Il Tar Lecce nella pronuncia n. 1473 del 17 settembre 2019 ha confermato la prassi consolidata sul punto per cui alla base di un provvedimento di non ammissione alla classe successiva è necessaria una valutazione di opportunità che abbia luogo in primis sulle presenti carenze formative di per sè idonee alla bocciatura e pertanto, il parametro della presenza scolastica non sia valuto in re-ipsa, ma unicamente quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. Se, come nel caso in questione, il limite massimo di comporto per le assenze consentite è superato dallo studente, il consiglio di classe non può bocciare lo studente se le assenze fossero comprovate da motivi di salute, e se comunque lo studente presentava <<un rendimento scolastico tale da non giustificare la bocciatura>>.

Si tratta, a ben vedere, di un’interpretazione intorno all’istituto della deroga per gravi e comprovati motivi di salute dettato dall’art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 122 del 2009, per cui è consentito lo scrutinio degli studenti che hanno superato detto limite massimo fissato dalla scuola se le assenze sono documentate e continuative e se è possibile valutare il loro rendimento sulla base dei giorni in cui erano presenti in classe. Tale clausola si inserisce rispetto anche al comma sette del medesimo articolo, che prescrive un limite di frequenza massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico personalizzato per poter essere ammasse allo scrutinio finale. In conclusione, dalla lettura del comma 2, e la relativa circolare del MIUR n.20/11 in materia, si apprende che il limite fissato, è derogabile dall’istituto scolastico nei casi da esso circoscritti – come nel caso in questione della continua e comprovata assenza – e sempre che tali assenze non precluda la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessanti, ed è anche questo il caso in questione, in quanto il periodo di assenza non aveva precluso la possibilità del consiglio di classe di valutare l’alunno, considerato il suo rendimento e apprendimento ex-ante ritenuti proficui.

In sintesi, se <<non sussistono elementi da cui possa desumersi che le assenze dell’alunno abbiano influito negativamente sulla possibilità di procedere al suo scrutinio; e se al contrario, avuto riguardo al profitto scolastico complessivo e alle valutazioni intermedie, si evince che lo stesso, sotto tale profilo, appariva idoneo al passaggio alla classe successiva>> sarebbe pertanto ingiustificato un provvedimento di bocciatura <<in quanto lo costringe – lo studente – a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conosce, comportando in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi >> (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.220).