Il Dirigente di una scuola secondaria di secondo grado adotta un provvedimento di allontanamento temporaneo di due mesi e mezzo dalla comunità scolastica nei confronti di un minore di 17 anni, reo di essere stato colto in possesso di un considerevole quantitativo di hascish, successivamente ad una perquisizione dell’Arma dei Carabinieri nei locali della scuola. I genitori dell’alunno ricorrono al T.A.R. competente avverso l’amministrazione scolastica chiedendo l’annullamento del provvedimento disciplinare menzionato, del provvedimento di rigetto del ricorso proposto avverso la suddetta sanzione adottata dall'Organo di garanzia interno all’istituto, del provvedimento adottato dal Dirigente Coordinatore del Centro Servizi Amministrativi (ove veniva dichiarata l’irricevibilità dell’ulteriore ricorso proposto), ed infine di tutti gli atti preordinati, presupposti e comunque connessi ancorché non conosciuti.  

In questa pronuncia si affronta, pertanto, il tema della sanzione comminata allo studente sulla base di presupposti che integrano il reato.

La famiglia dell’alunno sostiene che per poter comminare una sanzione sulla base dell’art. 4 comma 9 D.P.R. 249/1998 bisogna attendere la pronuncia dell’autorità giudiziaria. Diversamente, l’istituzione scolastica si sostituirebbe all’organo giudicante.

Di tutt’altro avviso è stato l’organo giudicante che ha sostenuto come l’organo disciplinare deve verificare, nell’ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatesi possano integrare gli estremi del reato. Il processo penale ed il procedimento disciplinare riguardante gli studenti muovono infatti su binari paralleli che perseguono scopi diversi: l’accertamento della colpevolezza dell’imputato il primo, la sanzione di comportamenti in violazione dei doveri degli studenti il secondo. Inoltre, i due processi seguono tempistiche completamente diverse, e quindi il processo penale (assai più lungo) non può essere il presupposto della comminazione di una sanzione disciplinare (che altresì deve essere immediata e attuale).

Infine, in questa sentenza è apprezzabile l’indagine sulla corrispondenza tra sanzione comminata e la situazione personale dell’allievo. In altre parole, la famiglia ricorrente sostiene che sarebbe sproporzionato l’allontanamento di due mesi dal momento che l’alunno è un ottimo studente, che ha conseguito ottime votazioni e si è sempre distinto nell’attività extracurriculare. Diversamente, secondo l’organo giudicante, proprio l’eccellente rendimento scolastico dell’alunno renderebbe le conseguenze dell’allontanamento non irrecuperabili per l’accesso e il superamento dell’esame di maturità. In altre parole, essendo lo studente disciplinarmente manchevole (o assai manchevole) ma didatticamente brillante, non verrebbe leso da un provvedimento finalizzato a farlo concretamente riflettere sulle sue azioni. Peraltro, il tribunale amministrativo ricorda che il periodo temporale della sanzione comminata rientra nella discrezionalità (anche tecnica) dell’Organo di disciplina ed è quindi incensurabile in sede di ricorso.

T.A.R. Puglia, sez. I, 22/09/2004, n. 4172