Una Docente di Scuola Primaria è stata immessa in ruolo dal 01/09/2019 con superamento dell'anno di prova e conferma in ruolo dal 01/09/2020. Ruolo revocato al 31/05/2022. Ha successivamente ottenuto il ruolo definitivo al 01/09/2024. Pertanto, questa scuola ha proceduto ad emettere un decreto di ricostruzione di carriera applicando, per il calcolo del pre-ruolo, il nuovo DM 69/2023 e considerando il periodo del ruolo precedente come pre-ruolo, così come consente il SIDI. Ma la RTS asserisce che la docente, avendo già ottenuto un ruolo prima del 01/09/2023, ha diritto all'applicazione della vecchia normativa di cui all'art.485 del D.L.gs 297/94. E se la risposta è affermativa come procedere al SIDI visto che considera la data dell'ultimo ruolo? Distinti saluti. IL DIRETTORE SGA Maria Domenica Luvrano
Risposta
Da quanto si evince dal quesito che si riscontra la questione verte sull'individuazione della disciplina applicabile alla ricostruzione di carriera della docente, in particolare tra:
- Vecchio art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 (nella formulazione previgente alla riforma del 2023): prevedeva il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo per i primi quattro anni, e per i due terzi del periodo eccedente ai fini giuridici ed economici, con il restante terzo riconosciuto ai soli fini economici (cd. "abbattimento");
- Nuovo art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 (come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103): prevede il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, ma solo per il personale immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
Il testo vigente dell'art. 485, comma 1, recita: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero."
La norma transitoria è dunque la data di immissione in ruolo a partire dall'a.s. 2023/2024, quale discrimine per l'applicazione del regime integrale in luogo di quello con abbattimento.
Nel quesito proposto la docente presenta una situazione peculiare e non ordinaria:
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· Prima immissione in ruolo |
01/09/2019 |
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· Conferma in ruolo (superamento anno di prova) |
01/09/2020 |
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· Revoca del ruolo |
31/05/2022 |
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· Nuova immissione in ruolo definitiva |
01/09/2024 |
La complessità deriva dal fatto che la prima immissione in ruolo è avvenuta nell'a.s. 2019/2020, quindi ben prima della soglia del 2023/2024 fissata dalla norma riformata. mentre la nuova immissione in ruolo è avvenuta nell'a.s. 2024/2025, quindi formalmente successiva alla soglia di applicabilità della nuova norma. Il SIDI, prendendo come riferimento la data dell'ultimo ruolo (01/09/2024), applica automaticamente la nuova disciplina integrale del D.L. 69/2023.
Nel caso in questione la Ragioneria Territoriale dello Stato sostiene che, poiché la docente aveva già ottenuto un ruolo prima del 01/09/2023, debba applicarsi la vecchia normativa di cui all'art. 485 D.lgs. 297/94 nel testo previgente alla riforma.
Questa posizione è giuridicamente fondata e merita di essere approfondita per le seguenti ragioni:
a) La ratio della riforma del 2023
Il D.L. 69/2023 ha introdotto il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo in risposta alle sollecitazioni della giurisprudenza comunitaria e di legittimità che aveva ritenuto il meccanismo dell'abbattimento incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella misura in cui determinasse una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato successivamente stabilizzati e lavoratori ab origine a tempo indeterminato.
La riforma di cui al D.L. 69/2023 ha inteso risolvere strutturalmente il problema per le nuove immissioni in ruolo, fissando la soglia temporale dell'a.s. 2023/2024 come dies a quo di applicazione del regime integrale. Per i docenti già immessi in ruolo prima di tale data, il legislatore ha implicitamente ritenuto che il problema potesse essere risolto caso per caso mediante la disapplicazione giudiziale dell'abbattimento (ove discriminatorio in concreto), secondo il percorso giurisprudenziale consolidato (Corte Di Appello Di Potenza, Sentenza n.64 del 20 Maggio 2025)
b) Interpretazione teleologica della locuzione "immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024
La locuzione normativa fa riferimento alla prima immissione in ruolo come elemento qualificante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A. Nel caso della docente, la prima immissione in ruolo è avvenuta nell'a.s. 2019/2020. La revoca del ruolo al 31/05/2022 non cancella retroattivamente il fatto storico che la stessa era già stata immessa in ruolo con le regole vigenti pro tempore, ovvero con la vecchia formulazione dell'art. 485 del T.U. n.29771974.
