La continuità didattica sul sostegno si conferma uno dei dossier più sensibili dell’avvio dell’anno scolastico. L’istituto della conferma del docente a tempo determinato, nato per dare attuazione all’art. 14 del d.lgs. n. 66/2017, consente alla famiglia di chiedere la prosecuzione del rapporto educativo con lo stesso insegnante, ma solo entro un perimetro giuridico molto preciso: disponibilità del posto, previo esaurimento delle operazioni sul personale a tempo indeterminato e accertamento del diritto alla nomina del docente interessato nel contingente dei posti disponibili .

La cornice normativa, dopo la prima attuazione per il 2025/2026 con il D.M. n. 32/2025, è stata assorbita per il 2026/2027 nell’Ordinanza ministeriale n. 27/2026, che disciplina direttamente la procedura di conferma sui posti di sostegno. Il principio resta invariato: la continuità è un obiettivo protetto dall’ordinamento, ma non si traduce in un diritto incondizionato alla riconferma del docente.

La conferma non nasce dall’accordo tra le parti

Il punto da cui occorre partire è che la continuità non dipende soltanto dalla convergenza tra famiglia, dirigente scolastico e docente. La disciplina vigente prevede infatti una sequenza di condizioni cumulative. Il dirigente acquisisce la richiesta della famiglia entro il 31 maggio, valuta l’interesse del discente, anche sentendo il GLO, e comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente e alla famiglia entro il 15 giugno; poi l’Ufficio, esaurite le operazioni sul personale di ruolo, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina del docente, disponendo la conferma con precedenza assoluta rispetto alle ordinarie operazioni informatizzate di supplenza.

Il dato essenziale è dunque questo: la conferma non è una scelta fiduciaria, ma un esito amministrativo subordinato alla nominabilità del docente nel sistema delle graduatorie. Lo chiarisce la stessa struttura della norma primaria, che subordina la proposta di conferma alla disponibilità del posto, al previo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e all’accertamento del diritto alla nomina .

Il vero filtro è la verifica della nominabilità

È proprio su questo snodo che si concentra oggi il maggior numero di esclusioni. L’Ufficio scolastico territoriale deve accertare che il docente, oltre a essere richiesto dalla famiglia e valutato positivamente dal dirigente, sia anche collocato in una posizione utile per ottenere quella nomina nel contingente dei posti disponibili. In termini pratici, la continuità opera solo se il docente avrebbe comunque titolo a quella supplenza.

La ratio è stata chiarita anche dalla giurisprudenza amministrativa. Il TAR Sardegna ha affermato che l’interesse della famiglia alla conferma del docente di sostegno “viene soddisfatta nella misura in cui sussista la disponibilità del posto” e che la norma accorda al docente “in continuità” una preferenza soltanto nell’ambito degli incarichi a tempo determinato ex art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, senza travolgere le posizioni giuridiche prioritarie di altri aspiranti .

In altri termini, la continuità è una precedenza, non una deroga generalizzata al sistema delle graduatorie.

Perché quest’anno i dinieghi pesano di più

L’incremento dei casi di mancata conferma si spiega in larga misura con il mutamento della platea degli aspiranti. L’istituto della continuità si applica ai docenti specializzati, ma anche – entro i limiti fissati dalla disciplina – ad alcune categorie di docenti privi del titolo di specializzazione, in particolare quelli che abbiano svolto servizio su posto di sostegno perché individuati dalla seconda fascia GPS o, in caso di incapienza, tramite scorrimento delle graduatorie .

Questo significa che il meccanismo può favorire anche docenti non specializzati già in servizio sul sostegno; tuttavia, quando sul medesimo posto o nella medesima provincia risultano in posizione utile aspiranti di fascia superiore, la verifica della nominabilità può avere esito negativo. È qui che l’espansione del numero dei docenti specializzati immessi o collocati in prima fascia incide direttamente sulla tenuta delle conferme richieste per docenti di seconda fascia o non specializzati.

Il quadro generale è coerente con il fabbisogno ancora molto elevato di docenti specializzati: il D.M. n. 75/2025, allegato 2, ha quantificato in 52.622 i posti attivabili nei percorsi di formazione sul sostegno ai fini della copertura del fabbisogno nazionale . Parallelamente, l’Atto di indirizzo 2026 segnala che per il 2025/2026 la procedura di conferma ha consentito la riconferma di 44.926 docenti su richiesta delle famiglie, dato richiamato come elemento di forte espansione dello strumento .

