Il 24 settembre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge sulla scuola che, tra le altre misure, trasforma in norma di rango primario il limite del 30% nelle classi iniziali e introduce il divieto di partecipare alle attività scolastiche a volto coperto. Nei giorni scorsi avevamo commentato le anticipazioni, osservando che ogni valutazione sarebbe rimasta interlocutoria fino alla diffusione del testo. Il quadro emerso dopo il Consiglio dei ministri consente ora una lettura più precisa, pur con una cautela necessaria: alla data in cui scriviamo il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e le considerazioni che seguono si fondano sulle comunicazioni del Ministero e sulle ricostruzioni della bozza circolate dopo l'approvazione.
Il primo dato riguarda la fonte. Le anticipazioni parlavano di un disegno di legge; il Governo ha invece scelto la via della decretazione d'urgenza. Il decreto-legge entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito dal Parlamento entro sessanta giorni, con la possibilità di modifiche in sede di conversione. Il provvedimento, composto da dodici articoli, reca nel titolo misure per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
La scelta non è neutra. Il ricorso al decreto-legge per disciplinare la composizione delle classi, con effetti a regime dal 2027/2028, solleverà prevedibilmente il tema della sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, almeno per le disposizioni che non incidono sull'anno scolastico in corso. È un profilo che il dibattito parlamentare in sede di conversione difficilmente potrà eludere.
Nel nostro precedente commento avevamo osservato che lo spostamento del criterio dalla cittadinanza alla competenza linguistica effettiva avrebbe reso la misura più difendibile, perché ancorata a un bisogno educativo e non a uno status personale. Il testo approvato segue una strada diversa, e intermedia.
Per la scuola primaria, il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, i quali non potranno superare il 30% degli iscritti in ciascuna classe prima. Per la secondaria di primo e secondo grado, la soglia si riferisce invece agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione.
Il criterio, dunque, non è linguistico in senso proprio: combina la cittadinanza con un indicatore di scolarizzazione pregressa in Italia, assunto come presunzione di adeguata padronanza della lingua. Rispetto alla circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010, che già prevedeva la soglia ma ammetteva deroghe per i nati in Italia e per gli alunni con competenze linguistiche adeguate, il perimetro è più ristretto e più oggettivo. Lo stesso Ministro ha riferito che le classi nelle quali gli alunni con cittadinanza straniera superano complessivamente il 30% sono oggi circa 34.000, ma che il nuovo limite riguarderà una platea assai più ridotta, poiché molti di quegli alunni sono nati o sono stati scolarizzati in Italia.
Il nodo giuridico, tuttavia, resta aperto. Un criterio che presuppone la cittadinanza straniera come condizione di applicazione espone la norma a una verifica sotto il profilo dell'eguaglianza e del divieto di discriminazione: a parità di scolarizzazione, l'alunno italiano non nato in Italia o privo di frequenza nell'infanzia non verrebbe computato, quello straniero sì. La tenuta della disposizione dipenderà dalla capacità di dimostrare che la distinzione è funzionale all'obiettivo dichiarato e non eccede quanto necessario per perseguirlo.
Sul piano temporale, il decreto distingue due momenti. Il nuovo sistema del 30% nelle classi prime è previsto a partire dall'anno scolastico 2027/2028, mentre le regole sugli inserimenti in corso d'anno degli alunni interessati dal tetto dovrebbero applicarsi già dal 2026/2027. Il Ministro ha escluso che le classi già costituite vengano smembrate: per l'anno in corso, quindi, la disciplina dovrebbe incidere soprattutto sugli inserimenti successivi all'avvio delle lezioni, tipici dei ricongiungimenti familiari.
Quanto al meccanismo applicativo, il decreto prevede la redistribuzione degli alunni tra istituti vicini e deroghe nei casi in cui non vi siano alternative praticabili; in particolare, il limite potrà non essere rispettato nei territori nei quali la sua applicazione risulti materialmente impossibile. Secondo alcune ricostruzioni, tali deroghe sarebbero state introdotte anche all'esito delle interlocuzioni con il Quirinale, al fine di evitare che la distribuzione degli alunni tra le scuole comprometta il diritto costituzionale all'istruzione.
È proprio qui che si concentreranno, verosimilmente, le questioni applicative e contenziose. Occorrerà verificare nel testo pubblicato chi disponga la riallocazione, secondo quali criteri e con quale obbligo di motivazione, quale sia la nozione di impossibilità materiale che legittima la deroga e quali garanzie partecipative siano riconosciute alle famiglie. Un provvedimento che indirizzi un alunno verso un istituto diverso da quello scelto resta un atto amministrativo, soggetto agli ordinari canoni di legittimità e sindacabile dal giudice amministrativo.
