Il Ministero con la nota prot. n. 7435 del 14 marzo 2023 ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2022, spostando la data al 14 aprile 2023. Non si può certo apprezzare la tempestività del Ministero perchè quando la proroga serve deve essere data in tempo utile non a tempo scaduto, perchè gli uffici nel dubbio comunque si prodigano a curare l'adempimento.Anche la successiva approvazione da parte del consiglio d'istituto è stata spostata al 30 maggio 2023, dopo avere acquisito il parere obbligatorio dei revisori dei conti.
Di regola, la verifica sulla consistenza dei residui attivi e passivi è un'operazione che si colloca a ridosso dell'approvazione del conto consuntivo, per evitare di portarsi dietro nelle scritture contabili crediti che non sono stati accertati e debiti perenti.Cioè in sede di deliberazione del conto consuntivo 2022, è opportuno oltre che doveroso per una puntuale applicazione del principio di veridicità, effettuare una verifica dei residui attivi e passivi non ancora riscossi e non ancora pagati relativi agli anni precedenti, al fine di valutare la convenienza a mantenere, in tutto o in parte, la loro iscrizione in bilancio.
Esempi frequenti di residui attivi e passivi che necessitano di verifica:
Attivi |
Passivi |
- contributi previsti per PON o progetti non realizzati o realizzati in misura inferiore rispetto alla previsione - iscrizioni di contributi da famiglie per i quali non esiste la possibilità di obbligare al versamento - riscossioni del credito erroneamente effettuate in conto competenza anziché in conto residui - arrotondamenti, ecc. |
- prestazioni contrattuali non effettuate in tutto o in parte (mancate forniture di beni e servizi, lavori non effettuati) - liquidazione e pagamento di prestazioni a personale dipendente inferiori rispetto all’incarico che aveva dato luogo al residuo - pagamenti del debito erroneamente effettuato in conto competenza anziché in conto residui - sconti, arrotondamenti, ecc. |
I residui devono essere accertati al momento della chiusura dell'anno finanziario e iscritti nel conto consuntivo nell'apposito modello L. Essi sono riportati nella contabilità dell'esercizio successivo, ma tenuti distinti dalle somme relative alla competenza del nuovo esercizio finanziario.Nel modello L del conto consuntivo, difatti, tutti i residui risultano analiticamente dettagliati con l’indicazione del creditore o debitore, dell’ammontare del credito o debito e della causale;concorrono alla determinazione dell’avanzo/disavanzo di amministrazione presunto (modello C del programma annuale) e dell’avanzo/disavanzo di amministrazione definitivo (modello J del conto consuntivo).In questi modelli sono indicati distintamente quelli relativi agli anni precedenti e quelli relativi all’anno corrente.
I residui, come è noto, costituiscono crediti e debiti che devono essere riportati rispettivamente tra le attività e le passività del conto del patrimonio (modello K del conto consuntivo).Cosicché in attuazione di un principio contabile generale che riguarda la competenza finanziaria si deve procedere annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento, così come prescrive l'art. 3 del d.lgs. n. 118/2012.I residui rimangono iscritti nella contabilità, distinti per anno di formazione, fino a quando non vengono riscossi o pagati, ovvero radiati o dichiarati perenti.
Il tempo di mantenimento dei residui in bilancio varia a seconda della natura degli stessi.La formazione dei residui è un fenomeno tipico del bilancio finanziario di competenza, in quanto, in esso, vengono iscritte le entrate e le spese che si prevede di accertare e, rispettivamente, di impegnare nel corso dell’anno finanziario.Normalmente, si verifica che, nel corso dell’anno finanziario, non tutte le entrate di cui si è acquisito il diritto di riscuotere vengono effettivamente riscosse e non tutte le spese di cui si è assunto l’impegno di pagare vengono effettivamente pagate.Alla chiusura dell’esercizio avremmo pertanto delle entrate accertate e non riscosse e delle spese legalmente impegnate e non pagate che andranno a costituire rispettivamente, i residui attivi e passivi dell’istituzione scolastica.
Molto importante in sede di accertamento è tenere distinti i residui dalle economie di bilancio.
Difatti, le entrate e le spese, previste in bilancio e non ancora accertate e impegnate alla chiusura dell’esercizio, non danno luogo, sul piano contabile, alla creazione di residui attivi e passivi, ma vengono annullate, costituendo minori entrate e, rispettivamente economie di bilancio.I residui attivi e passivi, al contrario si determinano relativamente alle entrate accertate e non riscosse e alle spese impegnate e non pagate, e si aggiungono nei conti dell’apposita gestione dei residui attivi e passivi accumulatisi nel corso degli esercizi precedenti.Inoltre, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità solo le entrate accertate e non riscosse e rispettivamente le somme impegnate e non pagate nel corso dei medesimi esercizi possono tradursi in residui attivi e passivi.Da ciò consegue che le eventuali maggiori e nuove entrate e nuove e maggiori spese non possono essere considerate residui, ma dovranno essere iscritte nelle varie voci del bilancio.