Il nodo interpretativo riguarda l’espressione del voto in sede di scrutinio. Qualora vi siano, ad esempio, due docenti di sostegno assegnati a due alunni diversi, tali docenti esprimono un’unica valutazione complessiva, come se il sostegno costituisse una funzione unitaria all’interno del consiglio di classe, oppure ciascun docente esprime autonomamente il proprio voto, determinando quindi la presenza di più voti riconducibili al sostegno?

Naturalmente, nel caso in cui un medesimo docente segua due alunni, l’espressione valutativa resterebbe comunque unica.

A mia conoscenza, non risultano documenti ufficiali che chiariscano in modo inequivoco questo aspetto, nonostante le implicazioni pratiche e giuridiche siano tutt’altro che marginali.

In alcuni casi — tutt’altro che remoti — si potrebbe infatti arrivare alla presenza di tre docenti di sostegno con pieno diritto di voto, i quali finirebbero per assumere un peso deliberativo potenzialmente predominante rispetto ai docenti delle singole discipline.

Ritengo che un approfondimento specifico su tale questione sarebbe di grande utilità per dirigenti scolastici e docenti, chiamati, soprattutto al termine dell’anno scolastico, a valutare situazioni nelle quali il numero dei docenti votanti può risultare determinante ai fini della deliberazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Cconfidando in un possibile riscontro vi porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

La questione centrale riguarda la modalità di espressione del voto da parte di più docenti di sostegno assegnati alla medesima classe. La soluzione non si rinviene in una singola disposizione normativa che disciplini esplicitamente tale fattispecie, ma emerge in modo univoco dall'analisi dei principi che regolano la composizione e il funzionamento del consiglio di classe e lo status giuridico dell'insegnante di sostegno.

Il fondamento normativo per la risoluzione del quesito risiede nel principio di contitolarità della classe da parte del docente di sostegno. Tale principio è sancito in modo concorde da più fonti legislative.

L'articolo 13, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) stabilisce che: Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Questa disposizione è sostanzialmente replicata dall'articolo 315, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale ribadisce: I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

La giurisprudenza ha costantemente rafforzato questo principio, sottolineando come il docente di sostegno non sia un insegnante del singolo alunno con disabilità, ma un docente dell'intera classe. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16174 del 2019, ha chiarito che i docenti di sostegno "costituiscono una risorsa per l'intera comunità didattica e non costituiscono «una protesi» dell'alunno disabile, in quanto l'integrazione scolastica si realizza anche sul piano della funzione docente". Analogamente, la Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza n. 268/2021, afferma che "l’insegnante di sostegno, inoltre, non affianca il singolo disabile ma assume la titolarità dell’intera classe... e partecipa... al pari degli altri insegnanti". Questa piena contitolarità implica che ogni docente di sostegno è un membro a pieno titolo del consiglio di classe, al pari di ogni altro docente titolare di una disciplina. Il consiglio di classe è un organo collegiale perfetto, la cui composizione è definita dalla normativa. L'articolo 5 del D.Lgs. 297/1994, citato nella sentenza del TAR Lazio n. 6087/2012, specifica che del consiglio di classe fanno parte "i docenti di ogni singola classe" e che "Fanno parte del consiglio di ... classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”.

Dalla qualifica di membro a pieno titolo del consiglio di classe discende direttamente il diritto di voto individuale. Il voto all'interno di un organo collegiale è, per sua natura, personale. Ogni membro esprime la propria volontà e il proprio giudizio professionale in maniera autonoma. Non esiste alcuna norma che preveda una "rappresentanza" o un "raggruppamento" di voti in base alla funzione. L'ipotesi che più docenti di sostegno debbano esprimere un voto unico presupporrebbe l'esistenza di una norma derogatoria rispetto al principio generale "un membro, un voto", norma che non è presente nell'ordinamento scolastico. Al contrario, il ruolo del docente di sostegno è individualizzato: ogni docente è assegnato alla classe con un provvedimento specifico ed è titolare di un rapporto di lavoro individuale.

Se in una classe sono presenti due alunni con disabilità e sono stati assegnati due distinti docenti di sostegno, il consiglio di classe sarà composto, oltre che dai docenti curricolari, da questi due docenti di sostegno. Ciascuno di essi, in quanto contitolare della classe, parteciperà alla discussione e alla deliberazione finale, esprimendo un proprio, singolo e autonomo voto. La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 33237/2021) e la Corte d'Appello di Genova (sentenza n. 418/2019) hanno ribadito che i docenti di sostegno "assumono la contitolarità delle classi in cui operano" e partecipano a tutte le attività collegiali. Questa partecipazione non può che essere piena, includendo il diritto di voto deliberativo su tutte le questioni all'ordine del giorno, inclusa la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento di tutti gli alunni della classe, non solo di quelli con disabilità.

In sintesi, sulla base del consolidato principio di contitolarità della classe, della natura del consiglio di classe come organo collegiale perfetto e dell'assenza di qualsiasi norma che disponga diversamente, si deve concludere che: Ciascun docente di sostegno, individualmente nominato e assegnato a una classe, è membro a pieno titolo del consiglio di classe e, come tale, esprime un voto personale, singolo e autonomo in sede di scrutinio, al pari di ogni altro docente curricolare.

Pertanto, nel caso ipotizzato di una classe con due (o più) docenti di sostegno, vi saranno due (o più) voti distinti espressi da tali docenti. Il fatto che il numero dei docenti votanti possa aumentare, e che il peso dei docenti specializzati possa risultare significativo, non è un'anomalia del sistema, ma una logica e coerente conseguenza della scelta dell'ordinamento di garantire il diritto all'inclusione attraverso la piena integrazione di professionalità dedicate all'interno dell'organo di valutazione della classe.

 

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