joomla share module

La Corte di Cassazione Sez. Lav., con l'ordinanza del 11 marzo 2026 n. 5447, ha affermato che in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, l'assenza dal lavoro deve essere funzionalmente collegata a un'assistenza effettiva, continuativa e globale al familiare disabile; la totale mancanza di tale nesso integra abuso del diritto e può giustificare il licenziamento.

La Corte d'appello, a conferma della decisione del Tribunale, ha accertato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per abuso del congedo straordinario, rilevando la violazione della procedura prevista dall'art. 7 Legge n. 300/1970. Per l'effetto, la Corte ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro dalla data del recesso e ha riconosciuto al lavoratore la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 6, Legge n. 300/1970, quantificata in dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. In particolare, la Corte d'Appello ha confermato l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo della tardività della contestazione disciplinare, escludendo tuttavia la tutela reintegratoria e riconoscendo la sola tutela risarcitoria.

Avverso la decisione della Corte di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erroneità della sentenza sotto plurimi profili.

In particolare, ha censurato la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la genericità della contestazione disciplinare, ritenendo invece che la stessa fosse priva della necessaria specificità; ha altresì contestato il riconoscimento della sussistenza di un abuso del diritto; infine, ha dedotto la violazione delle norme in materia di ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che, in tema di licenziamento, tale onere grava sul datore di lavoro.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ribadendo, in merito al requisito della specificità della contestazione, che: «è sufficiente, alfine di garantire il diritto di difesa dell' incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento o limitazione le proprie ragioni – una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione del diritto di difesa solo allorquando l' incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Cass. Sez. Unite n. 10842 del 10/07/2003)».

La Corte precisa, inoltre, che: «l'apprezzamento di tale requisito – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (così Cass., sez. lav., 30.5.2018, n. 13667; sull'essere l'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità vedi anche Cass. n. 17721/2022; n. 9615/2015)».

Nel caso di specie, ad avviso della Corte, il ricorrente si è limitato a contrapporre una propria interpretazione del contenuto della contestazione disciplinare, senza dedurre specifiche violazioni dei criteri ermeneutici né vizi motivazionali, rendendo così la censura inammissibile. Quanto al profilo dell'abuso del congedo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, richiamando il consolidato orientamento secondo cui: «in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all' art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione; pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo (così Cass. civ., sez. lav., 19.7.2019, n. 19580, in relazione a caso di un lavoratore licenziato perché, in costanza di congedo, volontariamente richiesto per due anni consecutivi, senza frazionamenti pure possibili, si era allontanato dal disabile per un lasso di tempo significativo, soggiornando a molti chilometri di distanza; e in termini analoghi id., 5/12/2017, n. 29062)».

Nel caso concreto, la Corte d'Appello ha accertato non solo l'assenza di una concreta attività di assistenza, ma anche la mancanza di convivenza del lavoratore con la madre disabile, elemento rilevante ai fini della fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001.

Con riferimento, infine, al motivo relativo alla violazione dell'art. 5 Legge n. 604/1966 in tema di onere della prova, la Cassazione ne ha dichiarato l'inammissibilità, rilevando come la censura non attenesse effettivamente alla ripartizione dell'onere probatorio, ma introducesse questioni nuove, concernenti le modalità di svolgimento dei controlli investigativi (pedinamenti e appostamenti), mai dedotte nei precedenti gradi di giudizio, e, pertanto, precluse in sede di legittimità. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account