Chiamato ad esprimersi sulla vicenda del liceale che, durante la ricreazione e in assenza dell’insegnante, ha sferrato un pugno ad un compagno, il Tribunale di Milano (sentenza 26.01.2022) ha ribadito che, nel caso specifico, la responsabilità è dei genitori per inidoneità educativa e non dell’insegnante persino se non presente in classe. La responsabilità educativa dei genitori - ha chiarito il tribunale - si fonda sul negligente adempimento dell’obbligo di cura del minore, e gli atti illeciti ascrivibili all’inadeguato espletamento dell’educazione sui minori sono direttamente riferibili al genitore sul presupposto della coabitazione con il minore poiché solo la convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di educazione il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità in parola.

Circa la responsabilità dell’insegnante relativamente all’adempimento all’obbligo di sorveglianza questo si concreta in misure di diversa intensità in rapporto al grado di maturazione raggiunto dagli allievi. Da cui si evince che mentre la presenza costante di un insegnante o di un suo incaricato deve considerarsi necessaria e adeguata rispetto a bambini in tenera età, essa diventa via via meno essenziale con il crescere degli stessi. Anzi nelle classi di studenti più grandi è didatticamente e pedagogicamente utile la concessione di una certa autonomia.