Le conferme crescono, ma non diventano automatiche

Dal punto di vista sistemico, il dato numerico mostra che l’istituto funziona ed è ormai entrato stabilmente nella gestione delle supplenze sul sostegno. Ma la crescita quantitativa non elimina il limite strutturale della procedura: la continuità è sempre condizionata da una verifica tecnica e da una gerarchia di priorità che restano esterne alla volontà della famiglia e della scuola.

L’Ordinanza n. 27/2026 ribadisce che le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto e che i docenti confermati non partecipano, per il medesimo anno scolastico, alle successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato . Ne deriva che la procedura si colloca a monte dell’ordinario algoritmo delle supplenze, ma non può prescindere dal suo presupposto fondamentale: il diritto del docente a essere nominato su quel posto.

Le altre cause di mancata conferma

La mancata nominabilità non è però l’unica ragione di esclusione. Anche quando il docente supera il primo filtro, la conferma può saltare per una pluralità di fattori.

1. Il posto non è più disponibile

La disciplina impone che la conferma intervenga solo dopo le operazioni sul personale a tempo indeterminato . Se il posto viene assorbito in quella fase, la conferma diventa giuridicamente impossibile. La giurisprudenza ha chiarito che la continuità non prevale sulle posizioni di ruolo. Il TAR Emilia-Romagna ha escluso la possibilità di usare l’istituto della continuità per mantenere il docente sul posto quando questi sia passato in ruolo in altro istituto, rilevando che la disciplina si applica soltanto all’attribuzione di incarichi a tempo determinato .

2. Cambia la struttura del posto

Se l’orario si riduce, il posto si trasforma o l’alunno cambia istituto, l’assetto dell’incarico dell’anno precedente può non essere più replicabile. Anche in questo caso viene meno uno dei presupposti materiali della conferma: la disponibilità del medesimo posto o di un posto corrispondente .

3. Il docente limita le proprie opzioni

La procedura presuppone che il docente esprima la volontà di essere confermato nell’ambito delle istanze per gli incarichi a tempo determinato . In concreto, la selezione delle tipologie contrattuali e delle preferenze può incidere in modo decisivo: se il docente circoscrive la disponibilità a una sola tipologia di contratto o a opzioni più ristrette rispetto ai posti effettivamente residui, la conferma può non perfezionarsi, pur in presenza della richiesta della famiglia e della valutazione favorevole del dirigente.

4. La graduatoria resta decisiva

Quando, a parità di posto disponibile, altri aspiranti precedono il docente richiesto dalla famiglia, la continuità non può operare oltre i limiti dell’ordine di graduatoria. Il TAR Sardegna lo ha detto con chiarezza: il principio di continuità va conciliato con i meccanismi di assegnazione degli incarichi e non può comprimere le posizioni “poziori” di altri docenti .

Il termine del 15 giugno non coincide con la conclusione del procedimento

Uno dei profili che genera maggiore incomprensione tra famiglie e docenti riguarda i tempi. La comunicazione del dirigente entro il 15 giugno non equivale alla chiusura definitiva del procedimento. Il TAR Sardegna ha precisato che quel termine riguarda il vaglio prodromico di competenza del dirigente scolastico, mentre la conclusione dell’iter, secondo la disciplina attuativa, avviene con la conferma da disporsi improrogabilmente entro il 31 agosto .

Questo chiarimento è rilevante anche sul piano del contenzioso: non ogni ritardo o mancata definizione entro metà giugno integra di per sé illegittimità conclusiva, se la procedura è ancora aperta nella fase di verifica rimessa all’Ufficio territoriale.

Un istituto utile, ma tecnicamente vincolato

Nel complesso, il bilancio della continuità sul sostegno va letto su due livelli.

Sul piano ordinamentale, la disciplina ha introdotto una tutela rafforzata della relazione educativa, riconoscendo alla famiglia un ruolo attivo e attribuendo al docente “in continuità” una precedenza assoluta rispetto alle ordinarie supplenze, purché ricorrano tutte le condizioni di legge .

Sul piano operativo, però, la procedura resta strettamente vincolata al sistema del reclutamento. La conferma non è un automatismo e neppure un titolo preferenziale sganciato dalle graduatorie: è una precedenza che opera solo dentro il perimetro della disponibilità del posto e della nominabilità del docente .

Le conseguenze pratiche per famiglie e docenti

Da questo assetto discendono almeno due indicazioni pratiche.

La prima è che la domanda di continuità e la successiva espressione di volontà del docente devono essere curate con particolare attenzione. La disciplina richiede passaggi formali precisi e la scelta delle opzioni può incidere in modo determinante sull’esito della procedura .

