Anna Armone, esperta in scienza dell'amministrazione scolastica
L’accordo del 24 giugno 2026 tra il MIM e le Organizzazioni sindacali rivela un automatismo decisionale di tipo consensuale senza alcuna riflessione esegetica e sistemica del tema affrontato. In effetti il vulnus dell’accordo sta nel richiamo all’art. 44 del CCNL 2019/2021 che prevede lo svolgimento a distanza di alcune attività “funzionali all’insegnamento”. Ma un tema come quello dell’attività collegiale online avrebbe richiesto un’analisi di tutte le occasioni deliberative che gli organi collegiali di scuola devono affrontare. Non si comprende la logica di limitare tale modalità decisionale solo alle attività previste dall’art. 44 citato.
Ma vi è un’altra imprecisione che si trascina dall’art.44 all’Accordo: la previsione della nuova modalità alle attività che rivestono “carattere deliberativo”. Perché, negli altri casi qual è la forma espressiva di un collegio? Anche quando l’oggetto è un parere, una presa d’atto o un’informativa, l’organo collegiale si esprime tramite una deliberazione, verbalizzata e assunta con i necessari quorum. Esempio pratico è proprio la “delibera di presa d’atto”.
Le delibere di mera informazione/presa d’atto hanno natura ancillare rispetto a decisioni o procedimenti e, di regola, non sono autonomamente impugnabili se prive di effetti immediatamente lesivi; la forma resta collegiale e richiede quorum e verbalizzazione.
Negli organi scolastici (collegio docenti, consiglio d’istituto) la competenza è tipizzata dal d.lgs. 297/1994, si delibera con votazione e verbale, anche per pareri e proposte.
L’estensione delle previsioni Covid
Non c’era davvero bisogno di rifarsi ad una norma contrattuale, o perlomeno non solo a questa, considerato che durante l’emergenza sanitaria, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato gli organi collegiali a riunirsi in modalità telematica con note operative che richiedevano: convocazione regolare, identificazione dei partecipanti, possibilità di discussione e voto, rispetto dei quorum e corretta verbalizzazione. L’Accordo avrebbe potuto considerare l’intera attività deliberativa della scuola come possibilità offerta per una gestione altrettanto efficace delle decisioni.
Senza considerare che l’art. 73 del dl 18/2020 prevedeva che i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane possono svolgere le loro sedute in video conferenza. Il comma 2 estende la possibilità della video conferenza agli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale.
Con il ritorno alla normalità, il Ministero dell'Interno e i tribunali amministrativi hanno delineato i confini per il mantenimento delle modalità online:
- Necessità di fonte regolamentare: l'art. 73 consentiva le riunioni online in deroga, ma nel post-pandemia gli enti pubblici devono approvare un apposito regolamento interno per poter continuare a svolgere sedute online o in modalità mista.
- Discrezionalità della convocazione: Il TAR Molise (sentenza n. 211/2023) ha confermato la legittimità dei regolamenti che riservano al dirigente dell’Ufficio la valutazione discrezionale se convocare la singola seduta in presenza o da remoto.
La procedimentalizzazione online
L’adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale (come il collegio dei docenti) costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo sub-procedimentale o principale. Quando questo si svolge online, le regole della Legge n.241/1990 devono integrarsi con il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e con i criteri giurisprudenziali di trasparenza e partecipazione.
Fase dell'Iniziativa (Propulsione e Istruttoria Preliminare)
La fase in cui si manifesta il bisogno dell'atto e si preparano i documenti da sottoporre al collegio.
- Proposta di deliberazione: il dirigente proponente redige l'atto in modalità digitale. La proposta deve essere nativa digitale e firmata digitalmente dal dirigente proponente.
- Pareri/criteri/proposte: vengono inseriti direttamente nel sistema di protocollo o di gestione documentale dell'ente.
- Fissazione dell'Ordine del Giorno (OdG):
- Il Presidente del collegio, il dirigente scolastico, formula l'OdG in formato elettronico.
L’ordine del giorno negli organi collegiali (pubblici e privati) ha una duplice funzione: garantire ai componenti una informazione preventiva sugli argomenti da trattare e delimitare l’oggetto possibile della discussione e della deliberazione. La possibilità di integrare l’ordine del giorno in seduta, anche online, resta eccezionale e ammissibile solo quando ricorrono le condizioni dell’assemblea totalitaria o di analoghe formule di piena partecipazione e informazione, senza opposizioni.
Fase dei Preparativi Telematici (Convocazione)
- Fase critica per garantire la validità formale dell'atto secondo la giurisprudenza amministrativa.
- Invio della convocazione: la convocazione, contenente l'OdG, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o canali digitali istituzionali tracciabili.
- Trasmissione dei link di accesso: insieme alla convocazione, o entro i termini regolamentari, devono essere inviate le credenziali o i link univoci per accedere alla piattaforma di videoconferenza. Il mancato o tardivo invio del link anche ad un solo componente invalida l'intero procedimento (TAR Basilicata 642/2021).
- Accessibilità agli atti: i membri del collegio devono poter visionare la documentazione istruttoria. Questo avviene tramite la messa a disposizione dei file in un’area cloud riservata o allegandoli alla convocazione, garantendo il pieno diritto d'informazione.
Fase Costitutiva (Discussione e Votazione Online)
Questa fase costituisce il cuore del procedimento, in cui l'organo collegiale si riunisce virtualmente per formare la propria volontà.
- Verifica del quorum costitutivo: il Segretario verbalizzante procede all'appello nominale video/audio per identificare in modo certo i partecipanti connessi. L'identificazione certa sostituisce la firma di presenza sul registro cartaceo.
- Discussione: il Presidente disciplina gli interventi. I sistemi di chat o l'opzione "alzata di mano" digitale regolano l'ordine della parola, garantendo il principio di partecipazione.
- Votazione (Quorum deliberativo):
- Voto palese: avviene per appello nominale (il docente esprime il voto a favore di telecamera e microfono) o tramite sistemi di voto elettronico integrati nella piattaforma che tracciano l'identità del votante.
- Voto segreto: richiede software specifici crittografati che garantiscano l'anonimato del voto ma verifichino che l'avente diritto voti una sola volta. Senza tali sistemi, la delibera a voto segreto online è annullabile.
Fase Integrativa dell'Efficacia (Perfezionamento dell'Atto)
- L'atto è nato, ma deve essere formalizzato per produrre effetti giuridici verso l'esterno.
- Verbalizzazione: il Segretario redige il verbale della seduta telematicamente. Il verbale deve dare atto della modalità online, di eventuali disconnessioni tecniche involontarie dei membri e dell'esito delle votazioni. Da ricordare che il verbale può essere approvato nella seduta successiva.
- Firma digitale: la delibera e il verbale vengono firmati digitalmente dal Presidente dell'organo e dal Segretario. La firma digitale attribuisce all'atto la caratteristica di documento pubblico fidefacente.
- Pubblicazione (art. 26 L. 241/90): La deliberazione viene pubblicata nell'Albo online della scuola e nell’area Amministrazione trasparente. La pubblicazione digitale è la condizione ordinaria affinché l'atto inizi a produrre i suoi effetti verso i terzi e decorrano i termini per l'impugnazione in via amministrativa (ai sensi dell’art. 14 del d.pr. 275/199) e giurisprudenziale.
Voto a scrutinio segreto...
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