Quanto al procedimento di individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione, il Codice afferma che deve essere assicurato il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative “riservate” a Odv e Aps. Ciò significa che la pubblica amministrazione dovrà applicare quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, individuando requisiti e modalità di partecipazione in grado di valorizzare il contributo che Odv e Aps possono offrire per la realizzazione delle attività e dei servizi sociali di interesse generale.
Il legislatore indica alcuni standard di trasparenza, quali la pubblicazione sui siti di ciascuna pubblica amministrazione procedente degli atti di indizione dei procedimenti e dei relativi provvedimenti finali, in aggiunta alla pubblicazione nelle rispettive sezioni web “amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni relative al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il legislatore indica, inoltre, alcuni criteri di valutazione delle candidature presentate. In particolare, il Codice del Terzo settore richiede di valutare il possesso da parte degli enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di un’adeguata attitudine “da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”. Trattandosi di criteri di valutazione, le pubbliche amministrazioni procedenti, nella stesura degli atti di indizione, dovranno richiedere un’adeguata e ragionevole documentazione del possesso di tale attitudine e dei criteri di valutazione in grado di “premiare” la capacità degli enti di portare un contributo alla realizzazione dell’interesse generale.









