La Legge 23/12/2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2016), all’art. 1, commi 65 e 67 ha previsto il versamento di un contributo a favore dell’ANAC per le gare istruite dalle stazioni appaltanti sopra un certo valore.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, tra gli altri, le stazioni appaltanti, dunque scuole comprese.
Per le problematiche economiche scaturite dalla pandemia da Covid-19, la Legge 17/07/2020 n. 77, a seguito della richiesta effettuata con delibera ANAC n. 289 del 1/04/2020, aveva provveduto a sospendere tale versamento dal 19 maggio al 31 dicembre 2020. In particolare, in detto periodo sono stati esonerati dal versamento del contributo:
a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lett. o del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. p del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendevano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lett. sub-a.
Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione era comunque dovuta.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni contenute nella delibera ANAC 18/12/2019 n. 1197.
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17/03/2022 viene ribadito il testo di tale Delibera ANAC e reiterato il versamento del contributo previsto per il 2022.







