È riaffermato il principio generale che obbliga gli enti ad escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora si trovi, a causa di atti compiuti prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di esclusione automatica e non automatica previste. Viene invece ampliata la portata del Self cleaning (ravvedimento operoso e riabilitazione penale) che non opera però a fronte di violazioni gravi delle cause automatiche e non automatiche di esclusione.
In particolare in caso di violazioni fiscali e previdenziali non gravi, l’operatore economico non è escluso dalla procedura d’appalto, qualora le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, se lo stesso operatore a tal fine dimostra:
● di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito;
● di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative;
● e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
La valutazione delle misure adottate dagli operatori economici è effettuata considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se l’ente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all’operatore economico.