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Nota a TAR Campania, sez. staccata di Salerno (Sez. I), 22 luglio 2025, n. 1332

Con la sentenza n. 1332 del 22 luglio 2025, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto in parte il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto da uno studente sanzionato con cinque giorni di sospensione (oltre al divieto di partecipare al viaggio d'istruzione e all'abbassamento del voto in condotta), avverso il diniego parziale opposto dalla scuola alla sua istanza di accesso agli atti relativi a due compagni coinvolti nella medesima vicenda. La pronuncia offre un'occasione preziosa per fissare, con chiarezza operativa, il discrimine — tutt'altro che scontato nella prassi delle segreterie — fra un accesso «comparativo», tendenzialmente inammissibile, e un accesso «difensivo a vicenda unitaria», che invece l'ordinamento non solo consente ma impone di soddisfare.

La vicenda di fatto, ricostruita in sentenza, è di quelle che ricorrono con una certa frequenza nella cronaca scolastica: il ricorrente aveva portato a scuola una pistola giocattolo, che un secondo studente aveva poi utilizzato per sparare un gommino a un terzo compagno. Nell'istruttoria disciplinare che ne era seguita, la Dirigente scolastica aveva negato l'ostensione di quattro dei cinque documenti richiesti — un verbale del consiglio di classe e la convocazione di ciascuno dei due studenti coinvolti — motivando il diniego con la formula, invariabilmente ripetuta per ciascun atto, che la richiesta «si riferiva ad altro alunno» o «altra classe», ovvero risultava «immotivata» rispetto all'interesse concreto e attuale del richiedente.

L'accesso difensivo e la nozione ampia di strumentalità

Il Collegio salernitano muove da un principio ormai granitico nella giurisprudenza in materia di accesso ai documenti amministrativi: quando l'istanza ostensiva ha carattere difensivo — perché strumentale alla cura o alla difesa di un interesse giuridico dell'istante, qui la legittimità della sanzione disciplinare irrogatagli — non è consentita alcuna valutazione ex ante, da parte dell'amministrazione né in via incidentale da parte del giudice, sulla effettiva utilità dei documenti richiesti ai fini di un giudizio già pendente o instaurando. La verifica va invece circoscritta al «collegamento» tra l'istanza di accesso e l'interesse difensivo fatto valere, secondo l'insegnamento più recente del Consiglio di Stato:

«Non è consentita alcuna valutazione, ex ante e in via incidentale, della possibile utilità dei documenti richiesti [...] la valutazione di ‘pertinenza’ dei documenti stessi [...] va circoscritta all'individuazione di quello che la giurisprudenza definisce il ‘collegamento’ dell'istanza di accesso con l'interesse difensivo.» (Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2024, n. 1557, richiamata da TAR Campania-Salerno, n. 1332/2025)

Applicando questo canone, il Collegio osserva che gli atti negati — il verbale del consiglio di classe relativo al secondo studente e la sua convocazione, nonché gli analoghi documenti relativi al terzo — non riguardano affatto un episodio «altro» rispetto a quello del ricorrente, come sosteneva la Dirigente scolastica nel provvedimento impugnato, ma sono parte di un'unica vicenda disciplinare, generata dalla condotta causalmente iniziale del ricorrente stesso (l'introduzione della pistola giocattolo a scuola) e proseguita attraverso la condotta del secondo studente (l'uso dell'arma giocattolo contro il terzo). È dunque la stessa struttura causale della vicenda, e non una generica curiosità o un intento esplorativo, a rendere quei documenti necessari alla piena ricostruzione difensiva della propria posizione.

Il vero spartiacque: accesso comparativo vs. accesso a vicenda unitaria

È qui che la sentenza salernitana si inserisce, con piena consapevolezza sistematica, in un dibattito giurisprudenziale che ha attraversato quasi due decenni e che merita di essere ricostruito, perché è proprio la sua corretta comprensione a consentire alle segreterie scolastiche di distinguere, in concreto, un'istanza da accogliere da una da respingere.

Un primo e più risalente filone, tuttora pienamente vigente per le proprie fattispecie, nega l'accesso quando la richiesta ha finalità comparativa: è il caso, tipico, del genitore che chiede di visionare gli elaborati o le valutazioni dei compagni di classe del proprio figlio per lamentare, sulla base del confronto, un trattamento valutativo iniquo. Il Consiglio di Stato, con la nota decisione della sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7650, ha qualificato una simile richiesta come un inammissibile «controllo generalizzato», precisando che la funzione docente non è diretta a stilare una graduatoria di merito comparativa, per cui «non si tratta [...] di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento» sindacabile attraverso l'accesso agli atti altrui.

Un secondo e distinto filone, cui appartiene la sentenza in commento, ammette invece l'accesso quando gli atti richiesti — pur riferiti nominalmente ad altri studenti — appartengono a una vicenda disciplinare oggettivamente unitaria e comune, di cui l'istante è parte necessaria per ricostruire la propria posizione difensiva. La dottrina ha da tempo sistematizzato questo secondo scenario, chiarendo che in tali ipotesi l'accesso ai documenti degli altri studenti coinvolti è ammissibile, sempre che questi ultimi vengano «obbligatoriamente notiziati quali controinteressati» nel relativo procedimento (e, se del caso, nel successivo giudizio). È esattamente quanto accaduto nel caso di specie, dove il TAR, con ordinanza istruttoria del 21 maggio 2025, n. 937, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due studenti cui si riferivano gli atti richiesti, prima di decidere nel merito.

