A prescindere dall'effettività di una clausola di "esclusività", una clausola contrattuale che preveda un rinnovo tacito del contratto per ulteriori periodi, di numero potenzialmente indefinito, è da considerare nulla per violazione di norme imperative. Tale divieto, posto dall'art. 6, comma 2, della legge 24/12/1993, n. 537 e poi dalla legge n. 62 del 2005, è ritenuto espressione "di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che "la procrastinazione meccanica del termine originario di durata di un contratto ha l'effetto di sottrarre in maniera intollerabilmente lunga un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato".

Tar, Campania, sez. II, 2 ottobre 2019, n. 1297