La Corte di Cassazione (sez. lavoro, 11/11/2020, n. 25401) si è pronunciata sul contenuto del provvedimento proposto dal Miur avverso il decreto del giudice del lavoro che accolga il ricorso per condotta antisindacale ( di cui all’art. 28 Legge n. 300 del 1970) del dirigente scolastico.
Secondo la Cassazione avverso il decreto l'Amministrazione scolastica può presentare un'opposizione e non il reclamo. Ad ogni modo, è rilevante il contenuto sostanziale della domanda e non la qualificazione formale dell’atto (reclamo o opposizione). Pertanto, il Tribunale non può dichiarare inammissibile la domanda del Miur laddove sia qualificata erroneamente come reclamo e non come opposizione. La domanda deve essere esaminata da un punto di vista sostanziale, a prescindere dal nomen iuris indicato; peraltro, non condiziona il contenuto della domanda se la definizione formale della domanda è riportata non solo nel corpo dell’atto ma anche al suo interno.
La Suprema corte ha ricordato come nella scelta del mezzo di impugnazione deve applicarsi il criterio dell’ “apparenza”, secondo il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata esclusivamente con riferimento alla qualificazione giuridica dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento. Tuttavia, il criterio dell’apparenza non è ritenuto idoneo a decidere dell’impugnabilità o meno del provvedimento giudiziale; per tale questione vale il criterio sostanzialistico, quindi della prevalenza della sostanza degli atti processuali sulla loro forma.
I giudici di legittimità hanno spiegato che il criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali rispetto alla loro forma è diretta a garantire alla parte il diritto di impugnazione. Diritto che rimarrebbe pregiudicato dall'eventuale errore di qualificazione commesso dal giudice. La funzione di tale criterio, dunque, è quella di rispettare il diritto di difesa e i canoni del giusto processo.
Nel caso esaminato, quindi, la corretta applicazione del criterio sostanzialistico avrebbe consentito all'amministrazione di accedere al procedimento giudiziale dell'opposizione. Diversamente, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile. L'avvocatura dello stato, pertanto, ritenendo di impugnare il rigetto di un reclamo anziché di un'opposizione, aveva ritenuto di dovere procedere con il ricorso per Cassazione, così come previsto in caso di rigetto di un reclamo.
Tuttavia tale ricorso è stato dichiarato comunque inammissibile. I giudici di legittimità, infatti, pur censurando la condotta del Tribunale, che avrebbe dovuto ammettere il reclamo riqualificandolo d'ufficio alla stregua di opposizione, hanno spiegato che, proprio perché si tratta di un'opposizione, l'Avvocatura dello Stato avrebbe dovuto impugnare il rigetto del proprio ricorso innanzi alla Corte d'appello e non davanti alla Corte di Cassazione.