La vittoria della scuola non paritaria torinese nel giudizio curato dallo Studio Legale Scuola
Il caso
Con la sentenza n. 1719/2026, pubblicata il 24 luglio scorso, la Sezione Seconda del TAR Piemonte ha accolto integralmente il ricorso proposto da una scuola dell’infanzia non paritaria torinese, annullando il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ne aveva disposto la cancellazione dall’elenco regionale a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026. La società, assistita dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà, aveva già ottenuto in sede cautelare, con l’ordinanza n. 259/2025, la sospensione del provvedimento.
All’origine della vicenda vi era un preavviso di revoca che, pur individuando alcune carenze — tra cui l’asserita assenza di personale docente titolato, ai sensi dell’art. 1.2, lett. c), del D.M. 82/2008 — la qualificava senza motivazione come irregolarità “non sanabile“, omettendo di assegnare alla scuola il termine di trenta giorni per la regolarizzazione previsto dalla normativa di settore. Il decreto di cancellazione, notificato l’8 aprile 2025, si fondava proprio sulla mancata risposta della società a un invito a dedurre che, in realtà, non era mai stato validamente formulato.
Il quadro normativo e la decisione del TAR
Il sistema delle scuole non paritarie discende dall’art. 1-bis, comma 5, del D.L. 250/2005 (conv. L. 27/2006), attuato dal D.M. 263/2007, il cui art. 3, comma 5, impone all’Ufficio Scolastico, accertata la carenza di un requisito, di invitare la scuola a ripristinarlo entro trenta giorni prima di poter disporre la cancellazione. Il D.M. 82/2008 ne costituisce le Linee guida attuative, riproducendo la medesima sequenza nei propri punti 1.2 e 3.5.
Il TAR Piemonte ha ravvisato, anzitutto, un difetto di istruttoria sul presupposto stesso del provvedimento: né il decreto né gli atti richiamati chiarivano perché il personale impiegato non fosse titolato, mentre la ricorrente aveva documentato la presenza di una dipendente laureata in Psicologia dello Sviluppo, mai valutata dall’amministrazione. Il cuore della pronuncia, però, sta nell’aver escluso che il D.M. 82/2008 preveda una categoria di irregolarità “non sanabili”: l’art. 3.5 ammette, in modo ampio, il ripristino di qualunque requisito venuto meno. Il preavviso privo di termini, osserva il Collegio, è stato “dequotato a mero adempimento formale” anziché costituire l’occasione per un contraddittorio effettivo — tanto più contraddittorio, si aggiunge, quanto più gli effetti della cancellazione erano stati differiti all’anno successivo, segno che una regolarizzazione sarebbe stata comunque possibile.
A sostegno di questa lettura, la sentenza richiama il consolidato orientamento sulla revoca della parità scolastica (T.A.R. Marche n. 272/2025; T.A.R. Calabria Catanzaro n. 414/2023; T.A.R. Campania Napoli n. 1287/2020), applicandolo per la prima volta, in termini organici, anche al sistema delle scuole non paritarie. Un orientamento che il TAR Campania Napoli ha ribadito di recente con la sentenza n. 1173/2026, ricordando che le irregolarità rilevanti sono solo quelle effettivamente riconducibili ai requisiti di legge e che l’amministrazione, in caso di dubbio sulle autocertificazioni del gestore, deve attivare i controlli d’ufficio anziché scaricare sul privato l’onere della prova.
Va detto, per completezza, che la tutela non è incondizionata: il TAR Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 368/2025, ha ritenuto “ontologicamente insanabile” — perché riferita a fatti ormai consumati negli anni scolastici precedenti — la reiterata adozione della didattica a distanza in violazione del principio della frequenza fisica. La differenza rispetto al caso torinese è netta: lì l’irregolarità non era per sua natura rimediabile, qui lo era, e proprio per questo l’amministrazione non poteva sottrarsi all’obbligo di assegnare un termine di regolarizzazione.
In sintesi
La pronuncia conferma che l’Ufficio Scolastico Regionale non può qualificare unilateralmente un’irregolarità come “non sanabile” per eludere la sequenza procedimentale prevista dal D.M. 82/2008 — verifica, invito a regolarizzare, decorso del termine, eventuale cancellazione — a meno di motivare puntualmente l’irreversibilità sostanziale del vizio riscontrato. Un principio che, dopo essere stato elaborato per le scuole paritarie, trova ora applicazione anche nel sistema, per molti versi meno garantito, delle scuole non paritarie.








