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Spettabile redazione di Giustoscuola si pone il seguente quesito. Un docente ha preso aspettativa per motivi di famiglia nel 2025 per 6 mesi, poi congedo parentale e senza rientrare vorrebbe chiedere un anno di aspettativa. E' possibile?

Risposta

L'art.18 del CCNL 29/11/2007 prevede a favore del personale scolastico l'aspettativa per motivi di famiglia e rinvia alla disciplina contenuta negli art. 69 e 70 del T.U. n.3/57 e alle leggi speciali che a tale istituto si richiamano.

L'aspettativa per motivi di famiglia secondo le disposizioni contenute negli artt. 69 e 70 del T.U. n.3/57 non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita, invece, a periodi spezzettati non può superare, in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di 2 anni e mezzo (30 mesi).

Agli effetti della determinazione del limite massimo dei 12 mesi va tenuto presente che, due periodi di aspettativa per famiglia si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. Se, invece, il servizio attivo tra i due periodi di aspettativa è superiore a sei mesi (anche di un solo giorno) il nuovo periodo di aspettativa non va sommato con il periodo precedente.

A tale riguardo va precisato che nel computo del servizio attivo deve essere ricompreso oltre al servizio effettivamente prestato anche le ferie.

Nessuna importanza invece assume l'entità del servizio attivo tra due periodi di aspettativa ai fini del computo dei due anni e mezzo nel quinquennio. Come già detto a determinare il limite massimo dei trenta mesi nel quinquennio vi concorrono tutti i periodi di aspettativa per famiglia, studio, ricerca e ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno intervallati col servizio attivo.

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