Le differenze stipendiali maturate dai docenti precari nel periodo antecedente all'immissione in ruolo si prescrivono in cinque anni. lo ha affermato la corte di Cassazione con l'ordinanza n.21231/2022. Di conseguenza gli interessati devono rivendicare il diritto entro cinque anno da quando nasce l'obbligazione, pena la prescrizione del suo diritto.
la Corte di cassazione, accogliendo le argomentazioni del ministero dell'istruzione, ha ribadito che secondo un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni d'impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso d'illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento (tra le tante: Cass., 24.6.2020, n. 12443 e Cass. 28.5.2020, n. 10219).