c) Principio di non retroattività delle norme di favore
Il D.L. 69/2023 non contiene alcuna disposizione di carattere retroattivo né di estensione a situazioni pregresse (se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto per le istituzioni AFAM ex L. 508/1999). L'applicazione della norma più favorevole a chi aveva già maturato il diritto alla ricostruzione sotto il previgente regime sarebbe, in assenza di una norma transitoria espressa, priva di base normativa e potenzialmente lesiva dell'equilibrio finanziario della spesa pubblica.
d) Natura della "revoca" del ruolo e sue conseguenze giuridiche
Occorre verificare la natura giuridica dell'atto di revoca del ruolo al 31/05/2022. Se la revoca ha comportato la perdita del diritto acquisito al ruolo (ad es. per rinuncia, per procedimento disciplinare, o per decadenza), la docente sarebbe giuridicamente equiparabile a un soggetto "nuovo" al momento della seconda immissione. Se invece si tratta di un atto amministrativo che ha annullato il primo provvedimento di immissione in ruolo (es. per vizi nella procedura di reclutamento), occorre valutare se gli effetti ex tunc dell'annullamento impattino sulla determinazione della normativa applicabile. In quest'ultimo caso, l'annullamento ab origine del precedente ruolo rafforzerebbe la tesi dell'applicabilità della nuova norma, poiché verrebbe meno il presupposto stesso della preesistente immissione in ruolo.
In conclusione alla luce di quanto sopra quale normativa applicare:
- Se la revoca del ruolo al 31/05/2022 ha avuto effetti ex tunc (annullamento retroattivo dell'immissione in ruolo), la docente può essere considerata giuridicamente come immessa in ruolo per la prima volta nell'a.s. 2024/2025, con conseguente applicazione della nuova normativa integrale ex art. 485 riformato. In questo caso, la posizione del SIDI sarebbe corretta.
- Se la revoca ha avuto effetti ex nunc (es. rinuncia volontaria, risoluzione del rapporto con effetti dalla data di revoca, preservando gli effetti prodottisi), la prima immissione in ruolo rimane giuridicamente valida fino al 31/05/2022, e la docente deve essere considerata come soggetto che aveva già acquisito il ruolo prima dell'a.s. 2023/2024. In tal caso, la posizione della RTS è fondata e deve applicarsi la vecchia formulazione dell'art. 485 D.lgs. 297/94, con i meccanismi dell'abbattimento (4 anni integrali + 2/3 ai fini giuridici ed economici + 1/3 ai soli fini economici).
Il SIDI prende come riferimento automatico la data dell'ultimo ruolo (01/09/2024) e applica di conseguenza la normativa post-riforma. Tuttavia, qualora si ritenga fondata la posizione della RTS (che appare giuridicamente più solida nel caso in cui la revoca abbia avuto effetti ex nunc), l'istituzione scolastica dovrà:
- Non recepire acriticamente l'elaborazione automatica del SIDI per la parte relativa al calcolo del pre-ruolo, in quanto il sistema informatico non è in grado di discriminare autonomamente tra le due ipotesi normative in base alla natura giuridica della revoca del precedente ruolo;
- Procedere a un calcolo manuale della ricostruzione di carriera applicando la vecchia formulazione dell'art. 485 D.lgs. 297/94, in combinato disposto con l'art. 489 dello stesso decreto (che equipara all'anno intero il servizio di almeno 180 giorni o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini) e con l'art. 11, comma 14, della L. 124/1999;
- Emettere il decreto di ricostruzione carriera sulla base del calcolo corretto, anche eventualmente in difformità dall'output del SIDI, documentando adeguatamente la motivazione del criterio normativo adottato;
- Valutare, qualora l'applicazione della vecchia normativa comporti un trattamento deteriore rispetto al pieno riconoscimento, se il risultato concreto sia inferiore all'anzianità di servizio effettivo (computata senza abbattimenti, interruzioni e senza l'equiparazione ex art. 489), nel qual caso sarà necessario disapplicare l'art. 485 vecchio testo per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Tribunale di Tivoli, Sentenza n.1897 del 17 dicembre 2024 e Corte Di Appello Di Potenza, Sentenza n.64 del 20 Maggio 2025)
Si raccomanda, prima dell'emissione del decreto definitivo, di acquisire in forma scritta la posizione formale della RTS con indicazione della normativa ritenuta applicabile, nonché di verificare con precisione la natura giuridica dell'atto di revoca del ruolo del 31/05/2022, elemento determinante per la corretta individuazione del regime normativo.









