Anche in tale situazione, il dipendente deve prontamente attivarsi per ottenere dal medico o dalla competente Istituzione dello Stato in cui temporaneamente soggiorna la certificazione attestante lo stato di incapacità al lavoro, che dovrà poi essere trasmessa nei termini e secondo le modalità sopra descritte.
I dati, che il certificato deve contenere, sono i medesimi di quelli sopra riportati.
È opportuno precisare che, in simili casi, non è richiesta la cosiddetta “legalizzazione” del certificato, ossia l’attestazione della validità del documento ai fini certificativi secondo la legislazione dello Stato in cui si è verificato lo stato di malattia, purché, nell’ambito degli accordi o delle convenzioni bilaterali in essere, sia espressamente previsto che la certificazione di malattia rilasciata dalla competente Istituzione locale o dai medici dalla stessa abilitati sia esente da tale formalità.
A titolo esemplificativo e non completo, ecco un elenco di Paesi con i quali l’Italia
ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale:Argentina;Bosnia-Erzegovina;Brasile;Jersey e Isole del Canale;Macedonia;Montenegro;Principato di Monaco;Repubblica di San Marino;Serbia;Tunisia;Uruguay;Venezuela.