Profili sostanziali e cautelari alla luce della giurisprudenza amministrativa più recente
Fra le censure che ricorrono con maggiore frequenza nei ricorsi avverso i giudizi di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, la disparità di trattamento occupa un posto particolare: è insieme la più intuitiva da formulare — «ai miei compagni è andata diversamente» — e la più difficile da far accogliere, perché la giurisprudenza amministrativa la sottopone a un vaglio molto più severo di quanto la sua formulazione colloquiale lasci intendere. Vale allora la pena di ricostruire con ordine i confini di questo vizio, muovendo dal suo fondamento costituzionale per arrivare, attraverso la casistica più recente, a un caso — quello deciso dal TRGA Bolzano nel luglio 2026 — che ne rappresenta un'applicazione paradigmatica proprio perché rispetta, anziché derogare, il rigore dell'orientamento maggioritario.
Il fondamento costituzionale e la sua traduzione amministrativa
La censura affonda le proprie radici nell'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Tradotto nel linguaggio del diritto amministrativo, il principio non impone un'omologazione statica di tutte le situazioni, ma un giudizio dinamico di ragionevolezza: due situazioni possono essere trattate diversamente, purché la differenziazione trovi una causa giustificativa proporzionata e non arbitraria. È quando tale causa manca — e le situazioni comparate sono, nella sostanza, sovrapponibili — che la disparità di trattamento assurge a figura sintomatica autonoma dell'eccesso di potere.
Sul piano della disciplina positiva delle valutazioni scolastiche, il riferimento centrale resta oggi l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che subordina l'ammissione all'esame di Stato al conseguimento di una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare motivatamente un'ammissione anche in presenza di votazioni inferiori. Sul piano processuale, l'art. 55 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) costituisce la base della tutela cautelare collegiale, richiedendo che l'ordinanza dia conto sia del pregiudizio grave e irreparabile allegato, sia dei profili che, a un sommario esame, inducano a una ragionevole prognosi sull'esito del merito.
L'orientamento consolidato: identità, non analogia
Il punto di maggiore interesse pratico, per chi assiste famiglie e studenti in questo tipo di contenzioso, riguarda proprio la soglia di ammissibilità della censura. La giurisprudenza amministrativa è granitica nel richiedere, perché il vizio sia configurabile, non la mera analogia ma l'identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto poste a confronto. Lo ha ribadito, in termini generali ma pienamente trasponibili alla materia scolastica, il Consiglio di Stato:
«Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse, non può essere dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo.» (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980)
Il principio ha una duplice conseguenza pratica, spesso trascurata da chi imposta il ricorso sulla sola base della percezione soggettiva di ingiustizia. Da un lato, non è sufficiente lamentare che altri studenti, in situazioni soltanto simili (stesso anno, stessa classe, materie diverse o esiti solo parzialmente comparabili), abbiano ricevuto un trattamento più favorevole: occorre che le situazioni comparate siano, nella sostanza, la stessa situazione. Dall'altro lato — ed è un corollario spesso decisivo — la disparità di trattamento non può mai essere invocata per rivendicare l'estensione di un trattamento favorevole che sia stato riservato ad altri in modo esso stesso illegittimo: l'illegittimità dell'azione amministrativa verso un soggetto non genera, per la giurisprudenza costante, un diritto all'estensione della medesima illegittimità in proprio favore, in ossequio al principio di legalità dell'azione amministrativa.
Applicata al contenzioso scolastico, questa impostazione restrittiva spiega perché la giurisprudenza di merito respinga la maggior parte delle doglianze di disparità sollevate in sede di scrutinio: due studenti della stessa classe, anche a parità di voto finale, difficilmente si trovano in una situazione realmente identica, stante l'ampio margine di apprezzamento che il legislatore riserva al consiglio di classe nella valutazione complessiva del percorso individuale — capacità di apprendimento, maturazione personale, storia scolastica pregressa — elementi che per loro natura sfuggono a una comparazione meccanica tra singoli voti.
Un caso di scuola: quando l'identità è provata — l'ordinanza TRGA Bolzano n. 62/2026
È proprio la difficoltà di provare un'identità oggettiva, e non una mera somiglianza, a rendere significativo il caso deciso dal TRGA di Bolzano con l'ordinanza cautelare n. 62 del 22 luglio 2026, già commentata su questa rivista con riferimento al singolo caso, e che qui si ricolloca nel quadro sistematico più ampio come esempio di scuola di ciò che l'identità oggettiva richiede in concreto perché la censura sia accolta.
Il Collegio bolzanino ha ravvisato il fumus proprio perché le due situazioni comparate — quella della ricorrente e quella di un'altra alunna — condividevano ogni elemento rilevante: entrambe erano state sottoposte alla medesima prova di recupero nella stessa materia; entrambe, secondo quanto emerso dagli atti, avevano riportato un esito dichiaratamente insufficiente; entrambe, prima di tale prova, presentavano una media aritmetica sovrapponibile, superiore al 5,5. L'unico elemento di differenza — la sola registrazione del voto negativo per la ricorrente — non trovava alcuna giustificazione esplicitata a verbale.
