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Come funziona il nuovo regime sanzionatorio dell'art. 15 dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026

Con l'apertura della finestra per la compilazione delle 150 preferenze — dal 16 al 29 luglio 2026 — decine di migliaia di aspiranti supplenti si sono trovati a fare i conti con un regime sanzionatorio sensibilmente più severo di quello applicato fino allo scorso anno scolastico. La cornice è quella dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina, per il biennio 2026/2027-2027/2028, l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e di istituto, nonché il conferimento dei relativi incarichi. Il cuore del nuovo impianto sta nell'art. 15, che ridisegna in senso più rigoroso le conseguenze di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono, estendendone gli effetti, nei casi più gravi, all'intero biennio anziché al solo anno scolastico in corso, come avveniva sotto la disciplina previgente.

Il salto rispetto al regime precedente

Per cogliere la reale portata dell'inasprimento occorre confrontare il nuovo art. 15 con la disposizione che regolava la materia fino all'anno scolastico 2025/2026, l'art. 14 dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. Sotto quel regime, la rinuncia a un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche comportava una sanzione che si esauriva, di regola, nell'anno scolastico di riferimento: l'aspirante restava escluso dalle supplenze di quella tipologia per la sola annualità in corso, riacquistando piena chance di nomina l'anno successivo. Con l'art. 15 dell'O.M. n. 27/2026, la stessa condotta — rinuncia dopo l'individuazione, o mancata presa di servizio dopo l'accettazione — produce oggi una preclusione che si estende all'intero biennio di vigenza delle graduatorie: chi rinuncia nell'a.s. 2026/2027 resta escluso dalle nomine al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS anche per l'a.s. 2027/2028, per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per cui abbia titolo, e non soltanto per quella oggetto della nomina rifiutata.

Il legislatore ministeriale ha inoltre equiparato, quanto agli effetti, la mancata risposta alla convocazione e la mancata presa di servizio nei termini alla rinuncia esplicita: il silenzio, in altre parole, non è una via di fuga dalla sanzione, ma produce esattamente le stesse conseguenze di un rifiuto formalizzato tramite l'apposito link presente nel decreto di nomina.

Tre piani sanzionatori, da tenere distinti

Per orientarsi correttamente nel nuovo assetto, è essenziale non confondere tre situazioni che l'ordinanza disciplina con intensità sanzionatoria crescente.

Il primo piano riguarda gli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche conferiti dalla procedura provinciale su GAE e GPS: qui la rinuncia dopo l'individuazione, o la mancata presa di servizio dopo l'accettazione, comporta — come detto — l'esclusione dalle nomine al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS per l'intero biennio; il medesimo effetto si estende anche alle graduatorie di istituto, ma solo nella misura in cui queste ultime vengano attivate per l'esaurimento delle GPS. Restano invece sempre accessibili, anche per chi abbia rinunciato, le supplenze brevi conferite direttamente dalle scuole.

Il secondo piano, più circoscritto, riguarda le convocazioni curate direttamente dalle istituzioni scolastiche tramite le graduatorie di istituto: qui il rifiuto di una proposta, di una proroga, di una conferma o di un completamento d'orario — quando l'aspirante non abbia già accettato un altro incarico — produce una penalizzazione limitata alla sola graduatoria di istituto utilizzata da quella specifica scuola (per il posto comune, alla relativa classe di concorso e al corrispondente sostegno dello stesso grado; per il sostegno, anche alle chiamate sulle classi di concorso del medesimo grado), senza alcuna incidenza sulle chance di nomina da GAE, GPS o da graduatorie di altre istituzioni scolastiche.

Il terzo piano, il più grave, è quello dell'abbandono del servizio: l'interruzione dell'incarico dopo che il docente ha già preso servizio produce, a differenza della semplice rinuncia, una preclusione totale — non più circoscritta a una singola graduatoria o tipologia di posto — che blocca ogni possibile supplenza, comprese quelle brevi da graduatoria di istituto, per tutte le classi di concorso e i gradi di istruzione, fino alla scadenza del biennio 2026/27-2027/28. È l'unica ipotesi in cui la sanzione prescinde del tutto dal titolo con cui l'incarico era stato conferito e si estende automaticamente a ogni canale di reclutamento a tempo determinato.

