Premesso che nei giorni scorsi un genitore ha informalmente richiesto di sapere se esistessero persone delegate dall’altro genitore al ritiro della figlia (i genitori per quanto è dato di sapere non sono sposati e probabilmente ci deve essere una causa in corso per il mantenimento e/o l’affidamento ed entrambi hanno delegato vari parenti al ritiro).
In tal caso, in base alla giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che, a seguito di formale e motivata richiesta di accesso, prevalga il diritto alla trasparenza su quello alla riservatezza.
Pertanto si chiede conferma che
a) anche in caso di opposizione della controinteressata (che verrà informata della richiesta) la scuola possa accogliere il diritto di ostensione;
b) premesso che il richiedente potrebbe limitarsi a chiedere semplicemente di visionare gli atti, si chiede se, in presenza di una richiesta specifica, la scuola debba eventualmente anche comunicare i nominativi dei delegati o limitarsi a confermare la presenza di persone autorizzate al ritiro della bambina;
c) se i delegati possano anch’essi essere considerati controinteressati.

Distinti saluti

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito che si riscontra  si concorda che nella fattispecie prospettata  la trasparenza prevale sulla riservatezza per le ragioni di seguito evidenziate.

Nel caso in questione l'istanza di accesso può qualificarsi quale istanza di accesso documentale ex art. 22 della Legge 241 del 1990 o quale istanza di accesso civico ex art. art. 5, comma 5, del D.Lgs 33/2013, quanto pare di capire che si tratta di informazioni più che di documenti. Supponiamo che l'esercizio del diritto di accesso sia documentale, in quanto l'istante è altamente qualificato (genitore dell'alunno) e non avrebbe alcun interesse ad esercitare una mera istanza di accesso civico che peraltro si scontrerebbe con l'interesse dei soggetti controinteressati a tutelare il proprio diritto alla riservatezza. Dunque le risposte ai quesiti appena inviati suppongono che il genitore trasmetta un'istanza motivata ai sensi dell'art. 22 Legge 241 del 1990.

Riteniamo legittimo accordare comunque l'accesso anche in caso di opposizione dei controinteressati.

Più nel dettaglio ricordiamo che in base all'art. 155, II comma c.c. entrambi i genitori in quanto tali, insieme o separatamente hanno il diritto di acquisire le informazioni relative alla carriera scolastica del figlio cosi come tutte le altre notizie risultanti da eventuali processi verbali relativi a colloqui /incontri che lo riguardano.

Spetta poi al Dirigente scolastico, valutare di volta in volta e per ogni singolo caso, anche sulla base degli atti in proprio possesso, l’esistenza o meno di presupposti preclusivi dell’ostensione documentale formulata da parte di uno dei genitori separati.

Nel caso di specie, alla luce della specifica richiesta per iscritto di uno dei due genitori dovrà attivare il contraddittorio procedimentale (previsto tanto dall’art. 3 del DPR n. 184/2006, regolamento attuativo della Legge n. 241/1990, quanto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs 33/2013) nei confronti dell'altro genitore (in quanto controinteressato). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione potrà essere presentata una motivata opposizione. Decorso tale termine, si potrà provvedere sulla richiesta di accesso (art. 3 DPR 184/2006).
Ricordiamo che il Miur con circolare n. 5336/2015 ha richiamato tutte le istituzioni scolastiche a voler incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastica ed extra scolastiche previste dal POF, prevedendo nello specifico alcune “azioni amministrative” che le scuole possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità a cui ogni figlio minore ha diritto. Dunque, ad entrambi i genitori in quanto tali, insieme o separatamente( anche a quello non affidatario) spetta il diritto di acquisire le informazioni relative alla carriera scolastica del figlio cosi come delle sue uscite da scuola.
In conclusione

Certamente il diritto di ostensione nel caso in questione consiste proprio nel venire a conoscenza di quali siano queste persone incaricate di prendere il proprio figlio fuori da scuola. il genitore ha il diritto7doverse come sopra chiarito verso il proprio figlio.
Sono anche loro controinteressati e il contraddittorio procedimentale andrà attivato anche nei loro confronti.

Se l'istanza di accesso è motivata secondo "ragioni di giustizia" ossia informarsi per accertarsi che le condizioni di accompagnamento siano rispettate secondo quanto prescritto dal giudice, allora tali ragioni si riterranno prevalenti rispetto a quelle di riservatezza di tali soggetti controinteressati.

In caso di separazione, il coniuge non affidatario può chiedere notizie sull'andamento scolastico del figlio

Correlato all'esercizio per la tutela dei dati personali, vi è l'altra problematica, di chi sia  legittimato in ambito scolastico ad esercitare il diritto di accesso, nell'ipotesi in cui il coniuge separato (o divorziato) non affidatario del minore (o comunque portatore di interessi in conflitto con l'altro genitore), richieda l'accesso ai dati personali del figlio, detenuti dall'istituto scolastico che frequenta, al fine di utilizzarli in ambito giudiziario per precostituirsi prove nei confronti dell'altro genitore o per ottenere migliori condizioni di affidamento.

Per risolvere tale questione dovranno essere comparati i diritti del coniuge o genitore richiedente, rappresentati dall'interesse ad agire per ottenere un provvedimento a lui favorevole e che collimano parzialmente con quelli del figlio minore a cui deve essere sempre garantito un adeguato sviluppo educativo (il cui onere di vigilanza spetta ad entrambi i coniugi), con quelli di riservatezza del minore sanciti dall'alt. 2 comma 2 del D.P.R. n. 249/88, nonché infine con quelli del coniuge o genitore non richiedente.

Indubbiamente, il coniuge che voglia accedere ai dati personali di natura scolastica del figlio, onde verificare l'adempimento di tutti gli oneri derivanti ad esempio dall'art. 155 cod. civ. al coniuge affidatario, esercita un diritto a lui direttamente derivante dall'ultimo comma dello stesso art. 155 c.c..  Tale azione è anche posta a tutela dello stesso sviluppo della prole che, ai sensi dell'art. 147 c.c., deve essere garantita dai coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; pertanto, ove vi fosse uno scarso od un pessimo rendimento scolastico, la conoscenza di tale dato personale per il coniuge non affidatario potrebbe consentire di attivare quelle procedure di modifica del regime di affidamento poste in primo luogo a tutela della prole. In altre parole, nel caso ora prospettato, il coniuge non affidatario, nel richiedere l'accesso ai dati personali del figlio in ambito scolastico, verrebbe ad esercitare un diritto superiore, o quantomeno pari, a quello di tutela della riservatezza degli stessi dati, formulando una richiesta più che legittima.

L'amministrazione prima di consentire l'accesso civico, deve individuare se esistono soggetti controinteressati, in tal caso, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, al fine di consentire ai controinteressati  di  presentare eventuale motivata opposizione, entro il termine di dieci giorni, decorso il quale, l'amministrazione decide sulla richiesta, dopo aver accertato la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'accesso civico non può essere negato qualora risulti possibile da parte dell'amministrazione  fare ricorso al potere di differimento.

L'accesso civico può essere rifiutato da parte della pubblica amministrazione solo nel caso si renda necessario tutelare uno dei seguenti interessi pubblici specificati dall' art.5bis D.L.vo n.33/2013:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico può essere altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Infine, l'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli previsti dall'art.24, comma 1, della legge n.241/1990.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine dei previsti 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito per la protezione di dati personali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.