di Angelo Muratore su Amministrare la scuola n. 10 2026
In ambito scolastico, quello delle supplenze è un fenomeno col quale fare i conti quasi quotidianamente. Ci si imbatte in uno degli strumenti concreti adottati a tutela del diritto allo studio (diritto soggettivo di rilievo costituzionale), al fine di assicurare agli alunni la presenza di docenti e il regolare svolgimento delle lezioni anche in occasione delle diverse e ricorrenti tipologie di assenza dei titolari. Diventa, allora, inevitabile per le segreterie scolastiche conoscere la materia e sciogliere eventuali nodi che si dovessero presentare, sia nel momento del conferimento sia per le successive necessità di proroga o conferma. In tale contesto, vogliamo riesaminare un caso, altre volte trattato, che si ripresenta spesso agli operatori scolastici. Si tratta degli effetti del rientro anticipato del titolare assente su una supplenza in corso. Non è infrequente, infatti, che il titolare assente anticipi, per un qualunque motivo, il rientro in servizio (basti pensare all’ipotesi di riduzione della malattia in occasione dell’accertamento fiscale o a quella dell’imprevedibile decesso del familiare disabile per il quale si fruisce di un periodo di congedo biennale). Il che fare? rimbalza da un sindacato all’altro, da una rivista all’altra, quale quesito posto nei seguenti termini: “Nel caso un lavoratore scolastico titolare decidesse di anticipare il rientro in servizio (per esempio: da un congedo, da una aspettativa, da una malattia – anche se costretto da un referto del medico fiscale – o da qualsiasi altra tipologia di assenza) ed il dirigente accogliesse la relativa richiesta, il contratto stipulato col supplente dovrebbe essere revocato prima della scadenza stabilita?”. È superfluo ricordare come ogni istituzione scolastica si trovi ad adottare un proprio comportamento in sintonia, si fa per dire, con la formula degli avi “quot capita tot sententiae”. Tuttavia, un riferimento valido lo si può rinvenire in un orientamento Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) di qualche anno fa.
IL PARERE ARAN
L’Agenzia, coinvolta direttamente dal quesito su esposto, così si espresse il 14/06/2013 con uno dei suoi orientamenti applicativi per il comparto Scuola: “Si fa presente che l’art. 18, comma 2 lett. c), del Ccnl/scuola 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi Ccnl per cui si deve considerare non più applicabile”.
Il parere è tuttora valido, in quanto nessuna novità è stata introdotta in tal senso dai contratti successivi sino ad oggi. Ogni Ccnl/scuola richiama quanto espresso già nel testo sottoscritto il 19 aprile 2018, il cui comma 1 dell’art. 41 – rubricato sotto il TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI, alla voce Disposizioni speciali per la Sezione Scuola – offre la seguente disposizione testuale:
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono
recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche
l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Si è praticamente voluto disciplinare una tipica fattispecie di risoluzione del contratto, senza alcun riferimento all’eventuale rientro anticipato del titolare assente ed alle conseguenze per il supplente in servizio.
Allora, se è vero che non la meta è più importante ma il viaggio, intraprendiamo un percorso argomentativo che dia senso all’assunto dell’Aran.
Una spiegazione possibile
La disposizione contrattuale richiamata dall’ Aran, è bene evidenziarlo, è collocata al titolo III – Rapporto di lavoro – Capo I delle norme comuni di un Ccnl, che, per la prima volta, disciplina il “Contratto individuale di lavoro” (vedi appendice normativa); un atto, cioè, che si perfeziona attraverso la manifestazione di volontà di due soggetti: in questo caso, il supplente ed il capo di istituto. Sino ad allora, cioè sino all’anno scolastico 1994/95, vigeva l’atto unilaterale dell’istituzione scolastica rappresentato dalla nomina del supplente e contenente la potestà sia del conferimento della supplenza sia della sua revoca. Con molta probabilità, il negoziato nazionale del 04/08/1995, nel richiamare la possibilità di risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare, non aveva ancora recepito il cambio di passo operato dal decreto legislativo 29/1993 (cui sono seguite numerose manipolazioni e integrazioni testuali finalizzate all’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici e ai rapporti di impiego e di lavoro del personale) ed oggi confluito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato come “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Il processo di “privatizzazione del rapporto di lavoro”, introdotto appunto dal decreto del 1993, non aveva ancora superato alcune delle caratteristiche del passatoche discendevano dal carattere autoritario dell’amministrazione, quali:
- il rapporto non si costituiva con il contratto, ma nasceva da un atto unilaterale dell’amministrazione pubblica (nomina);
- il rapporto era disciplinato interamente da leggi e da regolamenti ed era gestito mediante emanazione di atti amministrativi;
- la subordinazione era gerarchica e non tecnico-funzionale;
- il giudice competente a conoscere delle relative controversie era in via esclusiva quello amministrativo.
