In tale ipotesi, in forza delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Reg. CE n. 883/2004 e Reg. CE n. 987/2009, trova applicazione la legislazione dello Stato membro dove risiede l’Istituzione competente, ovvero quella presso la quale il lavoratore risulta assicurato.
In tale situazione il lavoratore deve:
- Rivolgersi, il primo giorno di malattia, al medico dello stato membro in cui soggiorna temporaneamente, al fine di ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa contenente tutti dati rilevanti (ossia: intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data, timbro e firma del medico).
- Trasmettere, entro due giorni dal rilascio, il certificato compilato in tutti i suoi dati alla Sede INPS competente, individuata sulla base della residenza del lavoratore in Italia (se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo);
- Trasmettere al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, l’attestatodella malattia ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi (se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo). Per consentire l’osservanza dei predetti termini, sarà possibile per il lavoratore anticipare copia della certificazione tramite fax, posta elettronica certificata o ordinaria, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di presentare il certificato in originale.
- Qualora il personale medico dello Stato membro in cui si trovi temporaneamente il lavoratore non sia tenuto, sulla base della normativa nazionale, al rilascio della certificazione attestante lo stato di incapacità al lavoro, il lavoratore dovrà rivolgersi all’Istituzione dello Stato membro. Essa provvederà, per il tramite di apposito medico a tal fine incaricato, all’accertamento dello stato di incapacità lavorativa, alla compilazione del relativo certificato, nonché alla trasmissione dello stesso alla competente Istituzione italiana, mediante i flussi previsti dalla vigente normativa comunitaria.
- Si precisa, in ogni caso, che il certificato attestante la condizione di incapacità al lavoro non dovrà essere oggetto di traduzione in lingua italiana, poiché tale onere è a carico dell’INPS.