Un'insegnante di ruolo della scuola materna a seguito del passaggio alla scuola secondaria ha richiesto la valutazione in carriera degli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola materna. A seguito del mancato riconoscimento di tale servizio la docente ha proposto ricorso chiedendo al giudice l'integrale riconoscimento del servizio.
Sulla sperimentata scia di Cass. 29 gennaio 2013 n. 2037 e, etiam magis, di Cass. SS.UU. 6 maggio 2016 n. 9144, il Tribunale ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:
a) la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), il cui art. 77, sotto la rubrica "Passaggi di ruolo", così testualmente dispone: «Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni ...»;
b) il successivo art. 83, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", prevede che «In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera»;
c) la legge 11 luglio 1980 n. 312 ha poi introdotto un «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», prescrivendo all'art. 57 che «I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417»;
d) quindi: l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera;
e) appare evidente che il citato art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974.
In sintesi: l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. Del tutto vanamente il Ministero convenuto ha richiamato a fini difensivi l'ordinanza n. 89/2001 della Corte costituzionale. La quale infatti non rileva nel caso in esame per almeno due ragioni.
Prima di tutto perché inerisce a norme diverse (e cioè gli artt. 1 e 2 della legge 19 giugno 1970 n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli). In secondo luogo, perché la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna.