Buongiorno, chiedo se possibile che un collaboratore scolastico guidi il pulmino di proprietà del comune per trasportare gli alunni da un plesso ad un altro, dell'istituto, in occasioni di progetti d'istituto. Il collaboratore è in possesso del documento di guida idoneo. Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di riscontro.
Risposta
La questione posta implica la verifica di due profili distinti:
· il titolo abilitativo alla guida richiesto in relazione al tipo di veicolo;
· la necessità o meno della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
Il primo elemento da verificare è la categoria del pulmino comunale:
- Veicolo con non più di 8 posti passeggeri oltre al conducente (categoria M1): è sufficiente la patente B. In tale ipotesi, non si pone alcun problema aggiuntivo oltre al possesso della patente idonea.
- Veicolo con più di 8 posti passeggeri oltre al conducente (categoria M2, fino a 5 t): richiede la patente D1 (o D se superiore). In questo caso si apre la questione CQC.
Questa distinzione è stata applicata in giurisprudenza: in un caso analogo relativo a trasporto scolastico con minivan a 8 posti + conducente, la Procura competente ha accertato che il conducente «non aveva la necessità di qualificazione CQC ma esclusivamente di patente B» (Sentenza n. 239/2026).
Riguardo la Carta di Qualificazione del Conducente ( CQC)
la disciplinata è rinvenibile nel D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.lgs. 10 giugno 2020, n. 50 (attuativo della Direttiva UE 2018/645). L'art. 14 del decreto subordina l'attività di guida su veicoli richiedenti patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE all'obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica (CQC) (Tribunale Di Avellino, Sentenza n.1571 del 11 Settembre 2024).
Tuttavia, l'art. 16 del medesimo decreto prevede specifiche esenzioni dall'obbligo di CQC. Di particolare rilievo nel caso in esame sono:
«g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali»(D.Lvo 21 novembre 2005, n. 286)
e la deroga relativa al trasporto occasionale (art. 16, comma 2 e 3), definito come:
«il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito»(D.Lvo 21 novembre 2005, n. 286)
Nel caso del collaboratore scolastico, ricorrono entrambe le condizioni:
- il trasporto avviene senza finalità commerciali (è un servizio interno all'istituzione scolastica, nell'ambito di progetti d'istituto);
- il collaboratore non è un conducente professionale e la guida non costituisce la fonte principale di reddito, essendo tale attività del tutto accessoria rispetto alle mansioni proprie della qualifica.
Tuttavia sono necessarie alcune considerazioni pratiche in ordine ai rischi. Infatti, pur potendo ricorrere le esenzioni sopra indicate, si evidenziano i seguenti profili di attenzione:
a) Verifica della copertura assicurativa: il pulmino di proprietà comunale deve essere assicurato anche per l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal conducente abituale. È necessario verificare che la polizza RCA copra la guida da parte del collaboratore scolastico.
b) Responsabilità durante il trasporto: il conducente di uno scuolabus — o comunque di un veicolo adibito al trasporto di minori — ha l'obbligo di vigilare sull'incolumità degli studenti trasportati, con responsabilità che si estende anche alle fasi di salita e discesa (Tribunale Ordinario Messina, sez. B1, sentenza n. 1854/2020).
c) Autorizzazione dell'ente locale: poiché il veicolo è di proprietà comunale, è necessario che l'utilizzo da parte del collaboratore scolastico sia formalmente autorizzato dall'ente proprietario (il Comune), anche al fine di coprire eventuali profili di responsabilità amministrativa e contabile.
d) Accordo con l'istituzione scolastica: il collaboratore scolastico è dipendente dello Stato (Ministero dell'Istruzione). Lo svolgimento di attività di guida nell'ambito dell'orario di servizio deve rientrare nelle mansioni assegnate o essere formalmente disposto dal dirigente scolastico.
Conclusione: qualora il collaboratore scolastico sia in possesso della patente idonea alla categoria del veicolo, e il trasporto avvenga a fini non commerciali e in modo occasionale nell'ambito di progetti d'istituto, l'obbligo di CQC non appare configurabile in forza delle esenzioni previste dall'art. 16 D.lgs. 286/2005 (DLvo 21 novembre 2005, n. 286). Rimane tuttavia indispensabile verificare la copertura assicurativa del mezzo e acquisire formale autorizzazione sia dall'ente locale proprietario del veicolo sia, sul piano del rapporto di lavoro, dal dirigente scolastico.