Il discrimine, dunque, non sta nel fatto che il documento riguardi «un altro alunno» — circostanza di per sé neutra, e che la Dirigente scolastica ha invece opposto, nel provvedimento impugnato, come se fosse automaticamente ostativa — ma nella natura, comparativa oppure strutturalmente connessa, del collegamento fra la vicenda del richiedente e quella del terzo. Un genitore che chieda di vedere le prove di un compagno di classe per contestare un voto ingiusto compie un'operazione esplorativa che l'ordinamento non tutela; uno studente che chieda gli atti relativi ad altri due compagni coinvolti nello stesso episodio disciplinare, di cui la propria condotta è stata l'antecedente causale, esercita un diritto di difesa pieno, perché senza quegli atti non potrebbe ricostruire compiutamente né contestare la sanzione a lui irrogata.

Il bilanciamento con la riservatezza dei terzi minorenni

Resta da chiedersi se, e in che misura, la minore età degli altri due studenti coinvolti imponesse un bilanciamento più stringente con la loro riservatezza. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa distingue nettamente il procedimento disciplinare scolastico dalle ipotesi di trattamento di dati sensibili o giudiziari in senso tecnico, per le quali soltanto opera il regime rafforzato dell'art. 24, comma 7, della l. 241/1990 (accesso consentito solo se la posizione da tutelare è di rango pari o superiore, quando si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o analoghe categorie particolari): il procedimento disciplinare, infatti, per quanto sanzionatorio, resta «fisiologicamente estraneo» a tale ambito di applicazione, secondo quanto già chiarito da Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2017, n. 5004, e ripreso da TAR Lazio, sez. III bis, 30 marzo 2022, n. 3645. Ciò non esonera comunque l'amministrazione, e per essa il giudice in sede di sindacato, da un bilanciamento in concreto tra le esigenze difensive dell'istante e la tutela della sfera personale dei terzi coinvolti — bilanciamento che nel caso di specie è stato correttamente presidiato, sul piano procedurale, attraverso l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli studenti terzi, messi così in condizione di far valere le proprie ragioni prima della decisione.

Il limite della non esistenza del documento

Il Collegio ha invece confermato il diniego relativo agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, che la scuola aveva dichiarato di non poter esibire perché semplicemente inesistenti, trattandosi di attività rientrante nei naturali compiti d'ufficio del personale scolastico e non oggetto di un separato atto formale. Su questo punto specifico, la sentenza applica un principio consolidato e di per sé insuperabile in sede di accesso: il diritto di ostensione riguarda esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione, e non può tradursi nella pretesa di ottenere atti che l'amministrazione stessa non ha mai formato, pena una statuizione giudiziale inutiliter data, cioè priva di un oggetto su cui incidere:

«Il diritto di accesso riguarda [...] esclusivamente i documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché [...] si intenda provare l'esistenza di documenti che [...] a suo tempo formati [...].» (Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2396, richiamata da TAR Campania-Salerno, n. 1332/2025)

Una notazione a margine: il diritto di critica processuale

Merita un cenno, per completezza, anche il passaggio sulla richiesta — avanzata dall'Amministrazione resistente ex art. 89 c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a. — di cancellazione di alcune espressioni del ricorso introduttivo riferite alla Dirigente scolastica, ritenute offensive del suo decoro personale in relazione alla gestione mediatica della vicenda. Il TAR ha respinto l'istanza, ritenendo che le espressioni, per quanto «censurabili sul piano dell'opportunità e del rigore stilistico», fossero comunque funzionali a una specifica esigenza difensiva e prive di un vero e proprio intento offensivo, risultando piuttosto inserite in una narrazione volta a stigmatizzare, sul piano fattuale, l'operato dell'amministrazione. La pronuncia richiama sul punto l'insegnamento più recente del Consiglio di Stato, secondo cui il potere di cancellazione — di natura ordinatoria e non decisoria, sottratto pertanto all'obbligo di motivazione — mira a garantire che il diritto di critica processuale non ecceda le esigenze del contraddittorio, senza tuttavia comprimere ogni forma di narrazione anche colorita dei fatti di causa (Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2024, n. 5460).

Osservazioni conclusive

La sentenza offre, nel suo complesso, un'indicazione operativa di grande utilità per le segreterie scolastiche chiamate a gestire istanze di accesso in vicende disciplinari che coinvolgono più studenti. La formula, spesso impiegata quasi automaticamente nei provvedimenti di diniego, secondo cui un documento non può essere ostensibile perché «riguarda un altro alunno», non è di per sé sufficiente a giustificare il rifiuto: occorre invece verificare, caso per caso, se la richiesta abbia natura meramente comparativa — e in tal caso l'accesso resta, secondo l'insegnamento di Cons. Stato n. 7650/2010, legittimamente negabile — oppure se i documenti relativi al terzo studente siano parte di una vicenda disciplinare oggettivamente unitaria e comune al richiedente, ipotesi in cui l'accesso va riconosciuto, previa notifica ai terzi quali controinteressati, quale che sia la loro età anagrafica, fermo restando che il procedimento disciplinare scolastico non richiede, di per sé, il regime rafforzato riservato ai dati sensibili in senso tecnico. Una distinzione che, per quanto già presente in nuce nella giurisprudenza amministrativa degli ultimi due decenni, la sentenza salernitana ha il merito di applicare con particolare nitidezza a una fattispecie — l'episodio disciplinare a più protagonisti — sempre più ricorrente nella prassi contenziosa scolastica.

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