuti, ma ha beneficiato della condivisione, da parte della DSGA, delle credenziali di accesso al sistema gestionale — lo strumento informatico attraverso cui la DSGA esercitava, per ragione del proprio ufficio, la disponibilità del denaro pubblico. È proprio questo dato, valorizzato dalla Cassazione, a rendere la posizione della consulente qualitativamente diversa da quella di un mero beneficiario incolpevole di un pagamento erroneo: la condivisione delle credenziali istituzionali integra lo sfruttamento della posizione qualificata altrui che la giurisprudenza richiede per il concorso dell'extraneus.
La sovrascrittura successiva: occultamento, non elemento costitutivo dell'appropriazione
Un ultimo passaggio della motivazione offerta dalla cassazione per respingere il ricorso merita di essere segnalato per la sua utilità pratica in casi analoghi. La difesa aveva tentato di leggere la sostituzione dei nominativi nel database gestionale come momento costitutivo, se non addirittura necessario, della condotta appropriativa, nel tentativo di ricondurre la fattispecie a un più mite reato di falso, con eventuale assorbimento o minore gravità sanzionatoria. La Cassazione chiarisce che l'artificio contabile si è registrato ex post, ossia dopo che l'appropriazione si era già perfezionata con l'esecuzione del bonifico, ed era finalizzato — nelle intenzioni delle imputate — al solo occultamento di un'appropriazione già consumata, non alla sua realizzazione.
Si tratta di una precisazione coerente con l'insegnamento, ribadito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (sul tema della consumazione del peculato «da tastiera» tramite bonifici home banking si veda Cassazione penale, Sez. VI, 10 marzo 2026, n. 9180), secondo cui il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza l'interversione del possesso — qui, l'esecuzione del bonifico in favore delle imputate — restando irrilevanti le condotte successive di mascheramento contabile, che potranno eventualmente rilevare in sede di trattamento sanzionatorio o come autonoma condotta di falso, ma non incidono sulla struttura né sul momento perfezionativo del delitto di peculato.
Osservazioni conclusive
La pronuncia in commento si inserisce in un filone consolidato della giurisprudenza penale in materia di gestione contabile delle istituzioni scolastiche e ne conferma tre coordinate essenziali.
Anzitutto, la natura plurioffensiva del peculato — che tutela, accanto al patrimonio della P.A., l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., n. 19054/2012) — rende il reato configurabile a prescindere da un danno patrimoniale netto per l'ente, essendo sufficiente l'abuso della posizione di disponibilità qualificata.
In secondo luogo, il meccanismo della doppia firma Dirigente scolastico/Direttore SGA, lungi dal frazionare le responsabilità in compartimenti stagni, radica una disponibilità congiunta che espone entrambi i cofirmatari al rischio penale, salvo l'effettivo esercizio di un controllo sostanziale da parte di chi non abbia materialmente predisposto l'operazione. Infine, la vicenda ricorda come la condivisione di credenziali di accesso ai sistemi gestionali scolastici — prassi tutt'altro che infrequente, spesso motivata da esigenze organizzative contingenti — possa trasformare un soggetto privo di qualifica pubblicistica in concorrente nel reato proprio, ogniqualvolta se ne serva per sfruttare la posizione di possesso qualificato del pubblico funzionario.
Sul piano pratico, la decisione offre un'indicazione di prudenza tanto ai Dirigenti scolastici — chiamati a esercitare un controllo non meramente formale sui mandati loro sottoposti, pena l'esposizione a un concorso colposo o quantomeno alla difficoltà di dimostrare, ex post, l'assenza di negligenza — quanto alle istituzioni scolastiche nel loro complesso, in relazione alla gestione delle credenziali di accesso ai programmi di contabilità, la cui condivisione, per quanto informale e apparentemente innocua, può assumere autonomo rilievo probatorio in sede penale.









