Il 22 settembre 2026 è stata sottoscritta al Ministero dell'istruzione e del merito l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/2027. Lo stanziamento complessivo è confermato in 847.360.000 euro al lordo Stato. Dopo un primo commento a ridosso della firma, conviene tornare sul testo per esaminare i criteri di riparto e le loro ricadute sulla contrattazione integrativa di istituto, che nelle scuole si aprirà nelle prossime settimane.
Occorre anzitutto ricordare la natura dell'atto. Si tratta di un'ipotesi di accordo che, come previsto dall'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve superare i controlli sulla compatibilità economico-finanziaria prima della sottoscrizione definitiva. Negli anni scorsi il passaggio si è quasi sempre chiuso senza modifiche sostanziali. Le cifre indicate sono quindi, con ogni probabilità, quelle su cui le scuole potranno contare. Formalmente, però, l'assetto diventerà vincolante solo con la firma definitiva, e le comunicazioni sulle risorse assegnate alle singole istituzioni seguiranno quella scadenza.

La composizione del fondo
La quota più consistente, pari a 559.500.000 euro, è destinata al fondo per l'istituzione scolastica. Seguono la valorizzazione del personale scolastico, con 130.761.201 euro, e le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, con 45.240.000 euro. Agli incarichi specifici del personale ATA vanno 34.620.000 euro e ai compensi per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 30.027.199 euro. Le voci principali assorbono circa 800 milioni. La parte restante riguarda ulteriori destinazioni previste dall'ipotesi, da verificare sul testo.
Il fondo per l'istituzione scolastica e la valorizzazione del personale insieme superano l'80% dello stanziamento. Sono le voci la cui destinazione concreta è decisa in sede di contrattazione integrativa di istituto. Questo dato misura, in termini economici, lo spazio effettivamente rimesso alle singole scuole.


La valorizzazione: organico e indicatori di complessità
L'elemento più interessante dell'ipotesi riguarda i criteri di riparto della quota destinata alla valorizzazione del personale. Queste risorse derivano dall'ex bonus premiale della legge 13 luglio 2015, n. 107, confluito nel FMOF con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e da allora destinato alla contrattazione integrativa senza ulteriori vincoli di destinazione.
L'ipotesi distribuisce l'80% della quota in proporzione all'organico. Il restante 20% è ripartito sulla base di quattro indicatori di pari peso: la percentuale di alunni con disabilità, la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, il numero medio di alunni per classe e la percentuale di sedi situate in comuni totalmente montani o nelle piccole isole.
Il criterio introduce un correttivo legato alla complessità del contesto. Le istituzioni in cui l'organizzazione del lavoro è oggettivamente più gravosa ricevono una quota superiore a quella che deriverebbe dalla sola consistenza dell'organico. Per esempio, un istituto comprensivo articolato in più plessi montani, con una quota significativa di alunni con disabilità, si troverà in una posizione diversa rispetto a un istituto di pari dimensioni in un contesto urbano omogeneo. Il peso complessivo dei correttivi resta però contenuto. Ciascun indicatore incide per il 5% della quota di valorizzazione, e l'effetto redistributivo sarà quindi percepibile ma non determinante.


La clausola di utilizzo integrale delle risorse
Di sicuro rilievo operativo è la clausola dell'art. 9 dell'ipotesi. Le economie accertate in corso d'anno non vanno perdute: confluiscono nella contrattazione di istituto dell'anno successivo, anche oltre i vincoli di destinazione originari. Una somma non spesa per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici o le ore eccedenti potrà quindi essere riallocata, in sede di contrattazione integrativa, su altre finalità.
La clausola amplia i margini negoziali delle scuole, ma richiede un'attenta ricognizione delle economie. Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi dovranno quantificare con precisione le somme residue degli anni precedenti, distinguendo la voce di provenienza. La parte sindacale, dal canto suo, dovrà verificare che le economie siano effettivamente riportate nella base di calcolo del contratto di istituto. In questo esercizio si annidano spesso margini non trascurabili, che finiscono per non essere contrattati per semplice difetto di informazione.


La dichiarazione congiunta sui risparmi del dimensionamento
L'ipotesi è accompagnata da una dichiarazione congiunta di contenuto politico, ma non privo di conseguenze. Le organizzazioni sindacali chiedono di quantificare e rendere disponibili i risparmi derivanti dal dimensionamento della rete scolastica disposto in attuazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e collegato al PNRR. Queste risorse servirebbero a incrementare l'indennità di direzione dei funzionari di elevata qualificazione e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. L'amministrazione si è impegnata ad avviare a breve un confronto specifico.
Il tema non è nuovo. La riduzione del numero delle autonomie scolastiche ha ridotto i posti di dirigente e di DSGA, ma ha anche aumentato la complessità delle istituzioni risultanti dagli accorpamenti. La richiesta sindacale mira a riconoscere questo aggravio sul piano retributivo. Si tratta per ora di un impegno al confronto, non di uno stanziamento, e i suoi esiti dipenderanno dalla quantificazione effettiva delle economie e dalla loro destinabilità secondo la disciplina vigente.


Le indicazioni per le scuole
Per le istituzioni scolastiche, le indicazioni operative sono tre. La prima è attendere la comunicazione delle risorse assegnate, che seguirà la sottoscrizione definitiva, prima di chiudere il contratto di istituto. Nel frattempo è possibile avviare le trattative sui criteri generali di ripartizione. La seconda è censire con precisione le economie degli anni precedenti, alla luce della clausola dell'art. 9. La terza è motivare adeguatamente, nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria che accompagnano il contratto integrativo, le scelte di destinazione delle risorse per la valorizzazione. Poiché non sono più vincolate a criteri premiali, queste somme restano esposte al controllo dei revisori dei conti sotto il profilo della coerenza con gli obiettivi del PTOF.

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