Con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 la Corte costituzionale interviene su un nodo del regime pensionistico del personale scolastico che la prassi amministrativa aveva sempre applicato in modo lineare, senza che se ne cogliesse appieno la portata discriminatoria: il limite anagrafico invalicabile di settant'anni per il trattenimento in servizio, previsto dall'articolo 509, comma 3, del Testo Unico Scuola (d.lgs. 297/1994), a prescindere dal fatto che il dipendente avesse nel frattempo maturato o meno il diritto alla pensione.
Il caso concreto è paradigmatico delle situazioni che la norma era in grado di generare: una docente, giunta al compimento del sessantasettesimo anno di età senza disporre di un'anzianità contributiva sufficiente a conseguire il trattamento minimo di pensione, aveva presentato istanza di trattenimento in servizio fino al settantunesimo anno, termine necessario, secondo il proprio piano contributivo, per raggiungere i requisiti pensionistici. L'amministrazione, uniformandosi all'orientamento applicativo consolidato, aveva respinto l'istanza e disposto la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età al compimento del settantesimo anno, lasciando la docente priva sia dello stipendio sia della pensione. Nel giudizio promosso dalla docente contro il provvedimento di cessazione è stata sollevata, e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della disposizione.
La Consulta non si è limitata a espungere la soglia dei settant'anni dall'ordinamento, il che avrebbe lasciato un vuoto normativo difficilmente gestibile sul piano applicativo. Ha invece reso una pronuncia di tipo additivo, che integra la disposizione censurata con un'alternativa strutturale al termine fisso: il rapporto di lavoro del personale che al compimento del sessantacinquesimo anno non abbia ancora maturato l'anzianità minima per la pensione può oggi proseguire fino al settantesimo anno di età oppure, se successiva, fino alla diversa e maggiore età che risulti dall'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita.
L'effetto pratico è la trasformazione di un limite anagrafico fisso in un limite mobile, ancorato non più a un numero di anni predeterminato dal legislatore in astratto, ma al momento (variabile da persona a persona e nel tempo, in ragione dei periodici adeguamenti degli indici ISTAT sulla speranza di vita) in cui il singolo lavoratore matura effettivamente il diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli operatori del settore, questo significa che il calcolo del termine massimo di trattenimento in servizio non può più essere effettuato una tantum sulla base della sola età anagrafica, ma richiede una verifica individualizzata della posizione contributiva del dipendente e dei requisiti pensionistici vigenti al momento rilevante.
Il cuore argomentativo della sentenza è tanto semplice quanto stringente, e merita di essere isolato perché costituisce il precedente destinato a orientare le prossime applicazioni. Il trattenimento in servizio oltre il limite ordinamentale è costruito dal legislatore come istituto eccezionale, la cui unica funzione è consentire al lavoratore di raggiungere l'anzianità minima necessaria per il diritto alla pensione di vecchiaia. Se questa è la funzione dell'eccezione, osserva la Corte, è intrinsecamente incoerente che il legislatore ne fissi il termine finale a una soglia anagrafica che può collocarsi cronologicamente prima del momento in cui quello stesso lavoratore maturerà il requisito per la pensione: l'istituto, così configurato, tradiva la propria ragion d'essere, producendo l'effetto di lasciare il dipendente privo tanto della retribuzione quanto del trattamento pensionistico.
È un vizio di irragionevolezza intrinseca, non di bilanciamento tra interessi contrapposti: la Consulta non ha dovuto comprimere un interesse pubblico per far prevalere quello del lavoratore, ma ha rilevato che la norma censurata, nella sua formulazione letterale, non era in grado di realizzare l'obiettivo che essa stessa si proponeva di perseguire. È questo il profilo che rende la pronuncia difficilmente reversibile in sede di futuro intervento legislativo, se non attraverso una riscrittura organica dell'istituto del trattenimento in servizio che tenga conto ab origine del principio ora affermato.
Un passaggio della motivazione che merita di essere segnalato agli operatori del settore riguarda l'obiezione, secondo cui il prolungamento del servizio oltre i settant'anni si porrebbe in tensione con l'interesse degli studenti a fruire di un insegnamento erogato da personale nel pieno delle proprie energie psicofisiche. La Corte non ignora l'argomento, ma lo supera osservando che il mutamento delle condizioni di vita e di salute della popolazione lavorativa rende non più attuale una correlazione automatica tra età anagrafica avanzata e inidoneità alla prestazione, e che il legislatore dispone comunque, a tutela della qualità del servizio, degli ordinari strumenti di verifica dell'idoneità fisica e psichica al servizio, che restano applicabili a prescindere dall'età del dipendente.
Per il personale scolastico prossimo al compimento del sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato l'anzianità minima pensionistica, la pronuncia consente oggi di formulare istanza di trattenimento in servizio motivata sul termine effettivamente necessario al conseguimento del diritto a pensione, anche quando questo ecceda il settantesimo anno di età, allegando la propria posizione contributiva aggiornata e i requisiti pensionistici vigenti al momento della domanda, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita medio tempore intervenuti. Per le istituzioni scolastiche e per gli Uffici Scolastici Regionali, la sentenza impone una revisione della prassi istruttoria fin qui seguita nell'esame delle istanze di trattenimento: il diniego motivato sul solo raggiungimento del settantesimo anno di età, senza una verifica puntuale della posizione contributiva dell'istante, risulta oggi privo di base normativa legittima e conseguentemente censurabile in sede giurisdizionale.
Resta da segnalare, per completezza, che la sentenza opera come precedente immediatamente applicabile alle situazioni pendenti e non ancora definite con provvedimento non più impugnabile, secondo i principi generali in materia di efficacia delle pronunce additive di illegittimità costituzionale: il personale già collocato a riposo per raggiunti limiti di età, la cui posizione non sia ancora consolidata, potrà quindi valutare, con l'assistenza di un legale, la percorribilità di un'azione volta a far accertare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.








