1) Chiusura totale della scuola
Nelle scuole sede di seggio,a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio, le lezioni saranno sospese. Di conseguenza, il personale docente e tutto il personale ATA della scuola sede di seggio non presterà attività lavorativa.
La chiusura delle scuole è equiparata a quella disposta dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria… che impediscono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.
In tali circostanze tutte le assenze del personale della scuola sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” né recuperate e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica. Ciò in quanto, il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica. il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono, quindi, essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza.
2) Plessi della scuola non individuati a sede di seggio
Nei plessi dell’istituzione scolastica non individuati sede di seggio elettorale, si dovrà svolgere la normale attività didattica. Pertanto, questi edifici dovranno rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno, quindi, recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Riepilogando:nei plessi individuati sede di seggio elettorale sussiste la fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.
a) Ricordiamo che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre e solo nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettere c6) del CCNL/2018 (flessibilità oraria).
3) Pulizia e predisposizione dei locali
È competenza esclusiva del Comune la predisposizione dei locali, il loro funzionamento e la pulizia al termine delle elezioni. Pertanto, il personale ATA non può essere utilizzato a tali fini, a meno che non ci sia stato un preventivo accordo col Comune per tale utilizzo, ma solo su base volontaria, dietro corresponsione di compensi e con successivo riposo compensativo al pari di chi è impegnato direttamente al seggio. Un eventuale ordine di servizio è considerato illegittimo e potrà essere impugnato.
Redazione, Amministrare la scuola n. 5