Una docente con un figlio a cui è stato riconosciuto l’art 33 comma 3 L.104/92 ha presentato domanda di prolungamento di congedo parentale ai sensi dell’art 33 D. Lgs 151/2001.
La richiedente è separata e il giudice ha disposto l’affidamento congiunto.
I rapporti tra i coniugi non sono idilliaci.
Ciò premesso si chiede se, tra la documentazione da produrre, la sig.ra debba anche allegare una dichiarazione dell’altro coniuge ( dipendente pubblico)nella quale attesti che egli a sua volta non usufruisce dei benefici dell’art 33 o se la scuola possa concedere il prolungamento prescindendo dalla dichiarazione dell’altro genitore.
In caso la dichiarazione debba esser presente e l’interessata non la produca si chiede altresì se la scuola sia autorizzata a chiedere all’ente presso il quale lavora il genitore se il padre ne usufruisca a sua volta e se l’ente possa comunicare tali notizie.
Distinti saluti

RISPOSTA
Con riferimento al quesito che si riscontra in premessa si chiarisce che il punto centrale è che il prolungamento del congedo parentale ex art. 33 D.Lgs. 151/2001 è un beneficio distinto dai permessi mensili ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, pur essendo entrambi collegati alla condizione di disabilità grave del minore.
Ciò posto si chiarisce che l’attuale art. 33, comma 1, D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, per ogni minore con disabilità grave accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, per un periodo massimo complessivo, comprensivo del congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.
L’art. 33, comma 3, dello stesso decreto precisa inoltre che “il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”
In parallelo, l’art. 42, commi 1 e 2, D.Lgs. 151/2001 regola i riposi orari e i permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, prevedendo che i diritti siano riconosciuti a entrambi i genitori in alternativa tra loro
Anche la circolare INPS n. 32 del 06-03-2012, pur riferita al testo allora vigente, conferma che il prolungamento del congedo parentale è beneficio fruibile alternativamente dai genitori e che, in alternativa ad esso, restano i tre giorni di permesso o i riposi orari secondo l’età del figlio.
Ne consegue che il sistema normativo è costruito su due coordinate:

  1. titolarità concorrente dei genitori;
  2. fruizione alternativa, non cumulativa nei medesimi tempi per il medesimo titolo.


Venendo alla specificità del quesito la circostanza che i genitori siano separati e che il giudice abbia disposto l’affidamento condiviso/congiunto non esclude, di per sé, il diritto della madre richiedente al prolungamento del congedo.
Le norme sul congedo parentale ordinario prevedono regole specifiche per il caso del “solo genitore” o dell’affidamento esclusivo, ma nel caso prospettato, essendovi affidamento condiviso, non opera la disciplina del genitore esclusivo.
Resta quindi applicabile la regola ordinaria: ciascun genitore è potenzialmente legittimato, ma la fruizione del beneficio deve avvenire in modo alternativo
In altri termini, la conflittualità tra i genitori non incide sul diritto sostanziale della docente, ma può rendere più delicata la verifica amministrativa sulla non contemporanea fruizione di benefici incompatibili o alternativi.
Alla domanda se serve necessariamente una dichiarazione dell’altro genitore? La risposta è no: dalle disposizioni non emerge un obbligo di legge che imponga, come condizione di concedibilità, la produzione di una dichiarazione sottoscritta dall’altro genitore.
L’ordinamento amministrativo impone alle pubbliche amministrazioni di: acquisire d’ufficio i dati e i documenti già detenuti da altre amministrazioni, oppure accettare la dichiarazione sostitutiva dell’interessato ( DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Difatti l’art. 43 DPR 445/2000 dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e tutti i dati/documenti già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
L’art. 71 DPR 445/2000 aggiunge che l’amministrazione procedente deve effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all’erogazione del beneficio, e che, se vi sono irregolarità od omissioni non costituenti falsità, l’interessato dev’essere invitato a regolarizzare.
Pertanto, sul piano procedimentale la scuola può e deve fondare il procedimento sulla domanda della docente e sulla documentazione legalmente richiesta; può richiedere alla docente una propria dichiarazione sostitutiva circa i fatti a sua conoscenza rilevanti per il beneficio; non è necessario imporre come presupposto indefettibile una dichiarazione dell’ex coniuge, specie se questi non collabora.
Questa conclusione è coerente con la logica del DPR 445/2000: il cittadino non deve essere gravato dell’onere di procurarsi certificazioni o attestazioni che la PA può acquisire direttamente da altra PA.
In conclusione, la scuola può prescindere del tutto da ogni verifica sull’altro genitore? Non del tutto. Può prescindere dalla dichiarazione firmata dall’altro genitore, ma non dalla verifica del presupposto di legittima fruizione del beneficio, perché la normativa parla di fruizione alternativa.
Quindi la soluzione giuridicamente più corretta sarebbe quella di:
• non subordinare l’accoglimento dell’istanza alla produzione della dichiarazione dell’altro genitore;
• acquisire dalla richiedente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 circa la situazione familiare e la non contemporanea fruizione incompatibile per quanto a sua conoscenza;
• se necessario, effettuare controllo d’ufficio presso l’amministrazione datrice di lavoro dell’altro genitore.
Di conseguenza se la dichiarazione dell’altro genitore manca, la scuola può interpellare l’amministrazione presso cui egli lavora.
L’art. 43 DPR 445/2000 impone alle amministrazioni pubbliche di acquisire d’ufficio le informazioni necessarie e di consultare direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante o richiedere conferma scritta della corrispondenza dei dati.
L’art. 71 DPR 445/2000 autorizza e impone controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche a campione o in presenza di ragionevole dubbio.
Quindi la scuola, quale amministrazione procedente:
• può chiedere all’ente datore di lavoro del padre se, per lo stesso figlio e nel periodo rilevante, egli stia fruendo di benefici incompatibili/alternativi o se vi siano istanze in corso;
• può farlo senza necessità di pretendere la previa dichiarazione dell’altro genitore;
• deve limitare la richiesta alle sole informazioni strettamente necessarie al procedimento.
L’altra amministrazione nei limiti di necessità e pertinenza deve comunicare i dati richiesti.
Ne segue che l’ente datore di lavoro del padre:
• può comunicare alla scuola procedente le informazioni necessarie al controllo;
• deve farlo in modo circoscritto, evitando dettagli eccedenti;
• dovrebbe limitarsi, in termini sostanziali, a confermare o negare la fruizione del beneficio rilevante nel periodo considerato, senza divulgazioni ulteriori non necessarie.

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