La seconda è che, in caso di diniego, occorre distinguere. Se il rigetto deriva dalla mancanza del posto, dall’esaurimento delle disponibilità dopo le operazioni sul personale di ruolo o dall’assenza del diritto alla nomina, ci si trova di fronte a un esito coerente con la disciplina vigente. Se invece emergono errori nel calcolo delle disponibilità, nella ricostruzione della posizione del docente o nell’applicazione delle regole di graduatoria, il provvedimento può essere contestato proprio perché la continuità, pur non essendo assoluta, deve essere applicata secondo criteri legali e verificabili.

Versione riscritta in stile quotidiano giuridico-normativo

Continuità sul sostegno, più conferme ma anche più esclusioni: la precedenza non basta senza nominabilità

Le conferme dei docenti precari sul sostegno aumentano, ma cresce anche l’area delle mancate riconferme. Il punto è che la continuità didattica, pur divenuta ormai un istituto stabile dell’ordinamento scolastico, non opera come diritto pieno della famiglia o della scuola a riavere lo stesso insegnante. La norma la costruisce invece come una precedenza condizionata, che scatta solo se il docente conserva il diritto alla nomina e il posto resta disponibile dopo tutte le operazioni sul personale di ruolo .

Il quadro normativo è oggi più definito. Dopo la prima attuazione affidata al D.M. n. 32/2025, per l’anno scolastico 2026/2027 la procedura è regolata direttamente dall’Ordinanza ministeriale n. 27/2026, che recepisce il modello introdotto in attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 66/2017 . La famiglia presenta la richiesta di continuità, il dirigente valuta l’interesse del discente e comunica l’esito entro il 15 giugno; poi l’Ufficio scolastico territoriale verifica disponibilità del posto e diritto alla nomina del docente, potendo disporre la conferma entro il 31 agosto con precedenza assoluta sulle ordinarie supplenze .

È però proprio questa verifica a produrre il maggior numero di esclusioni. La continuità non si perfeziona se il docente, pur richiesto dalla famiglia e ritenuto idoneo dalla scuola, non risulta utilmente nominabile nel contingente dei posti disponibili. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’interesse della famiglia è tutelato solo nella misura in cui il posto sia disponibile e il docente abbia titolo alla nomina; la continuità, in altri termini, non disapplica l’ordine delle graduatorie, ma vi si innesta come preferenza interna .

Il fenomeno si è accentuato con l’ampliamento del numero dei docenti specializzati. La procedura riguarda infatti non solo gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione, ma anche alcune categorie di docenti privi del titolo che abbiano prestato servizio su sostegno secondo i canali espressamente indicati dalla disciplina. Quando però sul medesimo posto emergono aspiranti di fascia superiore in posizione utile, il docente dell’anno precedente può perdere il requisito della nominabilità e, con esso, la possibilità di essere confermato.

Le criticità non si esauriscono qui. Anche in presenza di nominabilità, la continuità può arrestarsi se il posto viene assorbito nelle immissioni in ruolo o nelle operazioni sul personale a tempo indeterminato, se l’orario cambia, se l’alunno si trasferisce o se il docente limita le proprie preferenze a tipologie contrattuali non più disponibili . Né l’istituto può essere utilizzato per consolidare posizioni ormai uscite dall’area del tempo determinato: il TAR Emilia-Romagna ha escluso che la continuità possa essere invocata per mantenere sul medesimo posto il docente già transitato in ruolo in altro istituto, proprio perché la disciplina riguarda esclusivamente l’attribuzione degli incarichi a termine .

Il bilancio, dunque, è duplice. Sul piano generale lo strumento cresce e si consolida: l’Atto di indirizzo 2026 richiama 44.926 conferme già disposte per il 2025/2026, segnale di un istituto ormai centrale nella gestione del sostegno . Sul piano del singolo caso, però, la conferma resta esposta a una pluralità di verifiche tecniche che spesso non sono immediatamente leggibili dall’esterno.

Per famiglie e docenti la conseguenza è chiara. La continuità resta un obiettivo ordinamentale forte, ma è garantita solo entro i limiti del sistema delle graduatorie e della disponibilità dei posti . Per questo, quando la conferma non arriva, la domanda giuridicamente corretta non è se vi fosse l’accordo tra le parti, ma per quale ragione amministrativa il procedimento si sia arrestato. Se la causa è nella mancanza del posto o nella perdita del diritto alla nomina, il diniego si colloca dentro la disciplina vigente. Se invece il problema è un errore nella ricostruzione delle disponibilità o nell’applicazione delle regole, allora il diniego non è più una fisiologica conseguenza del sistema, ma un atto suscettibile di contestazione.

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