Il CSPI aveva chiesto un correttivo per il giustificato motivo: il Ministero ha detto no

Il profilo di maggiore interesse per chi assiste il personale precario riguarda l'iter di formazione dell'ordinanza. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in seduta plenaria l'11 dicembre 2025 sullo schema di ordinanza, aveva suggerito al Ministero di introdurre, con riferimento all'art. 15, commi 1 e 2, lettera b), un'esimente per l'ipotesi di abbandono del servizio sorretto da un giustificato motivo, purché documentato oggettivamente. Il Ministero ha respinto la proposta, motivando espressamente il diniego nel testo stesso dell'ordinanza pubblicata:

«Ritenuto di non accogliere la richiesta di prevedere, relativamente all'articolo 15, commi 1 e 2, la possibilità di non applicare le sanzioni ivi previste nei casi di giustificato motivo, suffragato da oggettiva documentazione, in quanto l'intervento proposto presenterebbe carattere di eccessiva astrattezza e sovvertirebbe [il] sistema sanzionatorio, attualmente commisurato alle nuove modalità di scorrimento delle graduatorie.» (O.M. MIM 16 febbraio 2026, n. 27, premesse)

Il CSPI aveva altresì proposto di ripristinare, e per certi versi ampliare, la deroga già prevista dal comma 3 dell'art. 14 dell'O.M. n. 88/2024, che consentiva al personale con supplenza da graduatoria di istituto di lasciarla per accettare un'altra supplenza conferita da GAE o GPS. Anche su questo punto il Ministero ha respinto l'emendamento, chiarendo che la versione ampliata proposta dal CSPI — che avrebbe consentito di lasciare supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto conferite da graduatoria di istituto per accettarne altre di pari durata, conferite da qualsiasi procedura — avrebbe finito per compromettere proprio l'obiettivo della continuità didattica che l'intero impianto sanzionatorio dichiara di voler perseguire. È rimasta invece ferma, nella versione approvata, la deroga più circoscritta di cui al comma 3 dell'art. 15: il passaggio è consentito solo «verso l'alto», cioè dalla supplenza breve conferita da graduatoria di istituto verso un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche conferito da GAE o GPS, e non produce alcuna sanzione a carico del docente.

Ne consegue una regola operativa che è importante spiegare con chiarezza al personale supplente: chi sta svolgendo una supplenza breve non è mai obbligato a interromperla per accettare una proposta più lunga, ma può farlo senza subire penalizzazioni; se invece preferisce concludere il contratto in corso, conserva intatta la possibilità di essere convocato in futuro. Al di fuori di questa specifica ipotesi derogatoria, però, qualunque altro passaggio tra incarichi torna a essere soggetto, senza eccezioni, al regime sanzionatorio ordinario di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono.

La correzione dell'algoritmo di scorrimento

Il secondo pilastro della riforma, meno visibile ma strettamente connesso al primo, riguarda il funzionamento tecnico della procedura informatizzata di attribuzione degli incarichi. Le precedenti stagioni di nomina avevano fatto emergere criticità legate al meccanismo di scorrimento lineare dell'algoritmo, che in alcuni casi produceva assegnazioni percepite come non pienamente coerenti con l'ordine delle preferenze espresse e con il punteggio dell'aspirante. La nuova ordinanza introduce una correzione che consente all'algoritmo di tornare a verificare le preferenze già espresse nelle fasi precedenti, recuperando posizioni rimaste penalizzate da uno scorrimento meramente sequenziale. È proprio questa maggiore possibilità, per l'aspirante, di partecipare a più turni sulla base delle medesime preferenze a giustificare, secondo l'impostazione ministeriale, l'inasprimento delle sanzioni per chi rinuncia: un sistema che offre più occasioni di nomina richiede, nella logica dell'amministrazione, un contrappeso in termini di responsabilizzazione di chi quelle occasioni le rifiuta.

Un rilievo di sistema

Non è questa la sede per approfondire i profili di tenuta sistematica di un impianto sanzionatorio che estende per due anni interi le conseguenze di una singola rinuncia, indipendentemente dalle circostanze concrete che l'abbiano determinata — un profilo critico che questo studio ha già avuto occasione di sviluppare in altra sede con riferimento alla stessa ordinanza. Ai fini pratici che qui interessano, ciò che conta è che il regime sanzionatorio dell'art. 15 sia oggi pienamente vigente ed efficace per il biennio 2026/2028, e che la sua applicazione sia stata ulteriormente specificata dalla circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, recante le istruzioni operative per la gestione delle nomine nell'anno scolastico 2026/2027.

In sintesi: quattro regole da ricordare prima di compilare la domanda

Alla luce del quadro ricostruito, chi si appresta a indicare le proprie 150 preferenze farebbe bene a tenere a mente quattro coordinate essenziali. Primo: rinunciare o non prendere servizio dopo una nomina da GAE o GPS su incarico annuale o fino al 30 giugno comporta l'esclusione dalle nomine dello stesso tipo per l'intero biennio, non solo per l'anno in corso. Secondo: il silenzio equivale alla rinuncia esplicita, e non offre alcuna protezione. Terzo: le graduatorie di istituto restano un canale a rischio più contenuto, con sanzioni circoscritte alla singola scuola convocante, salvo il caso, ben più grave e ad ampio spettro, dell'abbandono del servizio già iniziato. Quarto: l'unico passaggio esente da sanzione resta quello dalla supplenza breve di istituto verso un incarico più lungo da GAE o GPS — non il percorso inverso, né alcun altro spostamento tra incarichi di durata comparabile, per i quali il Ministero ha espressamente escluso, in sede di approvazione dell'ordinanza, ogni ulteriore apertura.

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