Sul versante delle risorse, le misure si innestano sull'impianto già esistente per l'italiano L2. Già oggi, nelle classi in cui gli alunni neoarrivati raggiungono il 20%, è previsto l'affiancamento di un docente dedicato; qualora sia superata la nuova soglia del 30% e non sia possibile la redistribuzione in altre classi o scuole, dovrebbero attivarsi attività di potenziamento linguistico finanziate con le nuove risorse.
Nel precedente commento avevamo auspicato che il coinvolgimento dei genitori fosse costruito come opportunità di inclusione e non come obbligo con effetti indirettamente punitivi. Il testo approvato va, almeno in parte, nella direzione opposta. Secondo quanto illustrato dal Ministro, in presenza di gravi difficoltà di inserimento scolastico la scuola è tenuta a effettuare una segnalazione ai servizi sociali, che disporranno un percorso di apprendimento della lingua italiana per i genitori; il mancato assolvimento del percorso comporta una sanzione da 200 a 1.000 euro. I corsi dovrebbero essere erogati con il coinvolgimento dei servizi sociali e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Sono esonerati i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico dovute all'età, a patologie o a disabilità, certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Resta in ogni caso da chiarire il presupposto applicativo, cioè che cosa debba intendersi per grave difficoltà di inserimento scolastico, e quale sia il ruolo della scuola nella segnalazione: si tratta di un nuovo adempimento a carico dei dirigenti, con ricadute anche in termini di trattamento dei dati personali delle famiglie.
La scelta tecnica più significativa riguarda il divieto di burqa e niqab. Il decreto, stando alle ricostruzioni, non nomina specifici indumenti di matrice religiosa, ma introduce un divieto generale: salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, non è consentito partecipare alle attività curricolari ed extracurricolari delle istituzioni scolastiche, né a quelle rientranti nei rapporti scuola-famiglia, con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità che impedisca il riconoscimento del volto. Il divieto si applica a studenti e genitori, e la sanzione, irrogata dal prefetto su segnalazione del dirigente scolastico, va da 200 a 1.000 euro.
La formulazione neutra appare coerente con l'impostazione che avevamo indicato come più difendibile: un divieto calibrato sul contesto scolastico e sulla riconoscibilità reciproca, anziché un divieto identitario. È la stessa logica che la giurisprudenza europea ha ritenuto compatibile con la Convenzione nei casi di divieto generale di occultamento del volto negli spazi pubblici. Restano tuttavia due profili delicati. Il primo è l'estensione del divieto ai genitori nei rapporti scuola-famiglia, che amplia l'incidenza della norma oltre la relazione educativa in senso stretto. Il secondo è il rischio, già segnalato, che la sanzione produca di fatto l'allontanamento dalla frequenza proprio delle studentesse che la norma dichiara di voler tutelare: il giudizio sulla proporzionalità dipenderà anche dagli strumenti di mediazione e gradualità che accompagneranno l'applicazione concreta.
Il provvedimento non si esaurisce nei due temi che hanno monopolizzato il dibattito. Tra le altre disposizioni, gli istituti tecnici e professionali assumono rispettivamente la denominazione di «licei tecnologici» e «licei professionali»; dal 2027/2028 è previsto un insegnamento facoltativo di latino dalla seconda classe della secondaria di primo grado, per complessive 33 ore annue, affidato a docenti della classe di concorso A-12. È inoltre prevista una semplificazione degli aggiornamenti del Piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità, oltre a un programma biennale di semplificazione digitale finalizzato a una piattaforma unica per il personale scolastico, con uno stanziamento di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027. Sul piano del sostegno alle famiglie, sono stanziati 21 milioni di euro aggiuntivi per il 2026 per la gratuità totale o parziale dei libri di testo, con innalzamento della soglia di reddito per l'accesso al contributo da 30.000 a 40.000 euro.
La disposizione sul PEI, in particolare, merita un'analisi autonoma non appena il testo sarà disponibile, perché potrebbe incidere sulle garanzie procedimentali riconosciute alle famiglie nell'ambito del GLO.
Il testo approvato conferma che la partita si gioca, come avevamo anticipato, sulla tecnica normativa. Sul velo integrale il Governo ha scelto una formulazione generale e neutra, più solida sul piano costituzionale e convenzionale rispetto a un divieto nominativo. Sul tetto del 30%, invece, il criterio adottato resta ancorato alla cittadinanza, sia pure temperata dalla scolarizzazione pregressa, e affida a deroghe ancora da definire nel dettaglio la compatibilità con il diritto all'istruzione. Sul coinvolgimento dei genitori, infine, l'impianto sanzionatorio segna un'evoluzione in senso coercitivo che richiederà una verifica attenta della proporzionalità.










