L'INPS ha regolamentato anche il caso in cui il lavoratore che versa in stato di malattia decide di trasferirsi temporaneamente all'estero per effettuare delle cure. Indicazioni in proposito sono contenute nella circolare INPS n. 192 del 7 ottobre 1996.
Nel caso in cui il lavoratore già in malattia intenda recarsi all’estero l'INPS ha stabilito che:
- il lavoratore deve comunicare tale circostanza all’Inps, che valuterà, anche mediante visita ambulatoriale, se vi sono eventuali rischi di aggravamento legati allo spostamento. Analoga comunicazione deve essere fatta al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo tutti i controlli sanitari ritenuti necessari. La possibilità di controllo sanitario, chiarisce l'INPS, costituisce il presupposto della trasferibilità del domiciliodell'assicurato durante la malattia.
- inoltre, se il trasferimentoavviene in Paesi extra UE, l'INPS dovrà verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere e rilasciare conseguentemente un’apposita autorizzazione.
- infine, il lavoratore è tenuto a comunicare l’indirizzo estero, al fine di consentire eventuali visite di controllo.
Sempre con la surrichiamata circolare l'INPS specifica che il trasferimento all’estero potrebbe rendere difficili i controlli. La normativa CEE (art.22 del Regolamento n.1408/71 del 14.6.1971, in suppl. Atti Uff. gennaio 1993) prevede quale presupposto per la concessione di prestazionidurante la malattia all'assicurato la necessità di unapreventiva autorizzazione da parte dell'istituzione competente.
Pur potendo l'INPS rientrare nelconcetto di "istituzione competente", l'autorizzazione aspostamenti nell'ambito dei paesi CEE viene, per prassi,rilasciata dalle USL (su mod. E112), a cui pertanto l'interessatodeve rivolgersi.
In caso di trasferimento, quindi, il lavoratoredovrà, ai fini di interesse, fornire all'INPS e al datore dilavoro copia della predetta autorizzazione.
Qualora l’interessato si rivolga all’INPS, il medico dell’Istituto valuterà allo scopo la necessità di migliori cure e/o di assistenza che il lavoratore potrà ricevere nell’altro Paese, subordinando, eventualmente, l’autorizzazione all’onere di sottoporsi a visite di controllo – di cui dovrà esibire la relativa documentazione – presso istituzioni sanitarie del luogo o da parte di medici di fiducia dei consolati o ambasciate d’Italia.