Nel caso di proclamazione di uno sciopero da par­te delle organizzazioni sindacali di categoria, il dato­re di lavoro, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, può disporre l'utilizzazione del personale rimasto in servizio, con l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite venga disatteso in violazione dell'articolo 2103 c.c., la condotta è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pre­gressa professionalità dei sostituti, assicurando detta norma il mantenimento del livello di professionalità acquisito.

Per la Cassazione, in caso di sciopero, il comportamento antisindacale può escludersi solo se il datore di lavoro - nell'intento di limitare le conseguenze dannose - utilizzi il personale rimasto in servizio per svolgere mansioni inferiori che siano marginali, funzionalmente accessorie e complementari a quelle della posizione dei lavoratori così assegnati. D'altra parte, laddove risulti mancare il carattere di marginalità ed accessorietà, la condotta del datore di lavoro deve considerarsi lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavo­ratori non scioperanti gli effetti negativi dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ.

Con particolare riferimento al caso in esame, per la Cassazione era stato correttamente accertato dal Tribu­nale che le mansioni inferiori svolte dai dipendenti con qualifica di quadro in sostituzione degli scioperanti non furono né accessorie o complementari, né marginali ed i dipendenti presenti erano stati impiegati per intere giornate e più volte nella sostituzione di personale in sciopero avente qualifica palesemente inferiore.

Corte di Cassazione. Sez. Lav. 22 maggio 2018, n. 12551