L’istituto contrattuale della “banca ore” è uno strumento per la gestione della prestazione lavorativa. Consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, la cui entità è definita dalla contrattazione. Nel corso dell’anno il singolo lavoratore potrà attingere dal suddetto conto per godere di riposi compensativi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. La “banca ore” s’inserisce nel quadro normativo vigente in Italia in materia di orario di lavoro, con riferimento anche ai criteri indicati dalla CEE in materia di orario di lavoro normale e straordinario e, più in generale, sulla flessibilità di orario.
Già con la Circolare INPS n.39 del 17 febbraio 2000 è stato analizzato l’Istituto della banca ore, come strumento per la gestione della prestazione lavorativa, evidenziandone la coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo. In verità, tale istituto era stato già previsto in talune contrattazioni collettive (chimici, metalmeccanici, del commercio, bancari) introducendo esplicitamente, fra le varie innovazioni in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, l’accantonamento delle ore eventualmente prestate in più oltre l’orario normale da recuperare mediante riposi individuali. In un tale approccio la banca ore assurge a strumento a favore del lavoratore per assicurare un’innovazione del lavoro individuale, favorendo contestualmente un’organizzazione efficiente ed efficace dell’Azienda/Pubblica Amministrazione. Relativamente alle Istituzioni scolastiche, malgrado il CCNL Scuola non preveda l’istituto della banca ore, è possibile inserire tale istituto all’interno del contratto integrativo d’Istituto. La banca delle ore a credito/debito consta essenzialmente in crediti/debiti di ore aggiuntive di lavoro prestate/chieste dal personale. Sia nel caso di debiti da pagare che di crediti da riscuotere, tutto deve essere organizzato secondo le modalità previste dalla contrattazione d’Istituto, con regolamento deliberato dagli organi collegiali ed approvato in sede di contrattazione integrativa. In tale regolamento deve essere formalizzato un Contratto di solidarietà dell’Istituzione Scolastica che aderiscano ad uno scambio, per compensazione, tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti e le ore di permessi brevi o altro, secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa d’istituto.
Per quanto riguarda le ore a debito dei docenti, è conveniente prevedere la percentuale massima delle ore che può essere recuperata con attività di recupero ovvero potenziamento, svolte con gli alunni con difficoltà appartenenti alla classe del docente, sia in orario curriculare che extra curriculare.
Inoltre, per il personale che presta servizio su più plessi, bisogna prevedere la percentuale minima delle ore da recuperare nel medesimo plesso ove sono conteggiate le ore di debito. L’andamento dell’Istituto banca ore deve essere monitorato in itinere al fine di favorirne l’utilizzo, nella consapevolezza che il buon funzionamento è subordinato a garantire efficienza nell’organizzazione, associata al principio di sussidiarietà. Poiché sempre più scuole, per venire incontro alle esigenze di organizzare le sostituzioni del personale, ad esclusione degli scioperi e delle assemblee sindacali, ricorrono a questo importante sistema si comprende il contenuto della nota ministeriale prot. n.392 del 18-03-2021. Tale nota ha fornito istruzioni operative per la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’emergenza del coronavirus, in tutti i casi ove non fosse possibile ricorrere alle forme di lavoro agile. In particolare, ha previsto che i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del Decreto Legge 18/2020, disponessero, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione di taluni strumenti, tra i quali è stata esplicitamente enumerata la banca ore.