L’uso strategico dell’orario di lavoro del personale ATA emerge come strumento lecito di organizzazione del servizio solo se resta ancorato a tre coordinate: programmazione, coerenza con il piano delle attività, rispetto delle regole contrattuali e delle relazioni sindacali.
Il punto di partenza è che il Direttore SGA secondo quanto prescritto dalla declaratoria del profilo professionale “organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico” e individua il personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, anche per incarichi organizzativi e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.
Da qui discende che l'articolazione dell’orario di lavoro non è un dato neutro, ma una leva organizzativa per:
- distribuire i carichi di lavoro;
- assicurare la copertura dei plessi e degli uffici;
- articolare turni, flessibilità e rientri;
- gestire esigenze ordinarie e indifferibili di servizio.
In questo senso, l’uso “strategico” dell’orario di lavoro è giuridicamente ammissibile quando è finalizzato al funzionamento dei servizi scolastici, non quando diventa uno strumento improprio o in taluni casi punitivo.
Pertanto, per il Direttore SGA nella predisposizione dell'organizzazione dei servizi generali ed amministrativi è di fondamentale importanza l'uso strategico che riesce a fare del rapporto di lavoro del personale posto alle sue dipendenze e soprattutto del modo concreto di articolazione dell'orario di lavoro in coerenza con gli obiettivi programmati.
La possibilità, infatti, di potere articolare gli orari di lavoro del personale potendo scegliere tra più regimi orari, in modo adeguato e coerente con la realizzazione degli obiettivi programmati, costituisce una risorsa strategica da cui può dipendere il buon esito della stessa organizzazione.
Il piano delle attività costituisce quindi la sede naturale della modulazione dell’orario di lavoro secondo i criteri generali di organizzazione dell’orario ATA, stabiliti dal CCNL 2007 dove all'art.51 si stabilisce che “L’orario di lavoro ordinario del personale ATA è stabilito in complessive 36 ore settimanali, suddivise in sei ore giornaliere continuative, di norma antimeridiane.”
Le stesse disposizioni contrattuali evidenziano che:
- l’articolazione dell’orario ha di norma durata annuale;
- può essere modificata in corso d’anno per esigenze indifferibili di servizio;
- nella stesura dell’orario occorre tener conto delle esigenze didattiche dei plessi, delle proposte del personale e della necessità di garantire PTOF, utenza e servizi;
- il piano delle attività può contenere assegnazioni ai plessi, prospetti orari e turnazioni.
Questo consente di affermare che l’uso strategico dell’orario è legittimo se si traduce in una programmazione formalizzata, non in una gestione estemporanea o arbitraria.
L'orario di lavoro, infatti, può essere articolato mediante l'istituto della flessibilità o della turnazione, nonché con la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio scolastico. Tali istituti possono, ciascuno o insieme, affiancare, integrare o sostituire l'ordinario orario continuativo di lavoro, in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto.
Le finalità dell'articolazione dell'orario di lavoro vanno individuate:
- nell'ottimizzazione delle risorse umane;
- nel miglioramento della qualità delle prestazioni;
- nell'ampliamento della fruizione dei servizi;
- nel miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed amministrazioni;
- nel rispetto dei carichi di lavoro.
Il CCNL 2019-2021 attribuisce espressamente al Direttore SGA il potere di autorizzare, quando necessario, le prestazioni eccedenti e di organizzare autonomamente l’attività del personale ATA.
Quindi, sotto il profilo giuridico, l’“uso strategico” dell’orario è ammissibile se persegue obiettivi come:
- continuità del servizio;
- copertura pomeridiana;
- gestione dei periodi di sospensione dell’attività didattica;
- funzionamento degli uffici di segreteria e dei plessi.
Ma è proprio nel decidere quale orario di lavoro far svolgere al dipendente che il Direttore SGA potrà incontrare le difficoltà maggiori. La modifica, infatti, dell'orario di lavoro va ad impattare con quelli che sono gli interessi personali del dipendente.
La capacità del Direttore SGA stà appunto nel trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell'organizzazione e quelle che sono le esigenze personali del dipendente. Non sempre è facile trovare la quadratura. Se si vuole gestire il personale con il consenso un tentativo per trovare l'accordo va fatto.
In altri termini, è richiesto un uso strategico del rapporto di lavoro del personale.
Bene inteso che la definizione individuale dell'orario di lavoro non può diventare una sanzione occulta perchè sarebbe illegittimo un uso improprio per perseguire finalità estranee all’organizzazione del servizio.
In materia di orario di lavoro bisogna fare riferimento all'art. 53 del CCNL 2007 così come novellato dall'art.63 del CCNL 2019/2021 in cui sono contenute le tipologie degli orari di lavoro che possono essere adottate nelle istituzioni scolastiche.
L'articolazione delle tipologie degli orari di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è oggetto di confronto sindacale a livello dell'istituzione scolastica tra la delegazione di parte pubblica formata dal Dirigente scolastico e la delegazione di parte sindacale formata dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale secondo quanto prescrive l'art.30, lett. b1, del CCNL 2019/2021.
L'applicazione dei diversi regimi orari è possibile solo dopo che sia intervenuta la contrattazione d'istituto. In questa sede devono essere definiti i criteri generali e le modalità operative per dare concreta attuazione ai diversi modelli orari di organizzazione del lavoro prescelti, definendo, in particolare, "i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare".
L'organizzazione degli orari di lavoro ha di regola durata annuale e, quindi, una volta concordata non può essere unilateralmente modificata. Solo per sopravvenute nuove esigenze programmate dagli organi collegiali è possibile modificare i regimi orari attraverso una nuova contrattazione sindacale.
Un particolare adattamento dei regimi orari può essere previsto dal contratto integrativo per i periodi di sospensione dell'attività didattica e per il periodo estivo.
Gli accordi a livello d'istituto devono essere emanati nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale quale fonte di grado superiore.
Gli accordi a livello d'istituto sono sottoscritti dal Dirigente scolastico per la parte pubblica e dalle RSU e organizzazioni sindacali.
Essi assumono la forma del contratto ed hanno efficacia vincolante per l'istituzione scolastica.
In definitiva l’uso strategico dell’orario è lecito, ma deve essere inserito in un quadro procedurale corretto, con il rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste.








