Nel complesso procedimento della ricostruzione di carriera del personale docente negli ultimi anni si è riscontrata una casistica molto particolare:alcuni docenti della scuola dell’infanzia e quelli della primaria sono stati immessi in ruolo con “riserva”, perché in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – (così come previsto dalla normativa vigente) – ma successivamente il Consiglio di Stato, ha rigettato le istanze dei ricorrenti e chiarito che non hanno diritto a candidarsi nelle graduatorie ad esaurimento.
La conseguenza, per questi, è stata la “perdita” della nomina in ruolo e si è proceduto a trasformare i contratti da tempo indeterminato a tempo determinato sino al 30/06, revocando di fatto la nomina a tempo indeterminato.
Intanto, però, i docenti assunti in ruolo con “riserva”, di fatto sono stati “trattati” giuridicamente come personale di ruolo, prestando, tra l’altro, il relativo periodo di prova.
Questo ha comportato, al superamento dello stesso, la possibilità per gli interessati di presentare la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, soddisfacendo, di fatto, tutti i requisiti previsti dalla normativa.
In merito si segnala quanto indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ambito Territoriale di Torino con circolare 35/2020, nei confronti dei docenti immessi in ruolo con riserva si è proceduto, a seguito di sentenza sfavorevole, a:
- Annullare il contratto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo.
- Trasformare suddetto contratto in uno più contratti a tempo determinato (nel caso in cui il contratto a TI abbia ricompreso più anni scolastici) effettuando le necessarie modifiche a SIDI.
- Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 3, dell’O.M. n. 60/2020, recante disposizioni per “l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124” (c.d. “GPS”), “Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.
- Dalla lettura comparata delle diverse disposizioni si evince, a parere dello scrivente, che il servizio prestato con contratto a TI con riserva, poi trasformato in contratto/contratti a tempo determinato a seguito di soccombenza in contenzioso, sono da considerarsi come servizio pre-ruolo.
La questione però è andata avanti per diverso tempo, in quanto molti di questi docenti assunti con “riserva”, oltre allo scioglimento negativo della riserva, avvenuta a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato, sono stati destinatari, di incarichi a tempo indeterminato a seguito di superamento di concorso.
Per questi “nuovi” casi, la “nuova” scuola di titolarità, per un determinato periodo, non ha potuto operare nel portale SIDI nella relativa sezione della ricostruzione di carriera, in quanto al sistema, risultava già in essere un decreto di ricostruzione di carriera riferito alla procedura di immissione in ruolo con “riserva”.
Con avviso del servizio DESK, il Ministero in data 28/10/2020 comunica alle scuole che sono attive due nuove funzioni, proprio per la gestione delle nomine con “riserva”, che consentono l’annullamento della nomina per rinuncia e per revoca:
“Si informano gli utenti che in ambito Ricostruzione Carriera nell’area SIDI Fascicolo Personale Scuola – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall’a.s. 1997/98 – Gestione Pratiche di Ricostruzione Carriera sono disponibili due nuove funzioni per la gestione delle nomine del personale docente (annullamento nomina per rinuncia o revoca).
Nel primo caso ricadono i docenti che hanno richiesto la rinuncia di nomine accettate con riserva, nel secondo caso i docenti per i quali si é avuta una rescissione del contratto di nomina”.
Pertanto, ad oggi, nel caso in cui il docente abbia ottenuto una nuova immissione in ruolo “a pieno titolo”, è possibile operare nel portale SIDI, la “rinuncia o revoca” del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato con “riserva” ed “operare” sulla “nuova” immissione in ruolo, in modo ordinario.
In altri termini, la nuova “funzione” prevista nel portale SIDI, consente, nel caso in cui il personale docente abbia un “ruolo annullato” (per rinuncia/per revoca), la possibilità di aprire una pratica sul ruolo “successivo” a quello annullato.
Inoltre, la funzione di valutazione dei servizi, riconoscerà valido il periodo del ruolo “annullato” come servizio pre-ruolo e la causale di riconoscimento sarà la seguente:
“Anno scolastico riconosciuto per incarico accettato con riserva a cui successivamente si è rinunciato”.
Per cui per rispondere al quesito posto la scuola ha giustamente considerato il precedente periodo di ruolo come periodo a tempo determinato e ha fatto giustamente la ricostruzione di carriera dalla data del nuovo superamento del periodo di prova.









