In riferimento all’oggetto, si chiede se sia possibile chiedere per un dipendente la visita presso la Commissione medico collegiale senza aver prima chiesto che la persona sia stata visitata dal medico competente.
In vari casi infatti la commissione medica nell’esprimere il suo giudizio si è espressamente rifatta a quello emesso dal medico competente.
La ragione pratica del nostro quesito è data dal fatto che l’attuale medico competente, nell’ambito delle sue prerogative, da molto tempo nei suoi referti/giudizi prescrive tutta una serie di limitazioni quali : in primis il divieto di svolgere la pulizia, di alzare gli avvolgibili, di svolgere assistenza generica agli alunni, di alzare e muovere pesi etc. che de facto rendono la persona “ quasi inidonea” causando gravi danni al normale funzionamento della scuola sia perché il lavoro ricade sulle altre unità sia perché tutti vogliono essere visitati dal medico competente al fine di ottenere limitazioni delle loro funzioni.
Si precisa che sicuramente le persone sottoposte alla visita del medico competente hanno patologie che le limitano ma le stesse non sono tali da impedire qualsiasi attività che non sia la sorveglianza generica degli alunni.
Si aggiunga che in alcuni casi si è venuto a sapere in via informale che la persona alla quale erano state riconosciute le limitazioni una volta fuori dall’orario di lavoro effettuava normalmente attività che in base al giudizio del medico competente non avrebbe dovuto svolgere.
Si chiede per ovvi motivi di non pubblicare il presente quesito.
Distinti saluti
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si chiarisce in via preliminare che la questione posta implica la necessità di distinguere nettamente tra due istituti giuridici che operano su piani distinti e con finalità differenti:
a) La sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.lgs. 81/2008 (medico competente) è finalizzata alla verifica dell'idoneità alla mansione specifica in relazione ai rischi professionali cui il lavoratore è esposto nell'ambiente di lavoro. Il medico competente esprime uno dei giudizi di cui al comma 6 dell'art. 41 (idoneità, idoneità parziale con prescrizioni/limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente).
b) La visita presso la Commissione Medico di Verifica (CMV) ex D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e, per i profili di inidoneità permanente con conseguenze sul rapporto di lavoro, ex art. 55-octies D.lgs. 81/2008 e D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 è finalizzata all'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio, intesa come verifica della capacità del dipendente pubblico di svolgere le proprie funzioni in senso lato, con possibili conseguenze sul trattamento giuridico ed economico e sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Con specifico riferimento alla domanda se è possibile richiedere la visita presso la CMV senza previa visita del Medico Competente la risposta è tendenzialmente sì, poiché i due istituti hanno presupposti e finalità distinte, ma con alcune precisazioni fondamentali che di seguito proviamo ad evidenziare.
Il D.P.R. 171/2011 (recante la disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche per inidoneità permanente al servizio) non subordina espressamente l'attivazione del procedimento davanti alla CMV all'espletamento di una previa visita del medico competente ex art. 41 D.lgs. 81/2008. I presupposti per l'invio alla CMV sono autonomi e fondati sulla riscontrata impossibilità del dipendente di svolgere le mansioni del proprio profilo professionale.
Di conseguenza se la scuola ha fondati motivi ed elementi di prova da documentare che il dipendente non è idoneo a svolgere le mansioni come da contratto di lavoro può legittimamente attivare il procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità.
Tuttavia, occorre fare attenzione al seguente profilo: il Garante Privacy, con il provvedimento del 30 gennaio 2025, ha censurato la condotta di un'amministrazione che aveva attivato il procedimento CMV in luogo della sorveglianza sanitaria del medico competente, ritenendola una deviazione non consentita dal corretto riparto di competenze. Il Garante ha osservato che ricorrevano i presupposti per l'attivazione della sorveglianza sanitaria del medico competente, e che invece era stato intrapreso il diverso procedimento di verifica della "inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa allo svolgimento del servizio, intesa come 'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa' ovvero 'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento'".
