Il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
La Suprema Corte ha chiarito che la ratio legis dell’istituto in esame consiste «nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato, solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero 0 del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari.
L'interesse primario cui è preposta la norma in questione è, del resto, quello di "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell’assistito". Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da "rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale 0 in quella di relazione", secondo quanto letteralmente previsto dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992».
Pertanto, secondo la Corte, «il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziale di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio 0 case di riposo perché
queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa».
Corte di Cassazione Sez. Lav. 14 agosto 2019, n. 21416