La Corte di Cassazione Sez. Lav., ordinanza 8 aprile 2026, n. 8741 con l'annotata sentenza ha affermato che oggetto della contestazione dell'addebito è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che si assumono violate; spetta, infatti, al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.

In applicazione di tale principio, è sufficiente che il datore di lavoro richiami l'esistenza di precedenti disciplinari, anche senza contestare specificamente la recidiva, perché la contestazione sia correttamente formulata anche ai fini della valutazione della recidiva stessa.

Con la pronuncia in commento la Cassazione fa chiarezza sugli elementi indispensabili ai fini della corretta stesura della contestazione disciplinare.

La questione nasceva, nel caso di specie, dal fatto che una lavoratrice era stata licenziata in ragione di una grave inadempienza, valutata unitamente a precedenti mancanze aventi rilievo disciplinare, senza, però, che nella lettera di contestazione la recidiva fosse stata espressamente menzionata.

La società, invero, si era limitata a richiamare, all'interno della lettera di avvio della procedura, i precedenti disciplinari che avevano interessato la dipendente.

Tale richiamo, a giudizio del Tribunale e della Corte d'Appello, giudici di primo e secondo grado sul ricorso introdotto dalla lavoratrice, avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento, non era idoneo a far intendere che il

comportamento contestato fosse la condotta, caratterizzata dalla recidiva, che secondo il contratto collettivo applicato legittimava l'adozione del provvedimento espulsivo.

Per tali motivi, il licenziamento veniva ritenuto illegittimo.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in Cassazione la società datrice di lavoro.

La Corte di cassazione, accogliendo il motivo di ricorso della Società, afferma che oggetto della contestazione disciplinare è il fatto nei suoi elementi materiali, e non invece le specifiche disposizioni legali o contrattuali violate, con la conseguenza che l'accertamento di chi è chiamato a verificare il corretto esercizio del potere disciplinare non può subire limitazioni per effetto dell'omessa indicazione delle norme di riferimento. Anche nel caso di specie, conclude la Cassazione, la Corte d'appello non avrebbe dovuto limitarsi, come invece ha fatto, a prendere atto che nella lettera di contestazione non era stata richiamata la specifica norma collettiva che determinava una sanzione più elevata per l'ipotesi di recidiva, ma avrebbe dovuto procedere ad una valutazione in diritto della fattispecie contestata, valorizzando il riferimento alle precedenti condotte sanzionate.

Per tali motivi, la Corte di cassazione accoglie il ricorso della datrice di lavoro e cassa con rinvio alla Corte di merito la pronuncia impugnata

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