Ciò significa che i due percorsi non sono fungibili né sovrapponibili, e la scelta tra l'uno e l'altro deve essere coerente con la situazione concreta: se il problema è rappresentato da limitazioni alla mansione specifica (come nel caso prospettato), il corretto strumento primario è la sorveglianza sanitaria del medico competente; se invece le condizioni del dipendente sono tali da configurare una inidoneità permanente al servizio (con potenziale impatto sul rapporto di lavoro), è appropriato il ricorso alla CMV, anche in assenza di previa visita del medico competente.
Ma il vero problema posto nel quesito è il giudizio del Medico Competente con limitazioni eccessive. Il nucleo della questione sollevata non è tanto l'accesso alla CMV, quanto la legittimità e la contestabilità dei giudizi di idoneità parziale con prescrizioni/limitazioni espressi dal medico competente, che de facto svuotano la prestazione lavorativa del dipendente.
In tali casi lo strumento appropriato è il ricorso all'organo di vigilanza (ASL) di cui all'art. 41, comma 9, del D.lgs. 81/2008 che prevede espressamente: "Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso."
Questo strumento è cruciale e spesso sottoutilizzato dalle istituzioni scolastiche in qualità di datori di lavoro. Il ricorso può essere proposto sia dal lavoratore che dal datore di lavoro (Dirigente Scolastico). Come confermato anche dalla contrattazione collettiva di settore in ambito lavoristico privato, avverso il giudizio del medico competente, sia l'azienda che il lavoratore possono esperire ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. L'organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio. Questo è lo strumento più diretto e appropriato per contestare le limitazioni ritenute eccessive o sproporzionate.
Qualora, a seguito dell'iter sopra descritto (contestazione del giudizio del medico competente all'organo di vigilanza), dovesse permanere una condizione di idoneità parziale con limitazioni talmente estese da rendere di fatto impossibile l'assolvimento delle mansioni proprie del profilo professionale del dipendente pubblico, si apre il percorso verso la CMV. In tale contesto, il giudizio del medico competente — ove già acquisito — costituirà elemento istruttorio rilevante per la Commissione, il che spiega perché in vari casi la CMV si sia espressamente rifatta ad esso. Tuttavia, come detto, l'accesso alla CMV è un procedimento autonomo.
Infine, riguardo all'ultimo aspetto della situazione descritta — in cui si ha notizia informale che il lavoratore, al di fuori dell'orario di lavoro, svolge attività incompatibili con le limitazioni prescritte — apre ulteriori profili di intervento:
a) Visita medica di controllo ex art. 5, L. 300/1970: Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Circolare congiunta n.13 del 04/09/2020.Questo strumento, distinto dalla sorveglianza sanitaria, può essere attivato autonomamente dall'amministrazione.
b) Richiesta di revisione periodica del giudizio: Il medico competente effettua visite periodiche e può rivedere il proprio giudizio in funzione dell'evoluzione delle condizioni di salute. Il datore di lavoro può segnalare al medico competente elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una rivalutazione.
c) Attività ispettiva/disciplinare: Le informazioni (anche se acquisite informalmente) relative allo svolgimento fuori servizio di attività incompatibili con le limitazioni dichiarate possono costituire presupposto per avviare procedimenti disciplinari per condotta incompatibile con il rapporto di lavoro o per falsa attestazione delle proprie condizioni di salute, nel rispetto del principio del contraddittorio e delle garanzie procedimentali.
Il percorso consigliato per l'istituzione scolastica è dunque il seguente:
- proporre formalmente ricorso all'organo di vigilanza avverso i giudizi del medico competente ritenuti sproporzionati, ai sensi dell'art. 41, comma 9, D.lgs. 81/2008;
- qualora dall'istruttoria emerga una condizione di sostanziale inidoneità permanente, procedere all'invio alla CMV;
- valutare, per le posizioni in cui siano emersi elementi di condotta incompatibile, l'avvio di procedimenti disciplinari, documentando adeguatamente le evidenze acquisite.








