La corte di cassazione, Sez. Lav., con l'ordinanza del 24 aprile 2026, n. 10976, ha affermato che in materia di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, la fruizione del beneficio è subordinata alla sussistenza di uno specifico rapporto qualificato tra lavoratore e soggetto assistito, individuato nel coniuge, nel convivente more uxorio, ovvero nel parente o affine entro i gradi previsti dalla legge, non essendo sufficiente la mera coabitazione, ancorché stabile e inserita nel nucleo familiare.

Nella fattispecie una lavoratrice ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui le era stata revocata la fruizione dei permessi ai sensi della Legge 104/1992 per l'assistenza al cugino disabile del di lei coniuge, il quale - pur non essendo né parente né affine della ricorrente - risultava convivente presso la stessa abitazione e inserito nel medesimo nucleo familiare. Sia il Tribunale che la Corte d'appello rigettavano la pretesa della lavoratrice.

A fondamento della propria decisione, i Giudici rilevavano che la tutela prevista dall'art. 33 della Legge 104/1992 è limitata, oltre che all'ambito strettamente familiare, ai soli conviventi more uxorio.

Per l'annullamento della sentenza d'appello proponeva ricorso alla

Corte di Cassazione la dipendente, lamentando l'erroneità della decisione impugnata laddove la Corte d'appello, con riguardo alla portata dell'art. 33 della Legge 104/1992, non aveva adeguato l'interpretazione della norma alla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016, la quale - con efficacia retroattiva - aveva dichiarato l'incostituzionalità della disposizione nella parte in cui non includeva tra i soggetti destinatari dell'assistenza anche i conviventi.

A fonte di tale censura, la Cassazione ha rigettato il ricorso. Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha rilevato, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 33 della Legge 104/1992 – nella versione vigente all'epoca della domanda della ricorrente all'INPS – i permessi retribuiti erano concessi solo nel caso in cui il lavoratore aveva la necessita di prestare assistenza al «coniuge, parente o affine entro il secondo grado».

La Cassazione ha, poi, dato atto di come, in seguito, la Corte costituzionale si sia effettivamente pronunciata in merito, dichiarando l'incostituzionalità della norma, ma abbia limitato l'estensione della tutela non già a beneficio di soggetti che siano meri conviventi nella stessa abitazione, bensì solo alle fattispecie qualificate di convivenza more uxorio. Tale impostazione, secondo la Suprema Corte, è ragionevole e non si pone affatto in violazione di precetti costituzionali ed è inoltre confermata pure dalla versione vigente della norma, a mente della quale il soggetto assistito dal lavoratore che fruisce dei permessi retribuiti deve essere - se non parente o affine entro il secondo grado - coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto (ossia more uxorio) ai sensi della Legge n. 76/2016 (c.d. Legge

Cirinnà).

La medesima legge, peraltro, chiarisce espressamente che la convivenza che rileva nella fattispecie consiste nel rapporto tra « due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

A fronte di ciò, dunque, la Cassazione ha confermato la decisione dei Giudici di merito, esulando dalla tutela prevista dall'ordinamento la situazione della ricorrente di mera coabitazione - seppure stabile tanto da determinare l'inserimento nel medesimo nucleo familiare - con un soggetto invalido, al di fuori, però, di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela o affinità nei termini prescritti dalla legge.

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