In tale ultima ipotesi, fermi restando gli obblighi di comunicazione e certificazione descritti ai precedenti punti, è bene sottolineare che il riconoscimento del trattamento economico di malattia è subordinato all’avvenuta presentazione all’INPS dell’originale della certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa, debitamente “legalizzato” dalla rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.

La legalizzazione della certificazione di malattia può avvenire anche in un momento successivo, sempre entro i termini di prescrizione annuale.

I dati da indicare nel certificato sono i medesimi di quelli sopra riportati.

Sono esenti dalla succitata legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.

È bene ricordare, infine, che l’osservanza delle formalità sopra descritte è importante non soltanto ai fini del riconoscimento del trattamento economico di malattia, ma anche per i possibili riflessi sul rapporto di lavoro: l’omissione delle stesse, infatti, è suscettibile di far venir meno la giustificatezza dell’assenza e, conseguentemente, di legittimare l’adozione, da parte del datore di lavoro, di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore (addirittura il licenziamento per giusta causa, nei casi in cui l’assenza ingiustificata del lavoratore si protragga per molti giorni).

Sulle modalità di documentazione si richiama l'ordinanza n. 24697/2022 della Corte di Cassazione, in cui si precisa che il certificato medico redatto all’estero (nel caso specifico, Marocco), privo della cosiddette “Apostille”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

I Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja (esclusi i Paesi dell’UE e quelli non facenti parte dell’Unione ma che hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi) sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.