In questa sede si vuole vagliare la disciplina legata al mancato riconoscimento del punteggio e derivante erronea compilazione della graduatoria. In particolare preme analizzare in dettaglio la questione della mancata attribuzione del punteggio per il servizio reso, ossia quando il servizio prestato sia considerato come mero servizio “di fatto” e pertanto considerato soltanto a fini economici escludendone la rilevanza ai fini della graduatoria.
Il controllo dell’istituzione scolastica
L’esclusione dell’aspirante dalle graduatorie può avvenire, secondo l’O.M. 27/2026 (art. 8 commi 7-11), in due circostanze: quando l’aspirante non è in possesso del titolo di accesso richiesto per l’accesso alla classe di concorso o alla graduatoria (in caso di personale ATA) o quando siano state accertate dichiarazioni mendaci. Queste due ipotesi devono essere tenute sempre a mente in ogni approfondimento sulla tematica del calcolo di punteggio ai fini di graduatoria, in quanto è riscontrato in pressoché ogni disamina concreta che il punto decisivo attiene alla riconduzione alle ipotesi del “falso” o del “titolo non conseguito”.
Tale procedura è svolta nel momento in cui l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie e quindi il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli il dirigente scolastico comunica i risultati della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato
In caso di esito positivo del controllo i titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente”. Diversamente, l’esito negativo del controllo può comportare la rettifica del punteggio oppure la risoluzione del contratto congiuntamente all’esclusione dalle graduatorie.
Le conseguenze per tipologie di errore
Nel caso sia riscontrato che le dichiarazioni siano false e mendaci, allora l’ufficio provinciale dovrà escludere l’aspirante dalle graduatorie e il dirigente scolastico conseguentemente emetterà decreto di risoluzione del contratto, infatti ai sensi dell’art. 39 comma 3 del CCNL 2019/2021 comparto scuola in caso di errori della pubblica amministrazione sull’assunzione, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. La stessa situazione si verifica nel caso in cui dalle verifiche operate dall’amministrazione risulta che il candidato è sprovvisto del titolo di accesso, ovvero nel caso in cui il soggetto consapevolmente dichiari un titolo che sa di non possedere o la negligenza nella compilazione che ha portato il dichiarante a non rendersi conto che il titolo dichiarato non è conforme a quanto richiesto.
Oltre al depennamento dalle graduatorie e alla conseguente risoluzione del contratto, un’altra conseguenza è la mancata rilevanza del servizio prestato. Quindi se l’amministrazione - ossia i dirigenti degli uffici scolastici provinciali - ritiene di aver riscontrato alcune dichiarazioni false e mendaciil servizio svolto dovrà essere dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, di fatto e non di diritto, pertanto senza attribuzione di alcun punteggio utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Diversamente, se l’amministrazione ritiene invece le dichiarazioni semplicemente “non veritiere”, che scaturiscono dalla complessità della materia oggetto di dichiarazione, dovrà procedere semplicemente alla rettifica del punteggio. In tal caso si potrebbe dar luogo anche all’annullamento del decreto di convocazione ma, differentemente dal punto precedente, il servizio non dovrà essere dichiarato prestato solo di fatto e non di diritto.
L’USR Toscana ha inoltre vagliato l’ipotesi in cui l’errore di attribuzione deriva da un errore di valutazione della scuola, e pertanto il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio o del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, quindi produttivo di effetti sia giuridici che economici per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa (nota 2662 del 2 marzo 2021).
Riconoscimento del servizio prestato come servizio di mero fatto
Il Tribunale di Cuneo ha avuto modo di pronunciarsi con l'Ordinanza del 27/12/2021 su un caso assai ricorrente riguardante la classificazione del servizio prestato dal docente come servizio di mero fatto e quindi senza alcun riconoscimento di alcun punteggio ma solo a fini economici. Nel caso di specie il vizio invalidante il punteggio e quindi il posizionamento in graduatoria riguardava la tipologia di un titolo allegato da parte del docente aspirante, in quanto non si trattava del titolo di accesso necessario all’ammissione alla graduatoria ma di un mero titolo culturale, quindi l’indagine atteneva alla sussunzione o meno della fattispecie comportante l’esclusione della graduatoria in quanto diffettante un requisito essenziale.
Da qui la conseguenza dell’esclusione dei benefici giuridici, e pertanto la non menzione del servizio negli attestati richiesti dall’interessato, senza attribuzione di alcun punteggio, né utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizi e della progressione di carriera.Tale previsione è prevista a livello normativo su più livelli (regolamentare del ministero e della contrattazione collettiva) e quindi a monte dei già citati art. 39 CCNL Comparto Scuola e art. 8 dell’O.M. 27/2026 per l’assegnazione di supplenze ai docenti dalle GPS, si ricordano anche l’art. 6 comma 15 DM n. 89/2024 in materia di supplenze per il personale ATA e l’art. 7 comma 7 del DM n. 640/2017
Ma tale ipotesi non si configura se l’errore di punteggio è diverso rispetto a quello dovuto all’assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso o all’affermazioni di dichiarazioni mendaci. Così il giudice del lavoro di Cuneo ha stabilito: l’art. 7, comma 7, del predetto D.M. consente la degradazione dei servizi prestati a servizi di mero fatto non in caso di mera erronea attribuzione del punteggio, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso in specie.