«Tale sperequazione assume a maggior ragione rilievo laddove si consideri come entrambe le alunne avessero riportato [...] una media aritmetica superiore al 5,5 [...], non risultando esplicitate le ragioni di un così differente approccio.» (TRGA Bolzano, ord. n. 62/2026)
È questa piena sovrapponibilità documentale — non una generica somiglianza di percorso scolastico, ma l'identità della prova, dell'esito dichiarato e della posizione di partenza — a superare lo sbarramento dell'identità oggettiva che la giurisprudenza maggioritaria richiede, e a distinguere il caso bolzanino da quello, di segno opposto, deciso dal TAR Lombardia, sez. V, con sentenza breve 24 luglio 2023, n. 1955, dove un'analoga doglianza di disparità è stata respinta proprio perché la ricorrente non era riuscita a fornire la prova di un'effettiva identità delle situazioni messe a confronto, limitandosi a un'allegazione generica.
I limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica
Un ulteriore profilo, strettamente connesso, riguarda i limiti entro cui il giudice amministrativo può sindacare il giudizio di non ammissione, che costituisce pacificamente espressione di discrezionalità tecnica riservata al collegio docente. La giurisprudenza di merito ha ribadito a più riprese che tale sindacato resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, mentre restano insindacabili nel merito le valutazioni sulla capacità di apprendimento e sulle competenze acquisite dallo studente, affidate in via esclusiva al personale docente. È proprio nell'ambito di questi limitati profili di sindacabilità che la disparità di trattamento trova il proprio spazio operativo: essa non consente al giudice di sostituirsi al giudizio tecnico-didattico del consiglio di classe, ma gli permette di rilevare, quando la prova è raggiunta, un'incongruenza tra i presupposti di fatto accertati (l'identico esito di due prove identiche) e le conseguenze giuridiche difformi che ne sono state tratte.
Nota redazionale: alcuni riferimenti giurisprudenziali reperiti nella fase di ricerca preliminare a questo articolo — in particolare gli estremi puntuali di una pronuncia del Consiglio di Stato del 2011 e di una del TAR Piemonte del 2023 sul medesimo principio, nonché una specifica delibera della Corte dei conti del 2023 — non hanno trovato conferma indipendente su fonti pubbliche consultate in questa sessione di ricerca, pur essendo il principio da essi enunciato pacificamente consolidato e ulteriormente confermato dal precedente sopra citato (Cons. Stato n. 3980/2018). Si raccomanda, prima di ogni citazione in un atto difensivo, una verifica diretta su banca dati di giustizia amministrativa.
Resta inoltre fermo, secondo un consolidato orientamento di merito, che né la mancata o carente attivazione di corsi di recupero, né l'omessa comunicazione preventiva e individuale alla famiglia dell'andamento scolastico, viziano di per sé il giudizio di non ammissione, il quale si fonda esclusivamente sull'accertamento oggettivo dell'insufficiente preparazione, senza che vi si possa ricollegare alcun intento punitivo; l'obbligo informativo verso le famiglie si considera, in questa prospettiva, generalmente assolto con il mero inserimento dei voti nel registro elettronico, salve le fattispecie — come quella bolzanina — in cui il vizio non attiene alla comunicazione, ma alla stessa formazione del giudizio valutativo.
Osservazioni conclusive: un vizio a doppio binario
Il quadro che ne emerge configura la disparità di trattamento nelle valutazioni scolastiche come un vizio a due velocità. Nella sua declinazione più diffusa — il confronto tra il voto o l'esito complessivo di uno studente e quello di un compagno di classe in situazione soltanto analoga — la censura è destinata, nella grande maggioranza dei casi, a un rigetto pressoché scontato, stante l'ampiezza dell'apprezzamento tecnico-didattico riservato al consiglio di classe e l'oggettiva infungibilità dei percorsi individuali di ciascuno studente. Nella sua declinazione più rara, ma potenzialmente decisiva — quando la comparazione riguarda elementi oggettivi, documentalmente riscontrabili e realmente identici, quali una stessa prova con un esito dichiaratamente sovrapponibile — il vizio recupera piena cittadinanza e può, come dimostra il caso bolzanino, fondare da solo l'accoglimento della tutela cautelare, a prescindere da ogni ulteriore verifica nel merito didattico. La lezione pratica per chi predispone un ricorso di questo tipo è dunque tanto semplice quanto spesso trascurata: la disparità di trattamento si vince sulla documentazione, non sulla percezione, ed è tanto più solida quanto più l'identità delle situazioni comparate emerge dagli stessi atti prodotti dall'amministrazione.









