Il contenzioso promosso dai docenti assunti con contratto a tempo determinato per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è, da anni, uno dei filoni più ricorrenti davanti ai tribunali del lavoro italiani. Una rassegna delle pronunce depositate nei mesi centrali del 2026 permette oggi di osservare qualcosa di più significativo della semplice ripetizione di un contenzioso seriale: l’emergere di un orientamento uniforme dei giudici di merito, allineato ai principi enunciati dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle del 27 maggio 2026, che hanno chiuso, o quantomeno stabilizzato, una questione interpretativa rimasta a lungo aperta.

Il tema di fondo è sempre lo stesso: il personale docente assunto con supplenza breve, con contratto fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno, chiede la monetizzazione delle giornate di ferie maturate e non fruite nel corso dell’anno scolastico, in un sistema — quello del pubblico impiego — che pone come regola generale il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, temperato però da una deroga specifica per il comparto scuola.

Il punto di partenza normativo è l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, che sancisce il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute nelle pubbliche amministrazioni. Per il personale della scuola assunto a tempo determinato, tuttavia, l’articolo 1, commi 54-56, della legge 228/2012 introduce una deroga specifica, che consente la monetizzazione nella misura del differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione dell’attività didattica in cui il godimento delle ferie era normativamente consentito. A questa cornice si affianca la disciplina contrattuale — a seconda del periodo di riferimento, l’articolo 19 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 o l’articolo 35 del CCNL Scuola 2019-2021 — che fissa i criteri di calcolo proporzionale delle ferie spettanti in relazione al servizio effettivamente prestato.

Su questa cornice interna si innesta, in funzione di parametro interpretativo, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, così come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: la perdita del diritto alle ferie non fruite è ammissibile solo se il lavoratore è stato messo dal datore di lavoro in condizione di esercitarlo concretamente, con un’informazione adeguata e tempestiva circa il rischio di perderlo in caso di mancata fruizione. È un principio antiabuso a doppio taglio, che da un lato tutela il lavoratore contro la perdita silenziosa del diritto, dall’altro esclude che le ferie effettivamente godute possano essere ulteriormente monetizzate.

Il punto di riferimento che orienta oggi la giurisprudenza di merito è costituito dalle sentenze della Sezione lavoro della Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, rese a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363-bis del codice di procedura civile. Il principio di diritto che ne emerge distingue con nettezza due segmenti temporali dell’anno scolastico, ai fini della monetizzabilità delle ferie del personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Per il periodo compreso tra l’inizio e la fine delle lezioni, le giornate di sospensione dell’attività didattica previste dai calendari scolastici regionali — le vacanze natalizie, quelle pasquali, gli eventuali ponti deliberati dagli organi collegiali — si detraggono automaticamente dal monte ferie monetizzabile, senza che sia necessario un avviso formale del dirigente scolastico: la loro conoscibilità pubblica, tramite i calendari regionali, è ritenuta sufficiente a soddisfare l’onere informativo richiesto dal diritto dell’Unione. Per il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, invece, il docente resta a disposizione dell’amministrazione — è tenuto, ad esempio, alla presenza per gli scrutini e per gli adempimenti connessi agli esami — e non può considerarsi automaticamente collocato in ferie: la monetizzazione per questo segmento resta dovuta, salvo che il datore di lavoro dimostri di aver formalmente invitato il docente a fruire delle ferie residue, con espresso avviso del rischio di perderle.

Le pronunce di merito depositate nei mesi immediatamente successivi mostrano un’applicazione sostanzialmente uniforme di questi principi, pur con alcune variazioni nella tecnica di calcolo del residuo monetizzabile. Il Tribunale di Milano, in una delle applicazioni più articolate, ha ricostruito il calcolo in due fasi distinte: la determinazione delle ferie complessivamente maturate — sommando ai giorni di ferie in senso stretto le giornate corrispondenti alle festività soppresse, equiparate alle ferie ai fini della monetizzazione fin dalla pronuncia di legittimità n. 8926/2024 — e la successiva detrazione dei giorni di chiusura scolastica risultanti dal calendario regionale e dalle delibere del consiglio d’istituto, giungendo così a un residuo monetizzabile sensibilmente inferiore rispetto alle ferie nominalmente maturate.

I tribunali di Arezzo e di Vibo Valentia, pur muovendo dallo stesso impianto argomentativo, hanno valorizzato in modo particolare il tema dell’onere della prova: spetta al lavoratore dimostrare la prestazione lavorativa svolta e l’entità delle ferie maturate, mentre spetta al datore di lavoro provare l’avvenuto pagamento, l’effettiva fruizione o il corretto assolvimento dell’obbligo informativo per il periodo successivo al termine delle lezioni. In una delle pronunce vibonesi, è stata proprio la documentazione amministrativa prodotta dall’amministrazione resistente — recante il dettaglio dei giorni maturati e dei giorni di sospensione per ciascuna annualità — a fornire la base di calcolo utilizzata dal giudice per liquidare l’indennità, in un caso a conferma indiretta della fondatezza della domanda.

Sul piano della prescrizione, l’orientamento che emerge dalle pronunce esaminate è convergente nel qualificare l’obbligazione datoriale come avente natura mista, risarcitoria e retributiva a un tempo, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale anziché di quello quinquennale tipico dei crediti di lavoro a cadenza periodica: un profilo che vale la pena richiamare con chiarezza nella fase di quantificazione della domanda, poiché consente di recuperare annualità scolastiche che sarebbero altrimenti precluse da una prescrizione più breve.

Non tutte le pronunce del periodo si muovono nel solco appena descritto. Una decisione del Tribunale di Viterbo, relativa non al personale docente ma a un dirigente medico, ha respinto la domanda di monetizzazione delle ferie maturate prima di una mobilità volontaria interaziendale, qualificando quest’ultima come cessione del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del codice civile e non come cessazione del rapporto di lavoro. Poiché il presupposto della cessazione del rapporto costituisce, anche nella lettura del diritto dell’Unione europea, condizione indispensabile per la monetizzazione delle ferie non godute, la sua assenza ha condotto al rigetto della domanda, con l’indicazione che le ferie maturate avrebbero dovuto essere trasferite, o fruite successivamente, presso l’amministrazione di destinazione.

È un precedente che, pur riferendosi a un comparto diverso da quello scolastico, offre un’indicazione utile per l’assistenza legale ai lavoratori pubblici in mobilità: la richiesta di monetizzazione va correttamente calibrata sulla effettiva ricorrenza di una cessazione del rapporto, e non può essere automaticamente estesa a ogni ipotesi di passaggio tra amministrazioni, pena il rigetto per difetto del presupposto sostanziale della domanda.

Per chi assiste personale docente a tempo determinato in questo tipo di contenzioso, la giurisprudenza 2026 offre oggi un metodo di calcolo sufficientemente stabile da poter essere applicato in sede di quantificazione stragiudiziale della pretesa, riducendo il margine di incertezza che aveva caratterizzato il contenzioso negli anni precedenti al rinvio pregiudiziale. È opportuno, in ogni caso, raccogliere sistematicamente la documentazione relativa al calendario scolastico regionale applicabile a ciascuna annualità, alle delibere di chiusura eventualmente adottate dal consiglio d’istituto e alla durata di ciascun contratto, poiché è su questi elementi che si fonda, in concreto, la distinzione tra il periodo di sospensione delle lezioni — per il quale la detrazione opera automaticamente — e il periodo successivo al termine delle lezioni, per il quale la monetizzazione resta invece dovuta salvo la prova, a carico dell’amministrazione, di un formale invito a fruire delle ferie residue.

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