Chiediamo se la prassi che hanno seguito numerosi Istituti di pubblicare su Albo Online gli interi elenchi degli elettori per le elezioni del CSPI sia sbagliata per violazione della privacy.
L'OM 234/2023 dice di pubblicare l'avviso di deposito degli elenchi presso la Segreteria.

Risposta

Andando alla lettura del comma 7 dell’art. 21 della citata circolare si legge “Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell’Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica”.

All’art. 22 poi è previsto che “Dell'invio dell'elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede e/o sul sito della istituzione scolastica”.

Dunque all’albo/sito va soltanto pubblicata la comunicazione del deposito e dell’invio definitivo dell’elenco degli elettori ai seggi. Non vanno pubblicati gli elenchi che vanno depositati in segreteria, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.