Tutto ciò, evidentemente, aveva bisogno dei tempi necessari per la inevitabile metabolizzazione; tempi che non erano bastati al Ccnl arrivato subito dopo, tant’è che disciplinava ancora la possibilità di revoca sino ad allora vigente per gli atti di nomina unilaterale.
Un Ccnl PONTE TRA LAVORO PUBBLICO E LAVORO PRIVATIZZATO
Che quello del 04/08/1995 sia un Ccnl/scuola di transizione, tra il periodo ante privatizzazione del rapporto di lavoro e la scuola dell’autonomia che sarebbe arrivata negli anni successivi, lo si evince chiaramente dalle sue stesse disposizioni. In particolare, ci si riferisce all’ art. 51 rubricato alla voce “profili professionali”. Cambiano le qualifiche professionali rispetto alDpr n. 588 del 1985 – al coordinatore amministrativo subentra il responsabile amministrativo e ai collaboratori amministrativi si sostituiscono gli assistenti amministrativi, solo per fare un esempio – ma queste si trasformeranno ancora con l’acquisizione dell’autonomia da parte delle istituzioni scolastiche. Non a caso, il comma 2 dell’articolo in questione si preoccupa di avvertire che “in attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica, i profili professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito specificato …..”. In sostanza, una contrattazione ponte tra un passato non più esistente ed un futuro di là da venire. Ed è per questo che porta con sé vecchie scorie quale, appunto, la previsione di revoca della supplenza per rientro anticipato del titolare; istituto tipico caratterizzante il non più vigente atto unilaterale di nomina.
I NEGOZIATI successivi
Detto ciò, riteniamo che molto opportunamente, come la stessa Aran conferma nel suo orientamento applicativo, la norma non è stata più ripresa dai successivi Ccnl, essendo ormai acclarato che il processo di privatizzazione attrae nella sfera del diritto civile il rapporto di lavoro, pur con i suoi persistenti tratti di specialità. La contrattazione collettiva ed il contratto individuale di lavoro divengono il mezzo di disciplina del rapporto di lavoro, con eccezione per le materie coperte da riserva di legge. In un tale contesto, la stipula del contratto (e non più l’atto di nomina!) perfeziona la manifestazione di volontà delle parti (e non più della sola parte!). In tal modo, data di inizio del rapporto di lavoro e data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato – punto b) e c) del comma 2 dell’art. 18 sopra richiamato – istituzionalizzano una situazione di parità dei contraenti così come delineata in via di principio nel diritto privato.
IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Un conforto nella direzione dell’orientamento Aran e delle argomentazioni qui proposte giunge anche da alcuni tribunali, che si sono pronunciati nel merito. È interessante, fra le diverse sentenze, quella del tribunale di Campobasso relativa all’udienza del 22.09.2014 n. 277/14. Nella fattispecie, la docente supplente ha rivendicato il rispetto del termine di cessazione della supplenza, come previsto nel contratto individuale di lavoro, nonostante il rientro anticipato del titolare. Il tribunale non solo ha accolto la richiesta della ricorrente, ma ha condannato l’amministrazione al pagamento delle somme non percepite oltre interessi e rivalutazione, nonché al riconoscimento ai fini del punteggio dell’intero periodo di supplenza. L’amministrazione convenuta è stata condannata, altresì, al pagamento delle spese processuali.
QUALCHE CONSIDERAZIONE
- Date le premesse, una estinzione del rapporto da parte datoriale potrebbe trovare un nucleo argomentativo nell’ambito dei licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo. Ma questi, come giurisprudenza e dottrina insegnano, sono concetti spesso assai vaghi se, soprattutto, vengono ancorati a quelle situazioni che “non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e che, quindi, sono suscettibili di verifica immediata” (art. 2119 c.c.). Neanche le tipizzazioni collettive ed individuali hanno in sé il potere di vincolare il giudice. Nel lavoro pubblico, invece, sono tipizzate dalla legge alcune condotte costituenti giusta causa di licenziamento a fine conservativo; ma si è nel campo delle infrazioni e del codice disciplinare. Fuori da tali considerazioni, allora, la revoca, da parte del dirigente scolastico per rientro anticipato del titolare, potrebbe trovare soluzione in una clausola risolutiva espressa al momento della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale e in quello individuale di lavoro. A supporto del nostro assunto valga quanto esplicitato nelContratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca – Periodo 2019-2021 – sottoscritto il giorno 18 Gennaio 2024, il cui art. 39, comma 3 e 5, così si esprime:
- Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
- I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Rebus sic stantibus, si ritiene che l’orientamento dell’Aran vada applicato compiutamente, collocando a disposizione il titolare rientrato in anticipo e consentendo al supplente lo svolgimento del lavoro sino allo scadere del termine inizialmente previsto.
Appendice normativa
Ccnl/scuola 04/08/1995
T I T O L O III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - NORME COMUNI
ART. 18
Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c)data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato, salvo risoluzione automatica del rapporto, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.








