Nota breve a TAR Lazio, Sez. III bis, 22 luglio 2026, n. 13498
Con la sentenza n. 13498 del 22 luglio 2026, il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso di un candidato al concorso per il reclutamento del personale docente (classe A020, Regione Puglia) escluso dalla graduatoria perché la Commissione aveva deciso di non valutare la sua prova pratica: l’elaborato, redatto prevalentemente in penna nera, presentava sottolineature, cerchiature e punti interrogativi in penna rossa, in violazione delle istruzioni impartite (uso esclusivo della penna nera fornita) e, secondo la Commissione, del principio di anonimato.
Un principio che sopravvive all’abrogazione dell’art. 14 d.P.R. 487/1994
La disciplina di dettaglio dell’anonimato, un tempo affidata all’art. 14 del d.P.R. 487/1994, è stata abrogata dal d.P.R. 82/2023, che ha aperto alla redazione digitale delle prove. Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza 17 luglio 2025, n. 6284 — relativa a un altro concorso docenti — ha però chiarito che il principio non è venuto meno, perché la sua fonte non è mai stata la norma regolamentare, bensì i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.):
«La fonte normativa primaria di tale principio di anonimato non può essere identificata nella norma ‘a valle’ dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, bensì nei superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento […] (art. 97 Cost.).» (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6284/2025)
È la stessa impostazione, del resto, già sancita dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze gemelle del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che qualificano la violazione dell’anonimato come «illegittimità da pericolo astratto»: non occorre provare che la commissione abbia effettivamente riconosciuto il candidato, essendo sufficiente l’idoneità del segno a farlo sospettare.
Il criterio dello «iato temporale» per le prove pratiche
La stessa sentenza del Consiglio di Stato offre il criterio decisivo per stabilire quando una prova pratica scritta debba essere anonima: se l’elaborato viene corretto e votato dalla commissione prima e separatamente rispetto al colloquio orale, l’anonimato «si riespande e acquista piena efficacia cogente»; se invece la prova richiede un contatto diretto e immediato fra candidato e commissione, l’anonimato è materialmente impossibile e dunque inesigibile. Nel caso pugliese, la correzione era avvenuta in seduta separata, con attribuzione di codici numerici e scioglimento dell’anonimato solo in un secondo momento: esattamente lo iato temporale che rende la regola pienamente operante.
La soglia della violazione: basta l’idoneità astratta del segno?
Sul quando un segno diverso da un nome integri violazione, l’orientamento maggioritario — seguito anche dal TAR Lazio — si accontenta dell’idoneità astratta del segno a rendere sospettabile l’identificazione, senza richiedere la prova di un’intenzione specifica del candidato (Cons. Stato, sez. V, n. 1208/1999; sez. VI, n. 481/2008). Un diverso filone, più garantista e maturato soprattutto in tema di concorsi di progettazione, pretende invece anche un indice di intenzionalità (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2023, n. 8173). Nel caso di specie la distinzione è più teorica che pratica: l’uso ricorrente e disomogeneo del rosso in più punti dell’elaborato, non riconducibile a un’unica causa tecnica plausibile, soddisferebbe comunque anche lo standard più esigente.
Nessun obbligo di comunicazione individuale
Il TAR ha respinto anche la doglianza procedimentale, osservando che nei concorsi pubblici non è dovuta una comunicazione individuale dell’esito negativo della singola prova (essendo la graduatoria finale l’atto conclusivo, conoscibile tramite accesso agli atti) e che, comunque, l’eventuale vizio sarebbe irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di decisione dal contenuto vincolato.
In sintesi
La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, ulteriormente irrobustito dal recente intervento del Consiglio di Stato: le istruzioni operative chiare e verbalizzate dalla commissione (uso esclusivo della penna fornita) restano, dopo l’abrogazione dell’art. 14 d.P.R. 487/1994, il principale presidio dell’anonimato nelle prove pratiche scritte. Per i candidati, l’indicazione pratica è altrettanto netta: qualunque intervento grafico ulteriore rispetto allo strumento fornito, sottolineature comprese, espone al rischio concreto di non vedersi valutare la prova.








