Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con ordinanza cautelare n. cronol. 2574/2026 del 2 luglio 2026 (R.G. 1033/2026), ha accolto il ricorso ex artt. 669-ter e 700 c.p.c. presentato dallo Studio Legale Scuola per un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi neoassunto, unico caregiver della sorella con disabilità grave, sospendendo il provvedimento di esclusione dalla mobilità interprovinciale e ordinando la sua ammissione provvisoria alla procedura per l’a.s. 2026/2027.
Il nodo: conferma della sede e deroga assistenziale
Il ricorrente, immesso in ruolo su sede provvisoria in provincia di Varese, aveva confermato la sede il 18 marzo 2026 e, il 6 aprile, presentato domanda di mobilità interprovinciale verso la provincia di Barletta-Andria-Trani, invocando la deroga al vincolo triennale prevista dall’art. 34, comma 7, del CCNI Mobilità 2025-2028 per i titolari dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992. Il 16 aprile 2026 — a termini ormai scaduti — la Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIM aveva diramato la nota prot. n. 10136/2026, affermando in via interpretativa un’alternatività assoluta fra conferma della sede e partecipazione alla mobilità, anche per chi rientrasse nelle deroghe del CCNI. Su questa base l’Ambito Territoriale di Varese aveva escluso il ricorrente.
Il Tribunale ha ritenuto che il dato testuale dell’art. 48-ter, comma 2, del CCNI non sostenga la lettura ministeriale: il vincolo triennale è espressamente assoggettato alla clausola di salvezza «salvi i casi di deroga previsti dall’art. 34, comma 7», senza che il CCNI leghi tale salvezza al non aver confermato la sede. Una nota interpretativa priva di natura normativa — e comunque non riconducibile a un’interpretazione autentica, riservata alle sole parti stipulanti — non può introdurre un divieto ulteriore rispetto a quello risultante dal testo contrattuale, tanto più se applicata retroattivamente a domande già presentate sulla base delle indicazioni ministeriali allora vigenti.
L’esito: fumus, periculum e riammissione provvisoria
Riconosciuto il fumus, il Tribunale ha ravvisato il periculum in mora nella imminente pubblicazione dei movimenti (12 giugno 2026) e nella natura del pregiudizio — non la perdita di una chance di trasferimento, ma la compromissione, per un ulteriore anno scolastico, della possibilità di assistere stabilmente la sorella, unico centro di imputazione dell’assistenza essendo il ricorrente. Accertato che il posto di DSGA disponibile presso l’istituto di Spinazzola (BT) non era stato scelto da altri aspiranti, il Tribunale ha disposto l’ammissione provvisoria del ricorrente proprio su quella sede, rinviando al 5 novembre 2026 la decisione di merito.
Il contrappunto di Cassazione n. 23386/2026
Pochi giorni dopo, la Cassazione (sez. lav., 17 luglio 2026, n. 23386) ha escluso che l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 attribuisca al caregiver un diritto assoluto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali, ammettendo che la contrattazione collettiva possa graduare la tutela. La pronuncia, tuttavia, riguarda un piano diverso da quello del caso dello studio: non l’ampiezza della precedenza nell’assegnazione della sede, ma — nel nostro caso — l’accesso stesso alla procedura di mobilità in presenza di una deroga che il CCNI 2025-2028 riconosce senza alcuna esclusione testuale per chi abbia confermato la sede provvisoria. Il precedente, quindi, non è direttamente spendibile contro le ragioni del ricorrente, ma segnala la cautela della Cassazione nel trarre dalla legge n. 104/1992 conseguenze che il solo dato testuale del CCNI non impone, un monito utile in vista dell’udienza di merito.








